Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 29 12 1975

Bollettino ufficiale 30 12 1975 n. 11

Aumento, per l’anno 1975, della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 1

È autorizzata per l’anno 1975, la maggiore spesa di lire ottocentomilioni per l’applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 342 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazione in aumento:

Capitolo 342 " Spese per interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura " L. 800.000.000

- Variazione in diminuzione:

Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) " L. 800.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.