Legge regionale 23 giugno 1977, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 23 06 1977

Bollettino ufficiale 30 6 1977 n. 7

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976.

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Spesa (Allegato B) del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1976:

IN DIMINUZIONE

Cap. 193 - Rimborso per quote indebite ed inesigibili di imposte erariali ammesse a ripartizione fra lo Stato e la Regione (articolo 7, legge 6 dicembre 1971, n. 1065) L. 85.000.000

Cap. 255 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale primo aprile 1975, n. 7) L. 50.000.000

Totale L. 135.000.000

IN AUMENTO

Cap. 212 - Spese per acquisto e costruzione di beni patrimoniali L. 44.600.000

Cap. 486 - Contributi concorso in spese per mutui, sussidi ed interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attivitą economiche L. 25.000.000

Cap. 550 - Spese per ripristino di opere danneggiate da frane, valanghe, alluvioni ed altre calamitą e per la loro prevenzione L. 34.400.000

Cap. 805 - Spese per la gestione e manutenzione di aree verdi L. 10.000.000

Cap. 827 - Spese per restauri di monumenti e di edifici di interesse artistico e storico L. 21.000.000

Totale L. 135.000.000

Art. 2

Il limite di spesa annua, per l’anno finanziario 1976 sul capitolo 486 del bilancio preventivo della Regione, di cui all’articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 14, e all’articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 63, č aumentato a lire trecentottantacinquemilioni.

Art. 3

Il limite di spesa annua, per l’anno finanziario 1976, sul capitolo 550 del bilancio preventivo della Regione, di cui all’articolo 19 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 14, e all’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 11, č aumentato a lire trecentottantaquattromilioniquattrocentomila.

Art. 4

Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 14, č convalidato il prelievo della somma di duecentocinquantacinquemilionicinquecentomila dal capitolo 205 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come da provvedimento della Giunta regionale n. 6155, in data 31 dicembre 1976.

Art. 5

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 6

La presente legge č dichiarata urgente ą sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.