Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 - Testo vigente
Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6
Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale. (1)
(B.U. 12 agosto 2014, n. 32 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto e finalità)
1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 2, comma primo, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché nel rispetto dei principi di cui ai titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la presente legge disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni e degli altri enti locali, con l'obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini, e detta disposizioni in materia di ufficio di segretario di ente locale. (1)
2. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e in ossequio ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, riconosce la propria articolazione territoriale nei 74 Comuni valdostani quale espressione e risorsa del proprio tessuto identitario, culturale e sociale, a salvaguardia delle peculiarità culturali, linguistiche e storiche del proprio territorio montano.
(Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali) (3)
1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:
a) a livello di ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
b) a livello dell'ambito territoriale delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8, per il tramite delle suddette Unités;
c) a livello di ambito territoriale comunale, per tutte le altre funzioni e gli altri servizi, fatta salva la possibilità di esercizio associato mediante convenzioni fra enti locali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), elenca, qualora necessario, le attività ricomprese nelle singole funzioni e nei servizi comunali di cui agli articoli 4, 5, 6 e 16.
CAPO II
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE REGIONALE
(Ambito territoriale regionale)
1. L'ambito territoriale regionale per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali di cui al presente capo è quello che comprende il territorio dell'intera Regione.
2. Le funzioni e i servizi comunali esercitati in forma associata in ambito territoriale regionale sono svolti dai Comuni per il tramite dei soggetti individuati dagli articoli 4, 5 e 6, secondo le modalità disciplinate in apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'articolo 18, comma 2. (4)
(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta) (5)
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:
a) formazione degli amministratori e del personale;
b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, predisposizione di regolamenti tipo e modulistica, nonché realizzazione di servizi online per la presentazione di istanze;
c) supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
d) supporto per il funzionamento delle commissioni locali valanghe e promozione della realizzazione di iniziative di ricerca documentali e formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe;
e) gestione unitaria di iniziative e progetti specifici proposti dal suddetto Consorzio;
f) coordinamento e sviluppo di sinergie, in particolare con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto ai Comuni nell'esercizio delle loro funzioni.
(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del Comune di Aosta)
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Comune di Aosta, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:
a) (2a)
b) (2b)
c) servizio di distribuzione del gas metano nei comuni;
d) servizi cimiteriali di interesse regionale.
(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale) (6)
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività o ai seguenti organismi:
a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;
b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;
c) Commissione indipendente di valutazione della performance;
d) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità;
e) Piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);
f) servizi alle persone migranti e centro di prima accoglienza delle persone senza fissa dimora;
g) pianificazione strategica in materia di edilizia scolastica e di impianti sportivi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL;
h) gestione del sistema delle conoscenze territoriali (SCT).
2. Resta fermo quanto stabilito dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici), in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza, di contratti pubblici, di obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici.
(Finanziamento delle funzioni e dei servizi comunali svolti in ambito territoriale regionale)
1. La Regione, nell'ambito degli interventi finanziari in favore degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), attribuisce specifiche risorse ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per le funzioni ed i servizi comunali dagli stessi esercitati.
CAPO III
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE A LIVELLO DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES (7)
(Unités des Communes valdôtaines)
1. Le Unités des Communes valdôtaines, di seguito denominate Unités, sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alle Unités si applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni della presente legge, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo all'autonomia normativa, allo status degli amministratori, ivi comprese le cause di incompatibilità, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. (8)
2. Le Unités associano i Comuni contermini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una Unité autonoma. Ogni Comune può far parte di una sola Unité.
3. Le Unités si intendono costituite dalla data di elezione del Presidente di cui all'articolo 13.
(Ambito territoriale delle Unités)
1. Il limite demografico minimo delle Unités è stabilito in 10.000 abitanti.
2. Anche al fine di salvaguardare le particolarità linguistiche e territoriali, il limite demografico minimo di 10.000 abitanti non trova applicazione nel caso in cui le proposte di associazione di cui all'articolo 10, comma 1, prevedano territori coincidenti con quelli delle attuali Comunità montane.
