Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 10 12 1980

Bollettino ufficiale 15 12 1980 n. 12

Rifinanziamento per l’anno 1980, delle leggi regionali 16 giugno 1978, nn. 22, 23, 24 e 25.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 1980, contributi per l’abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed i consorzi sottoelencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di L. 400.000.000, così ripartito:

1) L. 70.000.000 al consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 22;

2) L. 70.000.000 al consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23;

3) L. 190.000.000 al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

4) L. 70.000.000 al consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2

Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti consorzi nel corso dell’anno 1980 dovranno essere utilizzate, nell’anno o negli anni successivi, per lo stesso fine indicato al precedente articolo 1.

Art. 3

L’onere di L. 400.000.000 derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graverà sui capitoli 35750, 36600, 36900 e 37850 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 50050 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spesa per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 400.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 35750 - Contributo al consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d’Aosta L. 190.000.000

Cap. 36600 - Contributi al consorzio garanzia fidi tra gli artigiani dell’Associazione artigiani L. 70.000.000

Cap. 36900 - Contributo al Consorzio garanzia fidi tra i commercianti della Valle d’Aosta L. 70.000.000

Cap. 37850 - Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori della Valle d’Aosta L. 70.000.000

Totale L. 400.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.