Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3

Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).

(B.U. del 3 febbraio 2015, n. 5)

(LEGGE ABROGATA dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della L.R. 5 ottobre 2023, n. 19)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste riconosce il valore della solidarietà e promuove la collaborazione con i soggetti del territorio per la realizzazione di un piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'obiettivo di:

a) attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie;

b) sostenere la crescita socio-economica di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale;

c) favorire la solidarietà reciproca e la collaborazione tra cittadini, valorizzando il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale nelle forme del microcredito sociale e del prestito sociale d'onore e la solidarietà e la collaborazione tra cittadini.

3. La Regione, per la realizzazione del piano di cui al comma 1, riconosce, valorizza e promuove la costituzione di modelli di collaborazione tra i soggetti del territorio regionale, con particolare riferimento agli accordi tra enti pubblici e soggetti privati operanti in ambito sociale nel territorio regionale.

4. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea degli interventi, alla gestione delle risorse di cui alla presente legge provvede la Regione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 2

(Limiti di accesso al credito sociale)

1. I soggetti beneficiari del credito sociale possono accedere nuovamente ai finanziamenti trascorsi dodici mesi dalla restituzione del precedente.

2. Sono esclusi dai finanziamenti del credito sociale:

a) i soggetti che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento;

b) i soggetti che, nell'arco degli ultimi tre anni, presentino situazioni pregiudizievoli a loro carico, quali pignoramenti o condanne per reati contro la persona o contro il patrimonio.

Art. 3

(Divieto di cumulo)

1. I finanziamenti del credito sociale non sono cumulabili tra loro o con altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

CAPO II

MICROCREDITO SOCIALE

Art. 4

(Iniziative di microcredito sociale)

1. Per la realizzazione delle iniziative volte a favorire l'accesso al microcredito sociale, la Regione si avvale di un soggetto gestore dotato di autonomia statutaria e gestionale che opera senza fini di lucro in settori di utilità sociale, a vantaggio della collettività, individuato attraverso una procedura pubblica.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) approva l'avvio della procedura pubblica per la selezione del soggetto gestore di cui al comma 1 e il relativo avviso pubblico;

b) nomina i componenti della commissione di valutazione delle candidature;

c) stabilisce i requisiti minimi e la documentazione da presentare per partecipare alla selezione;

d) indica i criteri di valutazione per procedere alla determinazione della graduatoria e all'individuazione del soggetto gestore.

3. Il soggetto gestore, per l'attuazione delle iniziative di microcredito sociale, può finanziarsi attraverso:

a) trasferimenti regionali;

b) rientri derivanti dalle restituzioni da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di microcredito;

c) fondi statali o europei;

d) ulteriori risorse pubbliche o private.

4. La struttura regionale competente in materia di credito sociale, di seguito denominata struttura competente, stipula con il soggetto gestore apposita convenzione, a titolo gratuito, di durata triennale, eventualmente rinnovabile, approvata con deliberazione della Giunta regionale.

5. La convenzione di cui al comma 4 prevede l'obbligo in capo al soggetto gestore di convenzionamento con un istituto di credito operante sul territorio regionale per la gestione delle pratiche relative all'erogazione del finanziamento.

6. Spetta inoltre al soggetto gestore:

a) il monitoraggio dei programmi di intervento di cui all'articolo 6, comma 3;

b) la gestione dell'elenco dei volontari specializzati di cui all'articolo 7.

7. Il soggetto gestore trasmette alla struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sulla gestione delle risorse trasferite e sulle attività realizzate.

Art. 5

(Caratteristiche del microcredito sociale)

1. Il microcredito sociale consiste nell'apertura di credito in conto corrente finalizzata ad affrontare i bisogni primari dell'individuo e della famiglia o a superare situazioni di difficoltà economica.

2. Il microcredito sociale risponde ad esigenze di:

a) straordinarietà, in quanto il fabbisogno finanziario è temporaneo, inaspettato e non affrontabile con la disponibilità liquida a disposizione del richiedente;

b) essenzialità, in quanto il fabbisogno finanziario è legato a bisogni primari del richiedente, quali la casa e i beni durevoli essenziali.