3. Al fine del rispetto del limite demografico di cui al comma 1, la popolazione residente di ogni comune è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile, alla data di entrata in vigore della presente legge, fornito dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Le Unités, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22bis, comma 1, possono stipulare fra loro o con singoli Comuni apposite convenzioni, aventi i contenuti di cui all'articolo 18, comma 2, per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali che interessano ambiti territoriali più ampi. (9)
(Procedimento per l'istituzione delle Unités)
1. Ciascun Comune, previa intesa con gli altri Comuni interessati, definisce una proposta di associazione, con deliberazione del Consiglio comunale di contenuto identico per tutti i Comuni aderenti, da trasmettere alla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale individua, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, gli ambiti territoriali delle Unités, la cui istituzione è sancita con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Nel caso in cui uno o più Comuni non provvedano alla definizione della proposta di associazione entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede entro i trenta giorni successivi.
4. Nel caso in cui uno o più Comuni presentino una proposta non conforme a quanto disposto dall'articolo 9, la Giunta regionale, al fine di favorire il raggiungimento dell'ambito territoriale ottimale dell'Unité, può richiedere modifiche alla proposta presentata e, in caso di mancato adeguamento, provvede, entro i successivi trenta giorni, all'individuazione dell'ambito dell'Unité e all'istituzione di quest'ultima con le modalità di cui al comma 2.
5. L'appartenenza di un Comune ad una Unité può essere modificata con decreto del Presidente della Regione a seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio del Comune interessato e dai Consigli dei Comuni delle Unités coinvolte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
6. I sotto-ambiti territoriali omogenei previsti dalle vigenti disposizioni (SubATO) possono essere modificati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la coincidenza territoriale con le Unités, singole o associate.
(Organi)
1. Gli organi delle Unités sono il Presidente e la Giunta. Essi sono costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Al Presidente e ai componenti della Giunta non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di sorta.
(Giunta) (10)
1. La Giunta dell'Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, o qualora sia incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, è sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui il Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o incompatibili, il Sindaco è sostituito da un Assessore delegato di volta in volta.
2. La Giunta dura in carica cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni generali comunali.
3. La Giunta compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrano nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 54/1998 e, comunque, delibera:
a) lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni;
b) i regolamenti;
c) il bilancio, il documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento e il rendiconto della gestione;
d) le convenzioni tra l'Unité e ogni altro ente;
e) gli atti di programmazione e di indirizzo, ivi compreso il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
f) la dotazione organica;
g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unité presso altri enti;
j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;
k) la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi affidati all'Unité, ove non già determinate ai sensi di specifiche disposizioni di legge;
l) gli acquisti, le alienazioni, le permute, le costituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unité;
m) l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto.
4. Il funzionamento della Giunta, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 54/1998.
5. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 4, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggiore numero di abitanti. La convocazione della Giunta per l'elezione del primo presidente dell'Unité è disposta dal Sindaco più anziano di età.
6. In materia di permessi, il Presidente e i membri della Giunta, lavoratori dipendenti, sono equiparati al Presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle Comunità montane ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
(Presidente)
1. Il Presidente è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali, e dura in carica cinque anni. Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità stabilite per la sua elezione.
1bis. Nelle more dell'elezione del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco più anziano di età. (11)
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unité ed in particolare provvede ad incaricare e revocare il segretario, i dirigenti, ove previsti, e i responsabili degli uffici e dei servizi e a sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un Vicepresidente eletto tra i componenti della Giunta con le modalità di cui al comma 1.
4. Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto dell'Unité, in caso di cessazione del Presidente dalla carica di Sindaco, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro trenta giorni.
(Statuto)
1. Lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni sono approvati dalla Giunta con le procedure e con le maggioranze previste dall'articolo 33 della LR 54/1998.
2. Lo Statuto, oltre a prevedere le modalità di coinvolgimento dei Comuni associati, promuovendone la piena partecipazione alla formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati conseguiti, disciplina:
a) la ripartizione delle competenze tra gli organi dell'Unité per quanto non previsto nella presente legge;
b) la sede, da individuare nell'ambito di quelle esistenti nei Comuni associati, e l'organizzazione funzionale dell'Unité;
c) le ulteriori modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13;
d) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.
