Legge regionale 22 giugno 1977, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 22 06 1977

Bollettino ufficiale 30 6 1977 n. 7

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2.

Art. 1

Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, è così modificato:

" L’autorizzazione di cui al precedente comma è concessa dal Consiglio regionale allorchè sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti ".

Art. 2

Dopo l’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, è inserito, sotto il Titolo III, il seguente nuovo articolo:

TITOLO III

Articolo 6 bis

(Norme provvisorie di salvaguardia all’istituzione di nuovi istituti privati di ricovero, diagnosi e cura)

Al fine di non pregiudicare la programmazione ospedaliera di cui all’articolo 29 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132, è vietato, fino all’entrata in vigore della legge regionale che approva il piano regionale ospedaliero e comunque per un periodo non superiore a due anni, il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di cura private, nonché istituti, gabinetti medici ed ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali od artificiali a scopo terapeutico o diagnostico, ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radioazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

Qualora gli orientamenti di piano socio - sanitario regionale e la rete dei servizi sanitari esistenti nella zona socio-sanitaria in cui il presidio sanitario viene a collocarsi dovessero giustificare l’attivazione di presidi di cui al comma precedente, il Consiglio regionale potrà rilasciare, previo accertamento in linea tecnica delle esigenze della zona interessata a parere favorevole dei singoli comuni di detta zona, autorizzazione in deroga al divieto stabilito nella presente legge.

Il Consiglio regionale valuta, ai sensi del presente articolo, le domande presentate in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.