Legge regionale 5 novembre 1976, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 05 11 1976

Bollettino ufficiale 25 11 1976 n. 12

Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint - Vincent.

Art. 1

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 le tabelle A, B e C annesse alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 18, sono abrogate e sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B. La tabella D annessa alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato C.

Art. 2

Alla copertura del posto di Vice Commissario si provvede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme previste al Titolo IV, Capo I della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o equipollente.

Art. 3

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 al Vice Commissario, oltre allo stipendio annuo di cui alla tabella annessa alla presente legge quale allegato A, nonché alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed all’assegno pensionabile di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, spettano le indennità e le gratifiche previste alle lettere a, b, c, e, f, g, dell’articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, e successive modificazioni. Dalla stessa data è soppressa, limitatamente al Vice Commissario, l’indennità speciale (interessenza) di cui al secondo comma dell’articolo 13 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967.

Art. 4

Al Vice Commissario competono aumenti periodici biennali sullo stipendio in numero illimitato, nella misura del 4 percento del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto della attribuzione dei successivi stipendi previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 e successive modificazioni.

Art. 5

Ai titolari dei posti di Capo Controllore sarà riconosciuta, nella qualifica unificata di Controllore in servizio continuativo, una anzianità di servizio tale da consentire l’attribuzione al personale medesimo di uno stipendio uguale a quello maturato nella qualifica soppressa, ferma restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici biennali.

Il personale di cui sopra continuerà a svolgere le mansioni svolte sino ad ora.

Agli effetti della determinazione dello stipendio maturato nella qualifica soppressa, il servizio non di ruolo prestato nella qualifica di Controllore in servizio continuativo sarà valutato nella misura dell’80 percento.

Tale valutazione assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo.

Art. 6

In sede di prima applicazione della presente legge, l’attuale titolare dell’incarico di Vice Commissario sarà inquadrato, in via straordinaria, nel relativo posto di ruolo.

I Controllori incaricati in servizio di fine settimana che, alla data del 1° gennaio 1976, abbiano compiuto almeno un anno di servizio, nonché l’incaricato di funzioni ispettive presso la Casa da gioco di Saint - Vincent, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 763, in data 13 marzo 1974, saranno inquadrati a ruolo, in via straordinaria, nei posti vacanti di Controllore.

Nell’attesa della revisione delle norme regolamentari sull’ordinamento dei servizi di controllo

regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint - Vincent, le funzioni di cui alla deliberazione sopracitata continueranno ad essere svolte dall’addetto al servizio ispettivo con le modalità e le mansioni stabilite con la deliberazione stessa.

All’inquadramento si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dal limite di età e dal possesso del prescritto titolo di studio.

L’inquadramento a ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà adottata la deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 7

L’inquadramento a ruolo in via straordinaria dei Controllori di fine settimana è subordinato al superamento, con esito favorevole, di una prova di idoneità consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua francese nonché il possesso delle cognizioni indispensabili per l’assolvimento delle funzioni proprie dei rispettivi posti. La prova di idoneità sarà espletata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 8

Al personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge sarà riconosciuta, ai fini dell’attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici biennali e del successivo svolgimento della carriera a ruolo aperto, l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza della misura dell’80 percento.

Il servizio prestato in altre qualifiche rivestite in precedenza sarà valutato ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, e dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Art. 9

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l’indennità giornaliera di conteggio prevista dalla lettera g) ell’articolo 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata fino all’importo massimo mensile lordo di Lire novantaquattromila.

Art. 10

L’onere derivante a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 8.000.000 (ottomilioni), graverà sul capitolo 71 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 e ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

A copertura della maggiore spesa derivante alla Regione dall’applicazione della presente legge è approvata la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 13 - Entrate sostitutive dei proventi delle quote di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere e) e f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 8.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 71 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da gioco di Saint - Vincent L. 8.000.000

La maggiore spesa corrente di L. 8.000.000 derivante alla Regione in applicazione della presente legge per l’esercizio 1977 troverà copertura nell’incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11 - Parte Entrata - del bilancio preventivo della Regione, per l’anno 1976, che farà registrare un incremento di L. 666.400.000 per il 1977 (articolo 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638); la maggiore spesa corrente di L. 8.000.000 per gli esercizi successivi al 1977 troverà copertura nelle relative entrate corrispondenti o sostitutive.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO A alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 49

Pianta organica dei posti e tabella di attuazione della carriera a ruolo aperto del personale direttivo presso la Casa da gioco di Saint - Vincent.

ATTO ALLEGATO

Nella Qualifica di Vice Commissario (carriera direttiva gruppo A/ 3) è previsto 1 posto con il seguente sviluppo di carriera a ruolo aperto: //

Stipendio iniziale annuo lordo L. 2.990.000; //

dopo 2 anni stipendio annuo lordo L. 3.370.000; //

dopo 6 anni stipendio annuo lordo L. 3.800.000; //

dopo 10 anni stipendio annuo lordo L. 4.290.000; //

dopo 14 anni stipendio annuo lordo L. 4.840.000.

ALLEGATO B alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 49 Pianta organica dei posti e tabella di attuazione della carriera a ruolo aperto dei Controllori in servizio continuativo presso la Casa da gioco di Saint - Vincent.

ATTO ALLEGATO

Nella qualifica di controllore in servizio continuativo (carriera di concetto - gruppo B) sono previsti

22 posti con il seguente sviluppo di carriera a ruolo aperto: //

Stipendio iniziale annuo lordo L. 1.830.000; //

dopo 4 anni stipendio annuo lordo L. 2.120.000; //

dopo 8 anni stipendio annuo lordo L. 2.450.000; //

dopo 12 anni stipendio annuo lordo L. 2.830.000; //

dopo 16 anni stipendio annuo lordo L. 3.330.000; //

dopo 20 anni stipendio annuo lordo L. 3.800.00.

ALLEGATO C alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 49 Tabella dei posti e del trattamento economico dei Controllori in servizio di fine settimana presso la Casa da gioco di Saint - Vincent

ATTO ALLEGATO

Nella qualifica di controllore incaricato in servizio di fine settimana (carriera esecutiva - gruppo C) è previsto 1 posto non di ruolo con un’indennità annua di incarico di L. 1.300.000.