3. In particolare, le spese ammissibili per accedere al microcredito sociale consistono in:

a) depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa;

b) spese per i canoni di locazione;

c) spese condominiali;

d) spese, anche rateizzabili, per traslochi, consumi di acqua, gas e energia;

e) spese straordinarie legate ad eventi particolari, quali nascite, malattie, funerali;

f) spese per l'acquisto e la manutenzione di automezzi, di mobilio o elettrodomestici indispensabili al richiedente e ai familiari con lui conviventi;

g) spese per interventi straordinari e urgenti di manutenzione dell'abitazione principale;

h) versamento di contributi per l'ottenimento delle pensioni;

i) spese per generi alimentari di prima necessità, nei limiti indicati con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori categorie di spesa ammissibili nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Gli importi del microcredito sociale sono compresi tra un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 3.000. Tali importi sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale.

6. L'accesso al microcredito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria e consente di usufruire di forme di restituzione agevolate.

Art. 6

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare del microcredito sociale i soggetti il cui deficit è rappresentato dall'impossibilità di accedere al credito per le vie ordinarie, meritevoli di fiducia e portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni e potenzialità tali da consentire il superamento, nel tempo, della situazione di bisogno, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni nel corso dell'ultimo triennio;

c) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua non inferiore al periodo concordato per la restituzione del finanziamento ricevuto;

e) possedere un indicatore regionale della situazione economica (IRSE) tale da consentire la restituzione del finanziamento. (*)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari del microcredito sociale.

3. Al fine di accedere al microcredito sociale, i soggetti interessati concordano e sottoscrivono un programma di intervento, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali e dei volontari specializzati di cui all'articolo 7, nel quale sono evidenziati le modalità con cui il finanziamento contribuisce a superare il momento di crisi e gli ulteriori interventi e strumenti di supporto da attivare.

Art. 7

(Volontari specializzati)

1. Ai fini della presente legge, sono volontari specializzati i soggetti iscritti all'apposito elenco, istituito presso il soggetto gestore.

2. I volontari iscritti all'elenco di cui al comma 1:

a) verificano la sussistenza dei requisiti formali di ammissione in capo ai richiedenti;

b) concordano e predispongono con i richiedenti e con il supporto dei servizi sociali territoriali i programmi di intervento di cui all'articolo 6, comma 3, valutandone la sostenibilità e l'efficacia;

c) predispongono la lettera di presentazione del soggetto richiedente da allegare alla domanda;

d) assistono i richiedenti nella compilazione delle domande;

e) controllano la destinazione dei finanziamenti di microcredito sociale, verificando la documentazione presentata dal beneficiario attestante l'avvenuto pagamento delle spese per le quali è stato richiesto il finanziamento;

f) curano i rapporti con i richiedenti per il regolare rimborso dei finanziamenti, sostenendoli nell'ambito del programma di intervento di cui all'articolo 6, comma 3;

g) offrono sostegno ai richiedenti per migliorare la gestione del bilancio familiare.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e gli obblighi di formazione dei volontari iscritti.

4. Il soggetto gestore, con fondi propri, garantisce ai volontari iscritti all'elenco di cui al comma 1 la partecipazione ad un percorso formativo specifico, relativo all'ambito di intervento del presente capo, e il monitoraggio costante rispetto all'uniformità del loro operato.

Art. 8

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti di microcredito sociale sono presentate al soggetto gestore, che provvede a trasmetterle all'istituto di credito convenzionato, e sono corredate della seguente documentazione:

a) lettera di presentazione di un volontario specializzato iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7 con allegato il programma di intervento di cui all'articolo 6, comma 3;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla composizione del nucleo anagrafico;

c) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, di non percepire altri finanziamenti di cui alla presente legge o altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico;

d) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità che attesti il possesso di un IRSE compreso nei limiti minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di verificare, preventivamente alla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti di accesso al microcredito sociale nonché per ogni ulteriore informazione, i soggetti interessati possono rivolgersi ai servizi sociali territoriali o agli sportelli sociali dislocati sul territorio regionale. Gli sportelli sociali organizzano, inoltre, gli incontri tra i richiedenti e i volontari specializzati di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Istruttoria)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'istituto di credito svolge la relativa istruttoria, richiedendo eventuale ulteriore documentazione, comunica gli esiti al richiedente e attiva le procedure di assegnazione del finanziamento. Nel caso in cui emergano aspetti critici nella fase di valutazione, l'istituto di credito trasmette la domanda e la relativa documentazione al soggetto gestore che, sentito il dirigente della struttura competente, esprime il proprio parere sull'ammissibilità della domanda a finanziamento.

2. Al termine dell'istruttoria, l'istituto di credito trasmette al soggetto gestore e alla struttura competente la documentazione relativa alle domande ammesse a finanziamento nonché, ogni trimestre, un report con i dati essenziali relativi ai finanziamenti di microcredito sociale erogati e ai relativi rimborsi, ai fini del monitoraggio degli stessi.

3. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo dell'ente gestore.

Art. 10

(Erogazione)

1. I finanziamenti di microcredito sociale sono erogati dall'istituto di credito, in una o più soluzioni, secondo quanto stabilito nel contratto sottoscritto dal soggetto beneficiario del finanziamento di microcredito con l'istituto di credito.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di microcredito sociale sono tenuti a presentare al soggetto gestore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese per le quali è stato concesso il finanziamento.

Art. 11

(Restituzione)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di microcredito sociale devono restituire all'istituto di credito la somma erogata entro il termine stabilito nel contratto, il quale non può essere superiore a tre anni.

2. I finanziamenti sono restituiti mediante rate posticipate alle quali è applicato un tasso d'interesse agevolato, differenziato in base alla durata e all'importo del finanziamento, stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di restituzione dei finanziamenti.

3. Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze di pagamento del finanziamento, l'istituto di credito informa il soggetto gestore che si attiva per valutare le modalità di intervento. Laddove non sia possibile la restituzione del finanziamento, per ragioni motivate e documentate, il soggetto gestore, sentito il dirigente della struttura competente, dispone differenti modalità di restituzione o, in subordine, propone il passaggio a perdita del finanziamento non rimborsato, ponendolo a carico del fondo dell'ente gestore.

CAPO III

PRESTITO SOCIALE D'ONORE

Art. 12

(Prestito sociale d'onore)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede prestiti sociali d'onore per il sostegno delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, che si trovino in situazioni di grave difficoltà economica e sociale.

2. Il prestito sociale d'onore risponde ad esigenze di:

a) straordinarietà, immediatezza e temporaneità, al fine di consentire il superamento di situazioni di emergenza;

b) essenzialità, al fine di consentire il soddisfacimento di bisogni primari, quali la casa e i beni durevoli essenziali.

Art. 13

(Caratteristiche del prestito sociale d'onore)

1. Il prestito sociale d'onore consiste in un finanziamento, di importo compreso tra un minimo di euro 750 e un massimo di euro 2.000. Tali importi sono periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il prestito sociale d'onore è restituito attraverso l'impiego da parte del beneficiario o, per giustificati motivi, di un suo parente di primo grado o appartenente allo stesso nucleo familiare, di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale o ambientale, da realizzarsi presso gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 15.

3. Sono finanziabili con il prestito sociale d'onore le spese di cui all'articolo 5, comma 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori categorie di spesa ammissibili nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

4. L'accesso al prestito sociale d'onore è esente dal pagamento di spese d'istruttoria.

Art. 14

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare del prestito sociale d'onore coloro che si trovino in situazioni temporanee di grave difficoltà economica e sociale, dovute a problematiche individuali, familiari, lavorative o abitative, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni nel corso dell'ultimo triennio;

c) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua superiore a un anno e comunque non inferiore al periodo concordato per la restituzione del prestito sociale ricevuto;

e) possedere un IRSE compreso nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori criteri per l'individuazione dei beneficiari del prestito sociale d'onore.

3. Al fine di accedere al prestito sociale d'onore, i richiedenti devono concordare e sottoscrivere con la struttura competente un progetto, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali, relativo alla restituzione in ore di attività presso uno degli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 15, nel quale sono evidenziate le modalità con cui il prestito sociale contribuisce a superare il momento di difficoltà e gli ulteriori interventi e strumenti di supporto da attivare.

4. I soggetti beneficiari del prestito sociale d'onore presentano alla struttura competente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese per le quali è stato concesso il prestito sociale.

Art. 15

(Elenco degli enti di accoglienza per i progetti di prestito sociale d'onore)

1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli enti disponibili a sostenere i progetti di cui all'articolo 14, comma 3.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco:

a) gli enti pubblici con sede nel territorio regionale, che possono gestire i progetti di restituzione direttamente o indirettamente tramite società cooperative sociali di tipo B e C con le quali siglare apposita convenzione ove sia loro riconosciuto un rimborso delle spese per la realizzazione dei progetti;

b) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), per facilitare l'accesso delle persone al mondo del volontariato o per lo svolgimento di attività accessorie rispetto alle finalità statutarie delle associazioni;

c) enti, fondazioni, associazioni e società cooperative senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'attuazione del comma 2.

