Legge regionale 7 agosto 1979, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 07 08 1979

Bollettino ufficiale 30 8 1979 n. 8

Aumento, per l’anno 1979, delle spese previste dalle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25, recanti norme per l’assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1979, la maggiore spesa di L. 50 milioni per l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25, è conseguentemente aumentato da L. 400 milioni a L. 450 milioni per l’anno 1979.

Art. 2

L’onere di L. 50 milioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 7040 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979.

Alla copertura dell’onere di L. 50 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979 (punto n. 13 dell’allegato E della legge di bilancio).

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 50.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 7040 - Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria (leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25) L. 50.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.