Legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 23 12 1972

Bollettino ufficiale 28 12 1972 n. 13

MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1961 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO A EX-INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D’AOSTA.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1 -modificato dalla legge regionale 11 novembre 1965 n. 20 e dalla legge regionale 31 gennaio 1967 n. 3, riguardante la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex - Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d’Aosta -, č modificato come segue con effetto a decorrere dal primo gennaio 1972:

" Agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d’Aosta non in attivitą di servizio, aventi almeno cinque anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di etą e non fruiscano di trattamento di quiescenza di importo superiore al minimo stabilito dalla legge per le pensioni dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, č concesso dalla Regione un assegno annuale di riconoscimento di Lire diecimila per ogni anno di servizio prestato ".

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante dall’applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime Lire seimilionicinquecentomila, sarą imputata al capitolo 594 (" Indennitą, compensi, premi e assegno di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1972 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi, il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire seimilionicinquecentomila.

Per l’anno finanziario 1972 č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 594 del bilancio preventivo della Regione da lire trentacinquemilioni a Lire quarantunomilionicinquecentomila mediante prelievo della somma di Lire seimilionicinquecentomila dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " - Spese correnti -Allegato E).

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.