(Personale e segretario delle Unités)
1. Le Unités dispongono di propri uffici e personale e si avvalgono, in sede di prima applicazione, del personale delle preesistenti Comunità montane. Il personale in servizio a tempo indeterminato è trasferito alle rispettive Unités a decorrere dalla data di costituzione delle stesse, secondo le modalità stabilite dal piano di successione di cui all'articolo 22, comma 2, e nel rispetto delle relazioni sindacali. Il personale trasferito ha diritto alla conservazione del trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle preesistenti Comunità montane, le Unités subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza, con le stesse modalità di cui al secondo periodo.
1bis. Al personale delle Unités si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo V, della l.r. 54/1998. (12)
2. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa regionale vigente in materia di assunzione di personale, la spesa sostenuta per il personale delle Unités non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa sostenuta dalle preesistenti Comunità montane o dai Comuni che le compongono per le funzioni ed i servizi comunali assegnati alle Unités. (13)
"3. L'Unité è sede di segreteria e può stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario ai sensi dell'articolo 20bis. (14)
4. Il segretario dell'Unité e i segretari dei Comuni in essa associati adottano modalità operative ispirate al principio di leale collaborazione, al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni esercitate e dei servizi comunali svolti.
(Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell'ambito territoriale delle Unités, per il tramite delle stesse) (15)
1. Alle Unités è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:
a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
b) servizi e interventi rivolti alla persona, con particolare riguardo a:
1) servizi domiciliari, ivi compreso il telesoccorso e altre soluzioni tecnologiche, servizi semiresidenziali e residenziali, ivi compresi i soggiorni climatici, per persone anziane o non autosufficienti;
2) eventuali interventi economici e assistenziali, a integrazione di quelli effettuati dall'Amministrazione regionale, a favore delle famiglie o di singoli soggetti in condizioni di fragilità, per i servizi svolti dalle Unités;
3) eventuale integrazione, anche con il supporto di enti del Terzo settore, dei servizi di trasporto regionali, con interventi di trasporto locale a favore di persone anziane o non autosufficienti;
c) servizi di supporto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado;
d) servizi socio-educativi per la prima infanzia;
e) servizi ludico-ricreativi a favore dei minori;
f) servizi connessi al ciclo dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), e in coerenza con le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento. Alle Unités compete l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l'approvazione del piano economico finanziario (PEF), la determinazione delle tariffe dell'entrata, sia tributaria che corrispettiva, la nomina del funzionario responsabile del tributo, l'approvazione delle liste di carico, la riscossione dell'entrata, sia ordinaria che coattiva/forzata, e l'incasso dei relativi introiti, nonché l'attività di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni, anche legate alle violazioni del regolamento di gestione del servizio rifiuti;
g) servizi in materia di innovazione e di transizione digitale, ivi compresa la nomina del Responsabile per la transizione digitale;
h) servizio di riscossione volontaria delle entrate tributarie, ivi compresa la nomina del funzionario responsabile del tributo;
i) gestione del servizio di trattamento economico del personale e attività di assistenza previdenziale e giuridica;
j) procedure selettive per il reclutamento del personale.
2. Alle Unités competono la determinazione delle tariffe e dei contributi sui servizi ad esse affidati ai sensi del comma 1, lettere b), c) d) ed e), l'incasso dei relativi introiti e l'esercizio delle connesse attività di riscossione ordinaria e coattiva/forzata.
3. Nel caso di gestione associata dei servizi di cui al comma 1, lettera f), mediante convenzione stipulata tra due o più Unités o, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, tra una o più Unités e il Comune di Aosta, è istituita, quale ulteriore organo, l'Assemblea delle Giunte delle Unités del subATO, di seguito denominata "Assemblea", composta dai membri delle Giunte delle Unités stesse. L'Assemblea è costituita presso l'ente individuato dalla convenzione quale responsabile dell'esercizio associato, che svolge le funzioni di ente delegato. Spetta all'Assemblea approvare:
a) il piano di subATO;
b) il regolamento di disciplina della TARI e il regolamento di gestione del servizio;
c) la carta dei servizi;
d) il PEF;
e) le tariffe;
f) i criteri e le modalità di riparto dei costi;
g) eventuali altri atti di indirizzo, tra i quali, a titolo di esempio, le linee di sviluppo per la gestione del servizio e gli obiettivi strategici e operativi, da inserire nei propri documenti di programmazione da parte dell'ente delegato.