4. Gli enti iscritti devono, in particolare:

a) avvalersi della presenza dei beneficiari del prestito sociale d'onore per la realizzazione delle attività previste nei progetti di restituzione, in collaborazione con gli operatori dell'ente, valorizzando le loro competenze e capacità;

b) definire il numero massimo di posti disponibili per la realizzazione dei progetti di restituzione;

c) nominare un tutor al quale compete la sorveglianza generale sull'attività dei beneficiari e la cura dell'esatta applicazione delle norme che regolano il prestito sociale d'onore;

d) comunicare alla struttura competente le attività e il calendario concordati con il beneficiario di ciascun progetto di restituzione;

e) rilevare, su appositi registri messi a disposizione dalla struttura competente, le presenze giornaliere dei beneficiari comunicando alla struttura stessa le date di inizio e termine del progetto di restituzione;

f) segnalare tempestivamente eventuali criticità relative allo svolgimento delle attività previste nel progetto di restituzione;

g) presentare alla struttura competente una relazione conclusiva su ciascun progetto di restituzione;

h) presentare alla struttura competente, ogni trimestre, un report complessivo sulle attività di restituzione svolte dai beneficiari all'interno della propria struttura;

i) mettere a disposizione del beneficiario quanto necessario per lo svolgimento delle attività previste nel progetto di restituzione;

j) provvedere alla stipulazione di idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile presso una compagnia operante nel settore;

k) adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro nei confronti dei beneficiari.

5. La struttura competente provvede annualmente alla revisione dell'elenco, verificando il regolare svolgimento, da parte di ogni ente iscritto, delle attività indicate al comma 4. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione dall'elenco e il conseguente trasferimento presso altro ente dei progetti di restituzione in atto.

Art. 16

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione del prestito sociale d'onore devono essere presentate alla struttura competente corredate della seguente documentazione:

a) progetto di restituzione di cui all'articolo 14, comma 3, controfirmato dal richiedente e dall'ente disponibile a sostenere il progetto stesso;

b) preventivi delle spese per le quali si chiede il prestito;

c) DSU in corso di validità che attesti il possesso di un IRSE compreso nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 19/2007, sulla composizione del nucleo anagrafico;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 31 della l.r.19/2007, di non percepire altri finanziamenti previsti dalla presente legge o altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

2. Al fine di verificare, preventivamente alla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti di accesso al prestito sociale d'onore nonché per ogni ulteriore informazione, i soggetti interessati possono rivolgersi ai servizi sociali territoriali o agli sportelli sociali dislocati sul territorio regionale.

Art. 17

(Procedure di valutazione del prestito sociale d'onore)

1. Le domande per la concessione del prestito sociale d'onore sono sottoposte alla valutazione di apposita commissione, composta:

a) dal dirigente della struttura competente, o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica o da un assistente sociale del servizio sociale professionale regionale, da lui delegato;

c) da un dipendente appartenente alle strutture di cui alle lettere a) e b).

2. La commissione, previa valutazione tecnica, esprime un parere obbligatorio e vincolante sulle domande di concessione dei prestiti sociali d'onore.

3. La commissione, su indicazione dei servizi sociali territoriali, può disporre che i prestiti sociali d'onore siano erogati a terzi qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del progetto di restituzione.

4. La commissione si riunisce almeno una volta al mese. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

Art. 18

(Istruttoria)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la struttura competente svolge la relativa istruttoria, richiedendo eventuale ulteriore documentazione, e iscrive la domanda all'ordine del giorno della prima riunione utile della commissione di cui all'articolo 17.

2. A seguito della valutazione positiva da parte della commissione di cui all'articolo 17, la struttura competente comunica gli esiti al richiedente e attiva le procedure di assegnazione del prestito sociale d'onore e di avvio del progetto di restituzione.

3. La struttura competente presenta, ogni trimestre, alla commissione di cui all'articolo 17, un report con i dati essenziali relativi ai progetti di restituzione dei prestiti sociale d'onore ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio degli stessi.

4. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

Art. 19

(Erogazione)

1. I prestiti sociali d'onore sono erogati dalla struttura competente, in una o più soluzioni, secondo quanto stabilito nel progetto di restituzione sottoscritto dal beneficiario.

Art. 20

(Restituzione)

1. I beneficiari dei prestiti sociali d'onore devono restituire il finanziamento in ore di attività entro il termine stabilito nel progetto di restituzione, il quale non può essere superiore a due anni.

