Legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 08 11 1978

Bollettino ufficiale 22 11 1978 n. 10

Provvidenze a favore della cooperazione.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere un concorso negli interessi su mutui e su prestiti di gestione contratti presso Istituti di credito, convenzionati con la Regione, da Cooperative di produzione e lavoro nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il cui scopo principale sia quello di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o la esplicazione di servizi o la assunzione di lavori per conto terzi.

Art. 2

Il concorso negli interessi di cui all’articolo precedente può essere concesso su mutui quindicennali per l’acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l’acquisto di aree, l’esecuzione di opere di infrastrutturazione tecnica e servizi, che insistano sulle aree stesse.

Il concorso negli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l’acquisto di nuovi macchinari, automezzi, attrezzature, beni strumentali e scorte, nonché su prestiti di gestione a breve termine, di durata non superiore a mesi 18, per anticipazioni di capitale di circolazione.

Art. 3

Il tasso annuo di interesse a carico dei mutuatari per le operazioni di credito previste dalla presente legge è stabilito nella misura del 5 percento.

Art. 4

Per le cooperative che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con Istituti di credito, la Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione fino all’ammontare massimo di complessive lire 600 milioni e con il limite di lire 100 milioni per ogni cooperativa. La fideiussione regionale può essere concessa per la differenza tra l’ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi, e non potrà in nessun caso eccedere il 90 percento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse.

Art. 5

Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell’agevolazione e ne assuma gli impegni.

In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa beneficiaria l’erogazione del contributo in conto interessi viene interrotta al momento della dichiarazione di scioglimento della Società.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui la cooperativa distolga, senza esplicita autorizzazione, dall’uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari, automezzi e beni strumentali nei 5 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei 15 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

Art. 6

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l’anno 1978.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 40 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978.

L’onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4894 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 11 all’allegato F della legge di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 200.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1 aprile 1975, n. 7) L. 40.000.000

Cap. 4894 - di nuova istituzione Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale 8 novembre 1978, n. 53). L. 160.000.000

Totale L. 200.000.000

Nell’allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 8 novembre 1978, n. 53

" Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore delle imprese cooperative ". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.