Legge regionale 8 marzo 2013, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 8 marzo 2013, n. 6

Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni), e 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche).

(B.U. del 26 marzo 2013, n. 13)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11

Art. 1

(Modificazione all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"1. In caso di varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare le conseguenti variazioni dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 32 della l.r. 11/1998 è abrogato.

Art. 3

(Modificazione all'articolo 53 della l.r. 11/1998)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 11/1998 è inserita la seguente:

"cbis) le caratteristiche del prodotto edilizio.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 59 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "per quelle assoggettate a SCIA edilizia" sono inserite le seguenti: "e per le varianti in corso d'opera".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 60bis della l.r. 11/1998)

1. Al comma 3 dell'articolo 60bis della l.r. 11/1998, le parole: "Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "Entro venti giorni dalla presentazione della domanda".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 61 della l.r. 11/1998)

1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998 è abrogata.

Art. 7

(Modificazione all'articolo 61bis della l.r. 11/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 61bis della l.r. 11/1998, le parole: "commi 4 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2005, N. 25

Art. 8

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), è sostituita dalla seguente:

"b) la predisposizione dei piani aventi carattere di interesse generale, tenuto conto dei progetti di rete già approvati, con le modalità di cui all'articolo 6bis;".

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 25/2005)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 25/2005, è inserito il seguente:

"Art. 6bis

(Strutture per le radiotelecomunicazioni)

1. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni quali i ricevitori passivi, i tralicci, i pali, le recinzioni, i locali di ricovero, i cavidotti, costituisce trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.

2. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti non costituisce trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.

3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono localizzate in modo da non incidere negativamente:

a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone;

b) sui siti, sui beni e sulle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP e dai PRG ad esso adeguati;

c) sulle aree naturali protette e sui siti della rete ecologica Natura 2000.

4. Le Comunità montane e il Comune di Aosta, d'intesa con la Regione e i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, possono formare piani aventi carattere di interesse generale preordinati a:

a) assicurare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 e, comunque, ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nello stesso comma;

b) evitare la proliferazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni sul territorio concentrando le stesse, per quanto possibile, mediante loro associazione sia quanto a localizzazione, sia quanto a postazioni impiegate;

c) dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale delle strutture per le radiotelecomunicazioni;

d) individuare le modalità e i termini per gli interventi di sistemazione paesaggistica e ambientale, quali i trasferimenti e le dismissioni dei siti, delle postazioni e delle stazioni radioelettriche esistenti non conformi alle disposizioni dei piani medesimi.

5. I piani di cui al comma 4, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di radiotelecomunicazioni, di urbanistica, nonché di beni culturali e di tutela del paesaggio ove incidano su beni tutelati, prevalgono sulle previsioni dei PRG dei Comuni interessati e sono approvati dal Comune di Aosta o dalle Comunità montane con propria deliberazione. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano, provvedono, qualora necessario, ad adeguare i propri piani regolatori con la procedura di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998.".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 25/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2005, le parole: "dai piani di interesse generale predisposti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della l.r. n. 11/1998, dalle Comunità montane, d'intesa con i Comuni interessati, e dal Comune di Aosta, per il territorio di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis".

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della l.r. 25/2005 sono abrogati.

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 25/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 25/2005, le parole: ", conforme allo schema tipo di cui all'articolo 9, comma 4," sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 25/2005 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:

"4. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni sono tenuti a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, le informazioni di cui all'allegato B, necessarie per l'effettuazione del censimento.".

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 25/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:

"1. I nuovi siti attrezzati, individuati dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis, sono realizzati prioritariamente dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.".

2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:

"2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis provvedono:".

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 25/2005 è abrogato.

Art. 13

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 25/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 25/2005, le parole: "dai piani di cui all'articolo 7, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dai PRG e dai piani di cui all'articolo 6bis,".

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 25/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005, è inserito il seguente:

"1bis. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti sono soggette alla sola verifica di cui al comma 2, lettera b)".

2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Il rilascio dell'autorizzazione o l'installazione di nuove stazioni radioelettriche sono comunque subordinati al parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti, dalla normativa statale vigente, per le seguenti stazioni radioelettriche operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz:".

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005, le parole: "2 Watt" sono sostituite dalle seguenti: "10 Watt".

4. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005, le parole: "2 Watt" sono sostituite dalle seguenti: "10 Watt".

5. Al comma 8 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005, le parole: "articolo 60, comma 7, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 60, comma 5".

6. Il comma 11 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:

"11. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limiti di durata.".

7. L'alinea del comma 12 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:

"12. Ferma restando la concessione ministeriale, l'installazione e l'attivazione delle stazioni di cui al comma 3, lettera e), destinate alla sperimentazione e di quelle destinate ad eventi speciali sono subordinate alla comunicazione dell'intenzione di attivare tali stazioni, da presentarsi, da parte dell'operatore interessato, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, almeno quindici giorni prima dell'installazione o dell'attivazione, con espressa indicazione:".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 25/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2005, dopo le parole: "stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni è istituito" sono aggiunte le seguenti: "dalla Regione".

2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 25/2005, le parole: ", in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), sulla base di apposite intese regolanti i reciproci rapporti" sono soppresse.

Art. 16

(Modificazione all'articolo 18 della l.r. 25/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 25/2005, le parole: "Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001," sono soppresse.

Art. 17

(Disposizione di coordinamento)

1. Agli articoli 6, comma 1, lettera a), 8, comma 1, e 11, commi 2, lettera a), e 5, alinea e lettera a), della l.r. 25/2005 le parole: "piani di cui all'articolo 7, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "piani di cui all'articolo 6bis".

CAPO III

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 23

Art. 18

(Abrogazione)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzione in zone sismiche), è abrogato.".