Legge regionale 8 agosto 1977, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 08 08 1977

Bollettino ufficiale 9 9 1977 n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43: Interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l’assistenza ai nefropatici e l’esercizio della dialisi domiciliare od extra-ospedaliera.

Art. 1

(Istituzione del servizio di nefrologia e dialisi presso l’Ente ospedaliero regionale).

L’articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

È istituita presso l’Ente ospedaliero regionale la sezione di nefrologia e dialisi, organizzata in servizio di nefrologia e centro di emodialisi per pazienti degenti ed ambulatoriali, acuti e cronici.

Nella fase di iniziale costituzione tale sezione è aggregata, in via amministrativa, alla divisione di medicina nel cui ambito, in particolare, viene attuata l’assistenza nefrologica in coordinamento con le altre strutture ospedaliere e con gli interventi promossi ai sensi e per i fini di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43.

Entro tre anni dalla sua costituzione, tale sezione sarà trasformata in sezione autonoma, con letti di degenza a disposizione in numero che verrà definito in base alle necessità di ricovero per i pazienti in emodialisi periodica, ai nefropatici acuti e cronici ed ai pazienti in accertamento nel quadro della prevenzione delle nefropatie.

Tale sezione opera in particolare, per quanto di competenza, in reciproca collaborazione funzionale e di servizio con il reparto di urologia.

Il centro di emodialisi avrà sede al piano terreno dell’ala di nord - est (avancorpo di destra) dell’edificio dell’ospedale generale regionale, secondo le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

La sezione di nefrologia e dialisi dispone di personale medico, infermieristico, tecnico e di assistenza sociale secondo le indicazioni di cui alla pianta organica annessa alla presente legge quale allegato A. A tal fine, la Regione - entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tramite l’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale - promuove le opportune iniziative per la formazione e l’aggiornamento permanente del personale addetto alla sezione.

Art. 2

(Compiti della sezione di nefrologia e dialisi)

Fra l’articolo 7 e l’articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43, è inserito il seguente:

Articolo 7/ bis - Le sezioni di nefrologia e dialisi, oltre all’attività nefrologica e dialitica ospedaliera, deve attendere all’assistenza tecnico - medica, necessaria ai pazienti in trattamento dialitico domiciliare o extra-ospedaliero, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 e con l’osservanza delle incombenze che ne derivano.

In particolare, tale sezione deve provvedere:

1) al coordinamento degli interventi di prevenzione, diagnosi e riabilitazione dell’insufficienza renale, di cui all’articolo 5 della legge 20 agosto 1976, n. 43;

2) all’attività di addestramento ed alla formazione permanente del personale addetto alla sezione stessa ed alle unità-dialisi extraospedaliere;

3) al coordinamento e controllo tecnico delle unità - dialisi extra-ospedaliere nonché allo eventuale accertamento della regolarità dell’esecuzione dei trattamenti dialitici domiciliari;

4) all’espletamento - d’intesa con l’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale - delle incombenze necessarie ai fini della attuazione degli interventi di trapianto del rene, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43.

Art. 3

(Compiti dell’Ente ospedaliero regionale)

Fra l’articolo 7 e l’articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 è inserito il seguente:

Articolo 7/ ter - La sezione di nefrologia e dialisi viene costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente ospedaliero regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni tecniche ed amministrative stabilite dalla presente legge e dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 1.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ospedaliero regionale è tenuto comunque a provvedere, d’intesa con l’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e nel quadro della finalità e degli obiettivi previsti dalla presente legge, allo espletamento degli atti e delle incombenze necessari a garantire il sollecito impianto del centro di emodialisi nonché l’avvio e la migliore efficienza operativa e funzionale della sezione suddetta.

Art. 4

(Oneri finanziari)

Gli oneri di progettazione, impianto, attrezzature, apparecchiature ed arredi derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in complessive lire cinquecentomilioni gravano sul capitolo 1626 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1977.

Gli oneri per la formazione e l’aggiornamento permanente del personale da adibire alla sezione di nefrologia e dialisi gravano sul capitolo 8079 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1977.

La presente legge va pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 53.

Pianta organica dei posti di ruolo del personale addetto alla Sezione di nefrologia e dialisi dell’Ente ospedaliero regionale

ATTO ALLEGATO

Personale medico

I posti in organico sono i seguenti: //

fintantochè la sezione sarà aggregata sono previsti 1 posto di Aiuto e 2 posti di assistente; //

quando la sezione diverrà autonoma vi saranno 1 posto di Aiuto dirigente, 1 di aiuto e 2 di assistente

ATTO ALLEGATO

Personale sanitario ausiliario

I posti in organico sono i seguenti: //

fintantochè la sezione sarà aggregata sono previsti 1 posto di capo sala, 10 posti di infermiere professionale o personale sanitario paramedico con preparazione specifica in tecniche dialitiche, 4 posti di infermiere generico, 1 di assistente sociale e 1 di dietista; //

quando la sezione diverrà autonoma vi saranno 1 posto di caposala, 16 posti di infermiere professionale o personale sanitario paramedico con preparazione specifica in tecniche dialitiche, 4 posti di infermiere generico, 1 di assistente sociale e 1 di dietista.

ATTO ALLEGATO

Personale tecnico

I posti in organico sono i seguenti: //

fintantochè la sezione sarà aggregata è previsto 1 posto di biologo; //

quando la sezione diverrà autonoma vi saranno 2 posti di biologo.

ATTO ALLEGATO

Personale amministrativo

I posti in organico sono i seguenti: // fintantochè la sezione sarà aggregata è previsto 1 posto di impiegato carriera di concetto; //

lo stesso è previsto per quando la sezione diverrà autonoma.

ATTO ALLEGATO

Personale esecutivo

I posti in organico sono i seguenti: //

fintantochè la sezione sarà aggregata sono previsti 6 posti di ausiliario; //

lo stesso è previsto per quando la sezione diverrà autonoma.

ATTO ALLEGATO

Personale Servizi tecnici

fintantochè la sezione sarà aggregata è previsto 1 posto di operaio meccanico - elettricista; //

quando la sezione sarà autonoma vi saranno 2 posti di operaio meccanico - elettricista.