4. L'Assemblea è integrata con il Sindaco del Comune di Aosta nel caso in cui l'ente partecipi alla gestione associata. Il funzionamento della stessa è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 54/1998.
5. Gli organi dell'ente delegato adottano gli atti necessari.
6. L'Assemblea è costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Ai componenti della stessa non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
(Conferenza dei Presidenti delle Unités)
1. Al fine di promuovere il coordinamento delle politiche relative ai servizi e alle funzioni comunali gestiti dalle Unités e di garantire uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, è istituita la conferenza dei Presidenti delle Unités, di cui fa parte anche il Sindaco del Comune di Aosta.
2. La conferenza dei Presidenti delle Unités propone all'approvazione del CPEL:
a) le indicazioni e le linee guida finalizzate all'ottimale esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalle Unités;
b) la definizione di politiche tariffarie omogenee;
c) le modalità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali a livello sovracomunale.
3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei Presidenti delle Unités sono disciplinate da un apposito regolamento interno.
4. La conferenza dei Presidenti delle Unités ha sede presso il CPEL, che ne assicura il coordinamento e il corretto funzionamento.
CAPO IV
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (16)
(Funzioni e servizi comunali) (17)
1. I Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, anche in forma associata mediante convenzione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, delle eventuali convenzioni di cui al comma 1. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di delegare funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti oppure di costituire uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, individuando l'ente capofila che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.
3. I Comuni, previa stipula di apposita convenzione e nei limiti previsti dal codice dei contratti pubblici, possono effettuare lavori e acquisire forniture e servizi, anche di interesse comune, delegando uno degli enti convenzionati a espletare la relativa procedura di gara.
CAPO V
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONI FRA COMUNI (17a)
CAPO VBIS
SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI (18)
(Convenzioni per l'ufficio di segretario)
1. Gli enti locali possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Le convenzioni possono essere stipulate nei casi in cui ciò non comporti il collocamento in esubero di uno o più segretari. Al fine della verifica di tale condizione le deliberazioni di approvazione delle convenzioni devono essere preventivamente trasmesse all'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia.
3. Ai medesimi fini di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni generali comunali, sono tenuti a stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario. Tali convenzioni possono essere stipulate con altri Comuni, singoli o associati, anche non obbligati, con altri enti locali o con l'Agenzia.
4. Non sono assoggettati all'obbligo di convenzionamento di cui al comma 3 i Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni generali comunali, ma il cui parametro "Ricettività", risultante tra quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995 e calcolato sui dati di tale anno al fine di quantificare i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, sia superiore a 0,2.
5. Gli enti locali convenzionati ai sensi del presente articolo possono condividere con altri enti locali, singoli o associati, l'attività dei segretari già incaricati, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione sottoscritta, se del caso, dall'ente capofila.
6. Ai segretari che prestano servizio presso sedi di segreteria convenzionate spetta una maggiorazione dell'importo della retribuzione di posizione, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva regionale di settore sulla base dei seguenti criteri:
a) numero delle sedi convenzionate;
b) complessità organizzativa delle stesse;
c) presenza, nelle stesse, di sedi disagiate, come individuate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
7. Nel caso di elezioni comunali, ai fini dell'assegnazione dei segretari da parte dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 20quater, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni, obbligatorie o facoltative, per l'ufficio di segretario, entro quarantacinque giorni dalla data della proclamazione degli eletti e, nel caso di elezioni generali comunali, dalla data dell'ultima proclamazione. Negli altri casi, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni obbligatorie per l'ufficio di segretario entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione della precedente convenzione.
8. Nel caso in cui uno o più Comuni obbligati non rispettino i termini di cui al comma 7, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, provvede, con propria deliberazione, all'individuazione dei Comuni che si dovranno convenzionare tra loro, invitandoli alla tempestiva sottoscrizione della relativa convenzione.
9. Nei confronti dei Comuni inadempienti alla sottoscrizione della convenzione è avviato l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 70quater della l.r. 54/1998.
