Legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 - Testo vigente
Legge regionale 30 giugno 2014, n. 5
Modificazioni alle legge regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi.
(B.U 15 luglio 2014, n. 28)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1994, N. 18
(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter" sono inserite le seguenti: "e in coerenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione del piano territoriale paesaggistico regionale";
b) alla lettera b), dopo le parole: "privi di pregio intrinseco, anche" sono inserite le seguenti: "con riduzione o ampliamento degli sporti in misura non superiore a 30 centimetri,";
c) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", incluse le micro centraline idroelettriche per autoconsumo, a servizio di singole utenze, di potenza nominale non superiore a 80 kilowatt";
d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con capacità superiore ai 13 metri cubi e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza";
e) alla lettera g), le parole: "interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli" sono sostituite dalle seguenti: "interventi riguardanti ampliamenti del 20 per cento di edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate o ampliamenti del 20 per cento riguardanti";
f) alla lettera j), le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere e) e ebis)";
g) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) installazione su edifici di apparati tecnologici quali condizionatori, pompe di calore, contatori, misuratori o altri similari o impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori, ricevitori radioelettrici o altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;";
h) dopo la lettera p), come sostituita dalla lettera g), è inserita la seguente:
"pbis) installazione su esistenti tralicci, pali o supporti in genere di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari;";
i) dopo la lettera r) è inserita la seguente:
"rbis) installazione, a servizio di fabbricati, di derivazioni o nuove linee elettriche aeree che non superino la lunghezza di 100 metri lineari;";
j) alla lettera s), le parole: "l'installazione" sono sostituite dalle seguenti: "la collocazione";
k) alla lettera y), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e dell'articolo 153 del d.lgs. 42/2004, nonché posa di targhe, pannelli o elementi informativi non luminosi e privi di strutture complesse;";
l) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:
"bbbis) varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali;
bbter) qualora conformi alla specifica disciplina di dettaglio, interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti, siano stati preventivamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali e siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;
bbquater) interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;
bbquinquies) collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);
bbsexies) realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;
bbsepties) sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante.".
(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/1994)
1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza".
2. Le lettere g), h), k), q) e r) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 sono abrogate.
(Modificazioni all'articolo 11bis della l.r. 18/1994)
1. Alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11bis della l.r. 18/1994, le parole: "struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali".
2. Al comma 2 dell'articolo 11bis della l.r. 18/1994, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola "vincolanti" è soppressa;
b) dopo le parole: "di atti emessi" sono inserite le seguenti: "in precedenza".
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11
(Modificazioni alle legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dopo le parole: "né la superficie utile" sono inserite le seguenti: ", a eccezione di quella eventualmente derivante dalla riduzione delle tramezze interne,".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61bis della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle superfici derivanti dalla riduzione delle tramezze interne;".
CAPO III
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 27
(Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, le parole: ", alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13 della l. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro il 31 dicembre 2005", sono soppresse.
CAPO IV
PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
(Efficacia temporale dei titoli abilitativi edilizi)
1. Previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 60, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. La proroga di cui al comma 1 si applica in relazione ai termini indicati nei permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione del soggetto interessato e sempre che il permesso di costruire non risulti in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga dei termini è, inoltre, applicabile ai permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2018. (1)
3. Per i permessi di costruire di cui al comma 2, i cui termini sono prorogati ai sensi del comma 1, non trova applicazione il termine intermedio di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 60 della l.r. 11/1998 anche se il medesimo termine sia già decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Previa comunicazione del soggetto interessato, sono altresì prorogati di due anni i termini di ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia di cui all'articolo 61, comma 8, della l.r. 11/1998, alle condizioni di cui al comma 2.
5. Il presente articolo si applica anche ai titoli abilitativi edilizi correlati ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011).
(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.
Il comma 2 dell'art. 6 era già stato modificato dal comma 1 dell'art. 39 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24, nel modo seguente:
"2. La proroga di cui al comma 1 si applica in relazione ai termini indicati nei permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione del soggetto interessato e sempre che il permesso di costruire non risulti in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga dei termini è, inoltre, applicabile ai permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2017."
e precedentemente, dall'art. 26, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19, nel modo seguente:
"2. La proroga di cui al comma 1 si applica in relazione ai termini indicati nei permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione del soggetto interessato e sempre che il permesso di costruire non risulti in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga dei termini è, inoltre, applicabile ai permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2016. "
Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 6 recitava:
"2. La proroga di cui al comma 1 si applica in relazione ai termini indicati nei permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione del soggetto interessato e sempre che il permesso di costruire non risulti in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga dei termini è, inoltre, applicabile ai permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2015.".