Legge regionale 18 luglio 1977, n. 50 - Testo vigente

Legge regionale 18 luglio 1977, n. 50

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, ad Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di apertura di credito a favore dell'Ente ospedaliero regionale per finanziamento di spese di gestione per gli esercizi 1975 e 1976.

(B.U. 2 agosto 1977, n. 8).

Art. 1.

Per consentire all'Ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, di fronteggiare indifferibili spese di gestione per gli esercizi 1975 e 1976 in attesa dell'adeguamento, da parte dello Stato, della disponibilità globale del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per gli stessi esercizi 1975 e 1976 la Giunta regionale è autorizzata a concedere garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito o aziende bancarie su aperture di credito effettuate a favore dell'Ente ospedaliero regionale fino alla concorrenza massima di complessive lire due miliardi.

La presente garanzia fideiussoria avrà durata fino a completa estinzione delle aperture di credito utilizzate e comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito finanziatori.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

L'Ente ospedaliero regionale è autorizzato ad effettuare l'apertura di credito di cui al precedente articolo 1 concordando, d'intesa con la Regione, il relativo tasso di interesse alle migliori condizioni di mercato.

L'apertura di credito nei limiti indicati al predetto articolo 1 potrà essere utilizzata dall'Ente ospedaliero regionale con operazioni di prelievo preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o, in sua assenza o impedimento, dall'Assessore alle Finanze.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue lire 20.000.000 faranno carico al Cap. 2610 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 20.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale primo aprile 1975, n. 7) L. 20.000.000

Art. 6.

(1)

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(1) Aggiunge la lettera g) all'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 52.