Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2 - Testo vigente
Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2
Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).
(B.U. del 26 febbraio 2013, n. 9)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 22
(Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.".
(Inserimento dell'articolo 11bis)
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:
"Art. 11bis
(Veterinario regionale)
1. L'incarico di veterinario regionale è conferito con le modalità e sulla base dei criteri e dei requisiti professionali previsti dalla presente legge per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali o mediante comando di un dirigente veterinario da altro ente pubblico, con almeno tre anni di servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione di provenienza. Se conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, l'incarico di veterinario regionale non rileva ai fini del calcolo del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5.
2. Il comando del veterinario regionale è disposto alle condizioni e per il periodo stabiliti dall'articolo 45. Il veterinario comandato, per tutto il periodo del comando, conserva l'assegnazione nel posto di provenienza, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento alla data del comando, comprensivo di stipendio, indennità, retribuzioni ed emolumenti specifici, fatta salva la corresponsione degli eventuali incrementi retributivi maturati nel periodo di comando per la qualifica e il livello di appartenenza.".
(Modificazioni all'articolo 38)
1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "un'apposita sezione" sono inserite le seguenti: ", denominata Trasparenza, valutazione e merito,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:
"1bis. Sono, inoltre, pubblicati, nell'ambito della sezione di cui al comma 1, i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e all'attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del beneficiario, all'importo, al titolo giuridico alla base dell'attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo procedimento amministrativo e alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.".
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"1ter. Le informazioni di cui ai commi 1 e 1bis devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca e in formato elettronico elaborabile, tale da consentire l'analisi e la rielaborazione, anche a fini statistici, dei dati informatici.".
4. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al comma 1bis è esteso anche agli enti di cui al primo periodo e alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.".
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:
"3bis. La pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1bis costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1.000.".
(Modificazione all'articolo 39)
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "(personale ATAR)".
(Modificazione all'articolo 40)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:
"2bis. Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce, con cadenza annuale, sulla base della programmazione triennale, la dotazione organica complessiva per ogni istituzione scolastica e l'articolazione del personale in profili professionali, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche e delle disponibilità finanziarie.".
(Modificazioni all'articolo 41)
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno. Per le figure professionali di categoria A, l'assunzione può essere disposta mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:
"6bis. Per la partecipazione alle procedure selettive degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è richiesto ai candidati un contributo di ammissione definito con il regolamento regionale di cui al comma 11.".
3. Dopo il comma 14 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:
"14bis. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale assunto a tempo determinato presso l'ente che bandisce la procedura di reclutamento mediante concorso pubblico, possono:
a) riservare dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiamo maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ente che emana il bando;
b) bandire concorsi, per titoli e esami, che prevedano apposito punteggio per l'esperienza professionale maturata da coloro che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano maturato almeno tre anni di assunzione a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ente che emana il bando.".
4. Dopo il comma 14bis dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:
"14ter. Nel caso in cui siano previste riserve di posti, i posti riservati a qualsiasi titolo non possono in ogni caso superare complessivamente il 50 per cento di quelli messi a concorso.".
(Modificazione all'articolo 45)
1. Il comma 6bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"6bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali.".
(Sostituzione dell'articolo 63)
1. L'articolo 63 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 63
(Permanente inidoneità psicofisica)
1. Alle procedure di accertamento e ai casi di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica la normativa statale vigente in materia ove compatibile con le disposizioni della presente legge.".
(Modificazione all'articolo 67)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 67 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:
"5bis. Fermo restando il rispetto dell'orario settimanale obbligatorio, le istituzioni scolastiche possono stabilire la chiusura degli uffici di segreteria per un'intera giornata nell'arco della settimana, nel caso in cui le lezioni si articolino su cinque giorni, nonché nei periodi di interruzione delle attività didattiche, sempre che non siano in corso operazioni d'esame.".
