Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 29 12 1975

Bollettino ufficiale 30 12 1975 n. 11

Concessione di contributi annui al comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale.

Art. 1

È autorizzata la concessione al Comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di lire duecentounmilione, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto Comune d’intesa con la Giunta regionale, nonché per interventi di interesse generale gravanti sul bilancio della città di Aosta.

Art. 2

I contributi annui di cui al precedente articolo saranno concessi dalla Giunta regionale e saranno versati alla Tesoreria del Comune di Aosta oppure, a richiesta del Comune stesso, direttamente ad istituti di credito, casse di risparmio o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al Comune di Aosta mediante accensione di mutui passivi o sconto dei contributi annui regionali previsti all’articolo precedente.

Art. 3

La Giunta regionale è autorizzata a stabilire le modalità necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 4

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 240 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa dello stesso bilancio e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi fino all’anno 1994.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazioni in aumento

Capitolo 240 " Contributi al Comune di Aosta per il finanziamento di lavori i pubblica utilità e per interventi di interesse generale " L. 201.000.000

- Variazioni in diominuzione

Capitolo 271 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) " L. 201.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.