Legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

(B.U. del 27 gennaio 2015, n. 4)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 1

(Modificazione del titolo)

1. Il titolo della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di elezioni comunali".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:

a) da 13 consiglieri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da 15 consiglieri nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da 17 consiglieri nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

d) da 27 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/1995, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il consiglio comunale è composto da 11 consiglieri.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco e il vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché i consiglieri comunali di tutti i comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 9)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/1995, dopo le parole: "Non può essere eletto sindaco o vice sindaco", sono inserite le seguenti: ", né, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di sindaco".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Sono eleggibili alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 14bis)

1. Il comma 2bis dell'articolo 14bis della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 15)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e, limitatamente al territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti, il Presidente della Commissione di Coordinamento ed i funzionari di pubblica sicurezza;".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995 è soppressa.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, le parole: "i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici" sono sostituite dalle seguenti: "i dipendenti che ne dirigono o coordinano gli uffici".

4. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, le parole: "società per azioni con capitale maggioritario del comune" sono sostituite dalle seguenti: "società per azioni con partecipazione del comune superiore al 50 per cento".

5. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", se le elezioni si svolgono in epoca diversa rispetto a quella prevista per il rinnovo della carica ricoperta".

6. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, la parola: "b)," è soppressa.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995, dopo le parole: "istituto o azienda soggetto a vigilanza" sono inserite le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione del comune sia inferiore al 3 per cento e fermo restando che l'assunzione da parte di un amministratore di ente locale della carica di componente dell'organo di amministrazione di società di capitali partecipata dall'ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento da parte della società, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate;".

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:

"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. In occasione della consultazione elettorale, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 4/1995, le parole: "negli allegati A, B, C e D alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "negli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 32)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Le candidature alla carica di consigliere, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati da un minimo di 7 ad un massimo di 11.".

3. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate a una lista o a un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 19 e non superiore a 27.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995, è aggiunto il seguente:

"2bis. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.".

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 32bis)

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 4/1995, come modificato dall'articolo 11, è inserito il seguente:

"Art. 32bis

(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 16 dell'articolo 33.".

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 33)

1. Alla rubrica dell'articolo 33 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.".

3. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995, le parole: "dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012".

Art. 14

(Modificazione all'articolo 34)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995, le parole: "dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 35)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, le parole: "dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, è inserita la seguente:

"dbis) verifica che nelle liste dei candidati, siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2bis. In caso di mancato rispetto, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;".

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nell'articolo 32, comma 2bis".

4. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, dopo le parole: "collegato vice sindaco," sono aggiunte le seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e alle liste dei candidati consiglieri, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti,".

Art. 16

(Modificazione all'articolo 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 4/1995, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".

Art. 17

(Modificazione all'articolo 47)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventitré. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.".

Art. 18

(Inserimento dell'articolo 52bis)

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 4/1995, all'interno del titolo IV, è inserito il seguente:

"Art. 52bis

(Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti i consiglieri comunali sono eletti con sistema maggioritario.

2. Nella scheda a fianco del contrassegno di lista sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

3. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista apponendo un segno sul contrassegno di lista. Può esprimere non più di tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.

4. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 4 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

7. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

8. In caso di parità di voti si procede ad un turno di votazione da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno al quale partecipano le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità di voti si procede per sorteggio.

9. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.

10. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

11. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

12. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

13. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

14. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

15. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

16. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.".

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 53)

1. Alla rubrica dell'articolo 53 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".

2. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".

3. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è abrogato.

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 54)

1. Alla rubrica dell'articolo 54 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".

2. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 4/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.".

Art. 21

(Modificazione all'articolo 59)

1. Al comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 4/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.".

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 60)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, l'elezione è valida qualora il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e il numero dei voti validi sia superiore al 50 per cento dei votanti. Sono eletti i consiglieri della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.".

3. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1bis".

Art. 23

(Modificazioni all'articolo 62)

1. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 4/1995, prima delle parole: "Uno degli scrutatori" sono inserite le seguenti: "Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 4/1995, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"3bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il voto assegnato alla lista votata, il cognome ed eventualmente il nome o il numero arabo dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati a ciascuna lista e del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.".

Art. 24

(Modificazione all'articolo 63)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 4/1995, le parole: "di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter".

Art. 25

(Modificazione all'articolo 66)

1. Alla rubrica dell'articolo 66 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".

Art. 26

(Modificazione all'articolo 68)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 4/1995, le parole: ", nella quale deve avere sede" sono soppresse.