(Sostituzione dell'articolo 69)
1. L'articolo 69 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 69
(Codice di comportamento)
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su proposta del Comitato regionale per le politiche contrattuali e previo parere obbligatorio della Commissione indipendente di valutazione della performance, le eventuali integrazioni e specificazioni al Codice di comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 165/200l.
2. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura organizzata e l'ufficio per i procedimenti disciplinari.
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verificano annualmente lo stato di applicazione del Codice e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dello stesso.".
(Modificazioni all'articolo 70)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, è aggiunta la seguente:
"dbis) attività di volontariato per le quali sia previsto il solo rimborso delle spese documentate per l'attività prestata.".
2. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, le parole: ", salvo che si tratti di società cooperative" sono soppresse.
(Modificazioni all'articolo 71)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "che non siano in conflitto" sono aggiunte le seguenti: ", anche potenziale,".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:
"b) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, società cooperative, associazioni e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto, anche potenziale, con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;".
3. Il comma 3 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"3. Gli incarichi extraimpiego autorizzati ai sensi del presente articolo non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 35 per cento del trattamento economico complessivo in godimento nella categoria e posizione di appartenenza. Il tempo dedicato agli impieghi autorizzati ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non può eccedere le cinquanta giornate calendariali.".
4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche potenziale".
(Inserimento del capo IIIbis nel titolo IV)
1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:
"CAPO IIIbis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO
(Finalità e oggetto)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono le attività di telelavoro e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti.
2. Con la promozione del telelavoro gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, perseguono gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata, lotta allo spopolamento delle località decentrate, decongestionamento dei poli urbani, riduzione dei costi, pubblici e privati, di trasporto.
3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono di apposito Comitato paritetico, denominato Comitato per il telelavoro, avente i seguenti compiti:
a) supportare gli enti nella redazione e attuazione dei progetti di telelavoro;
b) monitorare e valutare lo svolgimento delle attività di telelavoro;
c) sostenere gli enti nella diffusione della conoscenza dell'istituto del telelavoro;
d) svolgere funzioni consultive;
e) promuovere il telelavoro attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative.
4. La composizione del Comitato per il telelavoro, la partecipazione al quale è gratuita, è stabilita dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro.
(Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro)
1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettuata dal dipendente in un luogo ritenuto idoneo dal datore di lavoro, collocato al di fuori della sede di servizio, in cui la prestazione sia tecnicamente possibile utilizzando le tecnologie informatiche che consentono il collegamento del dipendente stesso con l'ente di appartenenza e sotto la direzione del dirigente responsabile.
2. Il telelavoro può svolgersi con le seguenti modalità:
a) domiciliare, se svolto nell'abitazione del dipendente stesso;
b) telecentrale, se svolto in una sede periferica gestita con altre istituzioni;
c) convenzionato, se svolto presso la sede di un ente diverso da quello di appartenenza.
3. Le attività che possono essere svolte con modalità di telelavoro devono essere informatizzabili, prevedere un livello di collaborazione ed interazione con altri dipendenti compatibile con la modalità del telelavoro, essere programmabili e verificabili in termini di risultato e non prevedere interazioni fisiche con il pubblico.
(Attuazione del telelavoro)
1. L'attuazione del telelavoro avviene sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto del Comitato per il telelavoro di cui all'articolo 73bis, comma 3, che individuano i posti di lavoro telelavorabili, verificano la fattibilità logistico-strumentale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di telelavoro e di monitoraggio e aggiornamento delle attività di progetto.
(Definizione del contingente di posti telelavorabili)
1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ogni ente individua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, i posti di lavoro telelavorabili e il numero massimo di progetti individuali attivabili.
(Disciplina del telelavoro)
1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del telelavoro, garantendo in ogni caso ai lavoratori un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e al rimborso delle eventuali spese sostenute dal dipendente nel caso di telelavoro domiciliare.
2. Il contratto collettivo regionale di lavoro definisce, nel caso di telelavoro domiciliare, le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente per l'effettuazione degli interventi di competenza del datore di lavoro.
