Legge regionale 9 agosto 1979, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 09 08 1979

Bollettino ufficiale 5 10 1979 n. 9

Integrazione e modificazione alla legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

Art. 1

Quando i limiti di reddito nel caso di cumulo fra coniugi, previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, nelle misure che sono state fissate per l’anno 1979 in applicazione del II comma dell’articolo 7 della legge regionale medesima, eccedono i limiti stessi, ma in misura inferiore all’importo annuo dei corrispondenti assegni ed indennitą di assistenza domiciliare, č riconosciuto il diritto ai benefici assistenziali ridotti in misura corrispondente a tale eccedenza.

Art. 2

La predetta nuova normativa si applica dal 1° gennaio 1979.

Art. 3

I limiti di reddito, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, previsti per i casi di cumulo di redditi fra coniugi, ai fini del diritto ai corrispondenti assegni mensili e indennitą di assistenza domiciliare, sono annualmente rivalutati, a partire dal 1° gennaio 1980, applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 4

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue lire ventimilioni, graverą sul capitolo 8420 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979.

Alla copertura dell’onere di lire ventimilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell’allegato E al bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di Lire 20.000.000.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Cap. 8420 - Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40; 12 dicembre 1975, n. 43 e 16 maggio 1977, n. 31) L. 20.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento L. 20.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.