Art. 27

(Modificazioni agli allegati)

1. Gli allegati A e C alla l.r. 4/1995 sono sostituiti dagli allegati A e C di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Dopo l'allegato D alla l.r. 4/1995 sono aggiunti gli allegati Dbis e Dter di cui all'allegato A alla presente legge.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Art. 28

(Modificazione all'articolo 18)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"c) il Sindaco e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco.".

Art. 29

(Modificazione all'articolo 19)

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di commissioni consiliari e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di un ufficio di presidenza, costituiti con criterio proporzionale.".

Art. 30

(Modificazione all'articolo 19bis)

1. Al comma 5 dell'articolo 19bis della l.r. 54/1998, le parole: "dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

Art. 31

(Modificazione all'articolo 19ter)

1. Al comma 1 dell'articolo 19ter della l.r. 54/1998, dopo le parole: "Qualora previsto dallo statuto," sono inserite le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,".

Art. 32

(Modificazioni all'articolo 19quater)

1. Il comma 2 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta, sino all'elezione del Sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8bis dell'articolo 53 della l.r. 4/1995.".

2. Il comma 5 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"5. Successivamente, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto; la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.".

Art. 33

(Modificazione all'articolo 21)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998, è inserita la seguente:

"abis) elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;".

Art. 34

(Modificazioni all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di due assessori, scelti tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, pari a:

a) due, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;

c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"1ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanaziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

4. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, dall'articolo 25bis".

5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 sono abrogati.

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:

"6bis. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.".

Art. 35

(Modificazione all'articolo 25)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 54/1998, dopo la parola: "Vicesindaco" sono inserite le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti".

Art. 36

(Inserimento dell'articolo 25bis)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 35, è inserito il seguente:

"Art. 25bis

(Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco e la Giunta comunale, ivi compreso il Vicesindaco, sono eletti dal Consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Vicesindaco.

2. L'elezione di cui al comma 1 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vicesindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi entro il termine di cui al comma 1. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 4bis).".

Art. 37

(Modificazione all'articolo 26)

1. Al comma 8bis dell'articolo 26 della l.r. 54/1998, dopo le parole: "al Vicesindaco", sono aggiunte le seguenti: "e agli assessori".

Art. 38

(Modificazioni all'articolo 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 54/1998, dopo le parole: "Il Sindaco ed il Vicesindaco", sono aggiunte le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene eletto.".

Art. 39

(Modificazioni all'articolo 30)

1. Alla rubrica dell'articolo 30 della l.r. 54/1998, dopo la parola: "Vicesindaco" sono aggiunte le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti".

2. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.".

3. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 54/1998 è abrogato.

Art. 40

(Modificazioni all'articolo 30bis)

1. Alla rubrica dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, dopo la parola: "Vicesindaco" sono inserite le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti".

2. Il comma 1 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.".

3. Il comma 2 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

4. Il comma 3 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

5. Il comma 4 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è abrogato.

Art. 41

(Inserimento dell'articolo 30bis 1)

1. Dopo l'articolo 30bis della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 40, è inserito il seguente:

"Art. 30bis 1

(Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, il Vicesindaco, eletto dal Consiglio comunale contestualmente al Sindaco e alla Giunta, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.".

Art. 42

(Modificazione all'articolo 30ter)

1. Alla rubrica dell'articolo 30ter della l.r. 54/1998, dopo la parola: "Vicesindaco" sono inserite le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti".

Art. 43

(Inserimento dell'articolo 30ter 1)

1. Dopo l'articolo 30ter della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 42, è inserito il seguente:

"Art. 30ter 1

(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.

2. La Giunta decade altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.

3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.".

Art. 44

(Modificazione all'articolo 30quater)

1. Al comma 2 dell'articolo 30quater della l.r. 54/1998, dopo le parole: "il Vicesindaco", sono inserite le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti".

Art. 45

(Inserimento dell'articolo 30quater 1)

1. Dopo l'articolo 30quater della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 44, è aggiunto, all'interno del Capo IV, il seguente:

"Art. 30quater 1

(Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.".

Art. 46

(Modificazione all'articolo 34)

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune.".

Art. 47

(Modificazioni all'articolo 70)

1. Ai numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti".

2. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"4bis) mancata elezione del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;".

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per Vicesindaco deve intendersi l'organo che nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è eletto direttamente unitamente al Sindaco e che sostituisce quest'ultimo, oltre che in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche in caso di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, come modificati dall'articolo 40, commi 3 e 4, si computano le cariche ivi elencate ricoperte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a far data dalla prima elezione effettuata in ciascun Comune successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 4/1995.

4. Ciascun Consiglio comunale adegua lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.