(Contenuto delle convenzioni per l'ufficio di segretario)
1. Le convenzioni di cui all'articolo 20bis, oltre a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, stabiliscono le modalità di espletamento delle attività del segretario, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti e individuano l'organo competente a conferire l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi è trasmessa al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
2. Le convenzioni di cui all'articolo 20bis hanno una durata non superiore a quella dei Consigli dei Comuni interessati e cessano al rinnovo anche di uno solo degli stessi Consigli.
3. Nei casi di assenza del segretario elencati all'articolo 18, commi 8 e 9, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), gli enti convenzionati, in alternativa al conferimento di un incarico di supplenza, possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni di durata non superiore al periodo di assenza del segretario.
4. Le convenzioni di cui all'articolo 20bis possono prevedere che l'organo competente a incaricare il segretario nomini, su proposta di quest'ultimo, uno o più vice segretari, da individuare preferibilmente tra quelli già nominati presso gli enti convenzionati, previo eventuale adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di ciascun ente che disciplina anche i casi di revoca. Tale nomina cessa alla cessazione dell'incarico del segretario.
(Conferimento e cessazione degli incarichi di segretario)
1. L'incarico di segretario è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell'Unité previa assegnazione da parte dell'Agenzia. Nel caso di enti convenzionati ai sensi dell'articolo 20bis, l'incarico è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell'ente capofila come individuato nella convenzione. Ai medesimi soggetti spetta anche l'eventuale revoca dell'incarico.
2. Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo.
3. Nel caso di elezioni generali comunali, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20bis, comma 7, l'Agenzia, con la tempistica e le modalità dalla stessa stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, avvia l'iter per l'assegnazione dei segretari con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sedi di segreteria vacanti, risultanti dai convenzionamenti di cui all'articolo 20bis e con l'invito agli iscritti all'Albo regionale dei segretari di comunicare, entro i successivi dieci giorni, la propria manifestazione di interesse per un massimo di tre sedi.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione della manifestazione di interesse di cui al comma 3, l'Agenzia, sulla base delle individuazioni dei segretari effettuate da parte degli amministratori, provvede all'assegnazione dei segretari che deve avvenire, anche tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute, con priorità di scelta per gli enti convenzionati per l'ufficio di segretario con il minor numero complessivo di abitanti, e, successivamente, per gli altri enti locali non convenzionati con il minor numero di abitanti.
5. Nei confronti degli enti locali inadempienti nell'individuazione dei segretari da assegnare, il Presidente dell'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto, all'individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all'assegnazione dello stesso all'ente nonché al conseguente conferimento dell'incarico.
6. Tutti i nuovi incarichi di segretario decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di cui ai commi da 3 a 5.
7. Gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998, in essere alla data delle elezioni generali comunali, sono prorogati fino al conferimento dei nuovi incarichi e, comunque, non oltre due mesi dalla decorrenza dei nuovi incarichi di segretario ai sensi del comma 6.
8. Le modalità per l'assegnazione dei segretari non conseguente alle elezioni generali comunali sono disciplinate dall'Agenzia con apposito regolamento.
9. In caso di mancato incarico al segretario entro dieci giorni dall'assegnazione da parte dell'Agenzia, il Presidente della stessa, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto.
10. L'incarico di segretario cessa in caso di collocamento in quiescenza, dimissioni, revoca, inidoneità e decesso. L'incarico cessa, inoltre, in caso di cessazione del mandato anche di uno solo dei Sindaci o dei Presidenti di Unités di enti convenzionati ai sensi dell'articolo 20bis, o qualora l'incarico sia conferito successivamente alla stipula della convenzione, in caso di scioglimento della stessa o recesso anche di uno solo degli enti convenzionati.
11. Ai fini della classificazione degli enti locali di cui al capo II del r.r. 4/1999:
a) alle Unités si applica l'allegato C, intendendo ogni richiamo ivi contenuto alle Comunità montane riferito alle rispettive Unités;
b) nel caso di convenzioni per l'ufficio di segretario di cui all'articolo 20bis si sommano i punteggi relativi a ciascuno dei Comuni convenzionati.
12. Ai fini dell'aggiornamento, a seguito delle elezioni generali comunali, della classificazione degli enti locali di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3, del r.r. 4/1999, l'elemento di valutazione di cui alla lettera c) del punto 1 dell'allegato A e alla lettera b) del punto 1 dell'allegato C del predetto regolamento è riferito al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'anno in cui si tengono le elezioni generali comunali e al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nello stesso anno. I dipendenti assunti a tempo parziale e quelli assunti a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione residua.