2. Nel caso in cui non siano rispettati le modalità e i tempi della restituzione del prestito sociale, la struttura competente informa la commissione di cui all'articolo 17, al fine di individuare le modalità di intervento o disporre differenti modalità di restituzione.

CAPO IV

iniziative di SOLIDARIETA' sociale

Art. 21

(Caratteristiche delle iniziative)

1. Nell'ambito del piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, sono inserite iniziative di solidarietà sociale, gestite direttamente dai soggetti promotori, pubblici e privati, con sede operativa nel territorio regionale, rivolte a soggetti e nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta che si trovino in situazione di disagio socio-economico o di esclusione sociale.

2. Le iniziative di solidarietà sociale possono prevedere:

a) la costituzione di banche del tempo, attraverso lo scambio di competenze e prestazioni a rilevanza sociale, culturale o ambientale tra i soggetti interessati;

b) la redistribuzione delle eccedenze alimentari e di altre tipologie di beni, attraverso la collaborazione in rete dei soggetti interessati, pubblici e privati, del territorio;

c) la partecipazione diretta di persone che versano in situazione di disagio socio-economico ad attività a rilevanza sociale, culturale o ambientale, al fine di favorirne il reinserimento socio-lavorativo e sviluppare e mantenere capacità e competenze acquisite.

Art. 22

(Gruppo di coordinamento e monitoraggio delle iniziative di solidarietà sociale)

1. Nell'ambito del piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, è istituito il Gruppo di coordinamento e monitoraggio delle iniziative di solidarietà sociale, di seguito denominato Gruppo di coordinamento.

2. Il Gruppo di coordinamento è composto:

a) dal dirigente della struttura competente o suo delegato, con funzione di coordinamento;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica o suo delegato;

c) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta (CPEL);

d) dal Coordinatore del piano di zona regionale;

e) da un rappresentante dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

f) da due rappresentanti del Forum del Terzo settore;

g) dal soggetto, pubblico o privato, promotore o referente dell'iniziativa di solidarietà.

3. Il Gruppo di coordinamento, in collaborazione con i promotori delle iniziative di cui al presente capo, svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) facilita il coordinamento del programma delle iniziative di solidarietà sociale di cui all'articolo 21;

b) promuove la ricerca di risorse per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 21;

c) supporta l'azione di monitoraggio e valutazione sulle iniziative attivate;

d) partecipa alla progettazione e al coordinamento degli interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio;

e) presenta alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti una relazione annuale sulle attività realizzate in attuazione del presente capo.

4. La partecipazione ai lavori del Gruppo di coordinamento è gratuita.

5. Il Gruppo di coordinamento si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni altra modalità di funzionamento del Gruppo di coordinamento è stabilita dal regolamento interno, da adottare all'atto di insediamento del Gruppo stesso.

6. Il Gruppo di coordinamento può riunirsi anche in sottogruppi con obiettivi specifici di lavoro o in relazione a singole iniziative di solidarietà.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. Per le domande di concessione del microcredito e del prestito sociale d'onore di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale), presentate entro il 31 dicembre 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni previste nella predetta legge regionale.

2. In relazione alle domande di cui al comma 1, relative a progetti di microcredito, nei casi di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 52/2009, il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, di cui all'articolo 6 della medesima l.r. 52/2009, è autorizzato a individuare differenti modalità di restituzione dei prestiti, per permettere ai soggetti beneficiari, a fronte di giustificati motivi, di onorare il debito assunto, anche in forme diverse rispetto a quanto stabilito dai contratti sottoscritti dai beneficiari del microcredito.

3. In relazione alle domande di cui al comma 1, relative a concessione di prestiti sociali d'onore, il soggetto beneficiario del prestito può chiedere di avvalersi di modalità di restituzione differenti rispetto a quella indicata al momento della presentazione della domanda, previa sottoscrizione di apposita convenzione relativa alle modalità di restituzione e previa valutazione positiva del Comitato di cui all'articolo 6 della l.r. 52/2009.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può trasferire le giacenze disponibili sul fondo di cui all'articolo 2 dalla l.r. 52/2009 nei fondi di rotazione istituiti con leggi regionali presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., in relazione alle richieste di utilizzo dei medesimi.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la l.r. 52/2009;

b) l'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 10;

c) il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18.

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 250.000 a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.8.5.10 (Famiglie - Interventi di correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.4.2.15 (Fondi da ripartire - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione) per annui euro 250.000, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A 1 dell'allegato n. 2/B al bilancio suddetto.

4. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti sono autorizzati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente.