Legge regionale 15 ottobre 2013, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 15 ottobre 2013, n. 14

Erogazione di un finanziamento straordinario a favore dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali).

(B.U. 29 ottobre 2013, n. 44)

Art. 1

(Finanziamento straordinario)

1. La Regione eroga a favore dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, limitatamente all'anno 2013, un finanziamento straordinario di euro 298.500 per l'acquisto degli arredi necessari all'allestimento della nuova sede presso il fabbricato monumentale denominato Torre dei Balivi, in comune di Aosta.

Art. 2

(Utilizzo delle strutture)

1. L'utilizzo delle strutture del fabbricato di cui all'articolo 1 è a disposizione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, a fini didattici, culturali e formativi. In considerazione della valenza di tali strutture, se ne prevede, altresì, attraverso apposite convenzioni, l'utilizzo per attività con finalità musicali, culturali e didattiche da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle associazioni culturali.

Art. 3

(Autorizzazione di maggiore spesa)

1. L'autorizzazione di spesa prevista per le finalità di cui alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 (Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8), nell'allegato B alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali), è incrementata, per l'anno 2013, di euro 25.000.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 323.500 per l'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 per euro 298.500 nell'U.P.B. 1.06.01.20 (Trasferimenti ad enti universitari per interventi di investimento) e per euro 25.000 nell'UPB 1.06.01.10 (Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio per l'anno 2013 nell'unità previsionale di base 1.05.02.10 (Contributi per il funzionamento di istituzioni scolastiche non regionali).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.