(Disposizioni in materia di segretario dell'Agenzia)
1. All'Agenzia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo. Qualora l'Agenzia non si convenzioni ai sensi dell'articolo 20bis, comma 3, la stessa si assegna il segretario alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 20quater, comma 4.
(Conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta) (*)
1. L'incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell'articolo 20quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni.
2. Il Sindaco del Comune di Aosta che intenda conferire l'incarico di segretario a un funzionario comunale ai sensi del comma 1 deve darne comunicazione all'Agenzia entro quindici giorni dalla sua proclamazione.
3. L'incarico di segretario è conferito, in deroga all'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), con provvedimento del Sindaco, previa accettazione dell'interessato, da adottarsi entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, ha la medesima decorrenza stabilita per tutti i nuovi incarichi di segretario dall'articolo 20quater, comma 6, e cessa al cessare del mandato del Sindaco.]
CAPO VI
SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÁ MONTANE E SUCCESSIONE DELLE UNITÉS
(Soppressione delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane della Valle d'Aosta, istituite ai sensi dell'articolo 73 della LR 54/1998, sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unités.
(Successione nei rapporti giuridici)
1. Le Unités subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il relativo personale, delle preesistenti Comunità montane in relazione alle funzioni ed ai servizi comunali assegnati.
2. Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Unité coincida con l'ambito della preesistente Comunità montana, l'Unité succede, dalla data di costituzione, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il personale, della Comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Negli altri casi, la successione nei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il CPEL entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La suddetta deliberazione definisce le modalità e i tempi di attuazione dei piani di successione, prevedendo anche la nomina di amministratori temporanei per l'adozione di ogni atto necessario a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle Comunità montane nelle more del subentro delle Unités. (19)
CAPO VIBIS
ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ALTRI ENTI LOCALI (20)
(Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni)
1. Alle Unités, per l'esercizio delle proprie funzioni, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:
a) articolo 4, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2;
b) articolo 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e h), e 2;
c) articolo 18, comma 3.
2. Al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), per l'esercizio delle proprie funzioni, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:
a) articolo 4, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2;
b) articolo 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e h), e 2.
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
(Trasferimenti finanziari agli enti locali)
1. Nelle more del riordino normativo di cui all'articolo 25, comma 1, i riferimenti alle Comunità montane contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e negli atti amministrativi attuativi in materia di finanza locale si intendono effettuati alle Unités.
2. Tra i criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli enti locali di cui alla LR 48/1995 è ricompreso anche il costo unitario ottimale di riferimento per le funzioni ed i servizi comunali esercitati ai sensi della presente legge, da definire, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, con deliberazione della Giunta regionale da adottare d'intesa con il CPEL.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
(Supporto formativo e tecnico-organizzativo)
1. Il CPEL, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate ai sensi dalla presente legge, può intraprendere, avvalendosi del CELVA, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:
a) assistenza giuridico-amministrativa;
b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.
(Rinvio)
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare il quadro legislativo di riferimento coordinandolo con le disposizioni di cui alla presente legge, si provvede al riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Nelle more del riordino normativo di cui al comma 1, i riferimenti alle Comunità montane contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono effettuati, ove compatibili, alle Unités.
(Disposizioni transitorie)
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dei soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, le funzioni ed i servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati nei predetti articoli, nei tempi e con le modalità stabiliti nelle convenzioni da stipulare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della stipulazione delle predette convenzioni, rimangono valide le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni e i servizi comunali di cui all'articolo 16 non esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge dalle preesistenti Comunità montane sono esercitate dalle Unités entro un anno dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio associato mediante convenzione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19. Entro il 31 marzo 2016, i Comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni e i servizi di cui al medesimo articolo. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza e comunque fino al 31 marzo 2016, se successiva. (21)
(Disposizione finale)
1. Le Unités di cui alla presente legge esercitano le funzioni e i servizi comunali loro affidati a decorrere dalle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 83 dell'11 marzo 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15 nella parte in cui inserisce l'articolo 20 sexies.