3. E' demandata alla contrattazione collettiva la definizione e la ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro da parte dei dipendenti interessati. In ogni caso, la contrattazione deve tener conto delle seguenti situazioni:
a) disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
b) esigenze legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata e alla cura e all'assistenza di familiari o conviventi;
c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro.
4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono, sulla base dei criteri di cui al comma 3, all'approvazione delle graduatorie, ove necessarie, e all'assegnazione dei relativi posti telelavorabili.".
CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5
(Sostituzione dell'articolo 42)
1. L'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:
"Art. 42
(Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)
1. L'assunzione a tempo indeterminato e determinato presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento linguistico è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione alle procedure selettive per lo svolgimento delle prove di esame. I cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione a tempo determinato presso l'azienda USL avvenga tramite procedura non concorsuale o procedura concorsuale per soli titoli.
2. L'accertamento linguistico conserva validità permanente per l'azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato o alle categorie e posizioni inferiori.
3. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento linguistico presso l'azienda USL, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove scritte ed orali e i criteri di valutazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Limitatamente al personale sanitario e tecnico-sanitario, nell'ambito delle procedure di avvisi pubblici finalizzate all'assunzione a tempo determinato, gli aspiranti che non superano la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese sono inclusi in apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare esclusivamente per assunzioni a tempo determinato in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordinarie dei candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti. L'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.
5. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario o di direttore amministrativo dell'azienda USL è subordinato al previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'azienda USL organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico in armonia con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di accesso agli enti del comparto unico regionale, assicurando adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per l'azienda USL, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. L'accertamento è effettuato da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua, anche in quiescenza. Tali commissioni sono nominate dal direttore generale dell'azienda USL e ai componenti delle stesse è corrisposto il medesimo compenso stabilito per le procedure selettive a tempo indeterminato nel solo caso in cui tali componenti siano esterni all'azienda USL.
7. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana conseguito presso l'Amministrazione regionale, anche al di fuori delle procedure selettive, o altro ente del comparto unico regionale o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è valido anche per l'azienda USL.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui alla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle concernenti i casi e le condizioni di esonero.".
CAPO III
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2010, N. 44
(Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44)
1. La lettera a) del comma l dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è sostituita dalla seguente:
"a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, delle persone affette da patologie fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani, comprese le attività erogate sul territorio per il tramite degli enti locali;".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2010, è aggiunto il seguente:
"2bis. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), erogati sul territorio per il tramite degli enti locali sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante degli enti locali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.".
3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 44/2010, dopo le parole: "per un periodo non superiore a due anni" sono inserite le seguenti: "eventualmente prorogabile di ulteriori due anni".
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI STAMPA
(Disposizioni in materia di uffici stampa)
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 22/2010, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: "Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.".
2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.".
3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Giunta e del Consiglio regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al successivo conferimento.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal capo IIIbis del titolo IV della l.r. 22/2010, inserito dall'articolo 13, i progetti di telelavoro a titolo sperimentale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2013.
2. Le assunzioni a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione effettuate ai sensi della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29), restano ferme fino al termine previsto nel relativo contratto individuale di lavoro.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana valido alla data di entrata in vigore della presente legge conseguito presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta o presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico della Valle d'Aosta o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste conserva validità permanente nell'Azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per la quale è stata conseguita e per quelle inferiori.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) la legge regionale 28 luglio 2000, n. 21;
b) l'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
c) l'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18;
d) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 16;
e) l'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13 è determinato in euro 25.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015, nello stato di previsione della spesa, parte prima:
a) per annui euro 4.000 a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale);
b) per annui euro 21.000 a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 1.3.3.10 (Gestione del sistema informatico regionale).
3. Il contributo per la partecipazione alle procedure selettive previsto dall'articolo 6, comma 2, è introitato sui bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 che bandiscono la procedura selettiva.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.