(1) Titolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il titolo della legge recitava: "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane".
(2) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:
"1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 2, comma primo, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché nel rispetto dei principi di cui ai titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la presente legge disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale.".
(3) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:
(Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali)
1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:
a) in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
b) in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8;
c) in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali;
d) in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), elenca, qualora necessario, le attività ricomprese nelle singole funzioni e nei servizi comunali di cui agli articoli 4, 5, 6, 16 e 19.".
(4) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 3 recitava:
"2. Le funzioni e i servizi comunali esercitati in forma associata in ambito territoriale regionale sono svolti dai Comuni per il tramite dei soggetti individuati dagli articoli 4, 5 e 6, secondo le modalità disciplinate in apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'articolo 20.".
(5) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 era stata modificata dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:
"c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, anche per il supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;".
La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 era già stata sostituita dall'art. 19, comma 1, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, nel modo seguente:
"c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;"
Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 4 recitava:
"c) supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;".
La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 era stata abrogata dall'articolo 2 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 4 recitava:
"d) attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.".
La lettera dbis) del comma 1 dell'art. 4 era stata aggiunta dal comma 4 dell'art. 13 della L.R. 23 del 22 dicembre 2017, e recitava:
"dbis) Ricerche documentali e formative per le commissioni locali valanghe."
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 4 recitava:
(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA)
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:
a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
c) supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
d) attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto agli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni.".
(5a) Lettera abrogata, a partire dal 1° gennaio 2019, dall'art. 10, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 recitava:
"a) piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);".
(5b) Lettera abrogata dall'art. 10, comma 7, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.
Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 recitava:
"b) servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna;".
(6) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
La lettera ebis) del comma 1 dell'art. 6 era stata aggiunta, a partire dal 1° gennaio 2019, dall'articolo 10, comma 3, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, e recitava:
"ebis) Piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).".
La lettera eter) del comma 1 dell'art. 6 era stata aggiunta dall'articolo 10, comma 9, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, e recitava:
"eter) Servizi migranti e primo centro di accoglienza dei senzatetto.".
Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:
(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale)
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività o ai seguenti organismi:
a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;
b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;
c) Commissione indipendente di valutazione della performance;
d) procedure selettive per il reclutamento del personale;
e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità.
2. Resta fermo quanto stabilito dalla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), relativamente ai compiti assegnati a INVA SpA in materia di sistema informativo territoriale e di centrale unica di committenza regionale per i servizi e le forniture.".
(7) Titolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il titolo del capo III recitava: "Funzioni E Servizi Comunali Da Svolgere In Ambito Territoriale Sovracomunale Per Il Tramite Delle UnitésDes Communes Valdôtaines".
(8) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 8 recitava:
"1. Le Unités des Communes valdôtaines, di seguito denominate Unités, sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alle Unités si applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni della presente legge, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.".
(9) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 9 recitava:
"4. Le Unités possono stipulare fra loro o con singoli Comuni apposite convenzioni, aventi i contenuti di cui all'articolo 20, per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali che interessano ambiti territoriali più ampi.".
(10) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Il comma 1 dell'art. 12 era già stato modificato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, nel modo seguente:
"1. La Giunta dell'Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta.".
L'alinea del comma 2 dell'art. 12 era stato sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, nel modo seguente: "La Giunta compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrano nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 54/1998 e, comunque, delibera:".
Il comma 4bis dell'art. 12 era stato aggiunto dall'art. 19, comma 4, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, nel modo seguente:
"4bis. In materia di permessi, il Presidente e i membri della Giunta, lavoratori dipendenti, sono equiparati al Presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle Comunità montane ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 12 recitava:
(Giunta)
1. La Giunta è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unité ed è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta.
2. La Giunta delibera:
a) lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni;
b) i regolamenti;
c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti;
d) le convenzioni tra Unités e con i singoli Comuni;
e) gli atti di programmazione e di indirizzo;
f) la dotazione organica;
g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unité presso altri enti;
j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;
k) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
l) gli acquisti, le alienazioni, le permute, le costituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unité;
m) l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto.
3. Il funzionamento della Giunta, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della LR 54/1998.
4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggiore numero di abitanti. La convocazione della Giunta per l'elezione del primo presidente dell'Unité è disposta dal Sindaco del Comune associato con il maggior numero di abitanti.".
(11) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
(12) Comma inserito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
(13) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Il comma 2 dell'articolo 15 era già stato modificato dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16, nel modo seguente:
"2. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa regionale vigente in materia di assunzione di personale, la spesa sostenuta per il personale delle Unités non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa sostenuta dalle preesistenti Comunità montane o dai Comuni che le compongono per le funzioni ed i servizi comunali assegnati alle Unités. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere in ogni caso assicurati progressivi risparmi sulla spesa per il personale.".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 15 recitava:
"2. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa regionale vigente in materia di assunzione di personale, la spesa sostenuta per il personale delle Unités non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa sostenuta dalle preesistenti Comunità montane di appartenenza per le funzioni ed i servizi comunali assegnati alle Unités. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere in ogni caso assicurati progressivi risparmi sulla spesa per il personale.".
(14) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Il comma 3 dell'articolo 15 era già stato modificato dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16, nel modo seguente:
"3. Il segretario dell'Unité è incaricato dal Presidente secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta). L'Unité può sottoscrivere convenzioni per il servizio di segreteria con l'ente che ha assunto la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 o con altra Unité.".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 15 recitava:
"3. Il segretario dell'Unité è incaricato dal Presidente secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta). L'Unité può sottoscrivere convenzioni per il servizio di segreteria con l'ente che ha assunto la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 o con altra Unité.".
(15) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 16 era stata abrogata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.
La lettera dbis) del comma 1 dell'art. 16 era stata inserita dal comma 1 dell'articolo 20 della L.r. 21 dicembre 2020, n. 12, nel modo seguente: "dbis) servizi in materia di innovazione e di trasmissione digitale;".
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 16 recitava:
(Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités)
1. Alle Unités è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:
a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
1) assistenza domiciliare e microcomunità;
2) assistenza agli indigenti;
3) assistenza ai minori e agli adulti;
4) scuole medie e asili nido;
5) soggiorni vacanze per anziani;
6) telesoccorso;
7) trasporto di anziani e inabili;
c) servizi connessi al ciclo dell'acqua;
d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento;
e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie.
2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono esercitati obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, individua i criteri per favorire tali forme di gestione associata.".
(16) Titolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il titolo del capo IV recitava: "Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale comunale".
(17) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 18 recitava:
(Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale comunale)
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités, singole o associate, e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6.".
(17a) Capo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
Nella formulazione originaria, il testo del capo V recitava:
"CAPO V
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONI FRA COMUNI
(Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni)
1. I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 20, le funzioni e i servizi inerenti agli ambiti di attività di seguito elencati:
a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
d) polizia locale;
e) biblioteche.
2. I Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui al comma 1, che deve essere costituito da due o più comuni contermini appartenenti preferibilmente alla medesima Unité, la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come previsto all'articolo 9, comma 3.
3. L'ambito territoriale ottimale della convenzione deve obbligatoriamente comprendere Comuni appartenenti alla medesima Unité entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dall'obbligo di appartenenza alla medesima Unité il Comune o i Comuni che sottoscrivono con il Comune di Aosta una convenzione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1.
(Contenuti delle convenzioni)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'articolo 104, comma 2, della LR 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali secondo le modalità stabilite dalla presente legge. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di costituzione di uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, e l'individuazione dell'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.".
(18) Capo inserito dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
(19) Ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, il primo periodo del presente comma si interpreta nel senso che laddove l'ambito territoriale della Unité des Communes valdôtaines coincida con quello della Comunità montana preesistente la soppressione della Comunità montana avviene mediante trasformazione nella corrispondente Unité.
(20) Capo inserito dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 26 maggio 2025, n. 15.
(21) Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.
Il comma 3 dell'articolo 26 era già stato modificato nel modo seguente dall'art.19, comma 7, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16:
"3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio associato mediante convenzione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni e i servizi di cui al medesimo articolo. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2015, se successiva.".
Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 26 recitava:
"3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio associato mediante convenzione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19. Entro quattro mesi dall'individuazione di tale ambito, i Comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni e i servizi di cui al medesimo articolo. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2015, se successiva.".
