Legge regionale 9 maggio 1963, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 09 05 1963

Bollettino ufficiale 0 5 1963

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

Art. 1

Al personale dell’Amministrazione regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione e retribuito in base alle vigenti tabelle organiche del personale dell’Amministrazione regionale, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella tabella seguente:

Gradi regionali Coefficienti Importo mensile lordo

1 900 70.000

2 746 58.000

3 670 52.000

4 500 39.000

5 402 31.500

6 325 24.650

7 271 23.350

8 229 18.000

9 202 18.000

10 180 14.000

11 157 14.000

12a 180 14.000

12b 173 14.000

12c 159 14.000

12d 151 12.000

12e 142 12.000

Art. 2

L’assegno temporaneo di cui al precedente articolo non è corrisposto:

a) al personale incaricato retribuito mediante compensi e indennità mensili d’incarico;

b) al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro;

c) al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St. Vincent;

d) al personale addetto alla pulizia degli Uffici dell’Amministrazione regionale e al personale, comunque assunto o incaricato, retribuito non in base agli assegni tabellari e alle norme del regolamento organico per il personale dell’Amministrazione regionale.

Art. 3

L’assegno temporaneo previsto dalla presente legge è soggetto alle ritenute di legge, è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio o salario per aspettativa, disponibilità, punizioni disciplinari od altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio o salario.

L’assegno stesso non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza, dell’indennità di licenziamento o di cessazione dal servizio, nè va considerato nella determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione e non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili e non pensionabili eventualmente goduti.

Art. 4

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire 90.000.000, per la corresponsione dell’assegno temporaneo di cui alla presente legge, si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitolo del bilancio di previsione della Regione riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali.

Per il finanziamento della maggiore spesa derivante a carico del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario dall’applicazione della presente legge, prevista in Lire 45.000.000 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1963, sono approvate le variazioni di cui al successivo articolo 5 agli stati di previsione dell’ENTRATA (aumento di Lire 45 milioni sul capitolo 22) e della parte SPESA (aumenti su capitoli vari per complessive Lire 45 milioni) del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, mentre alla copertura della maggiore spesa annua, prevista in Lire 90.000.000, per i successivi esercizi finanziari si provvederà con la maggiore entrata annua ordinaria già accertata (per oltre Lire duecento milioni) nel corso dell’esercizio finanziario 1962- 1963 sul Capitolo 22 della Parte ENTRATA del bilancio stesso.

Art. 5

Al bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 sono apportate le seguenti variazioni per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio stesso dalla applicazione della presente legge:

- Variazioni in aumento alla parte prima ENTRATA (per Lire 45 milioni):

Lo stanziamento del capitolo 22 (" Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29- 11- 1955 n. 1179, sull’ordinamento finanziario della Regione ") è aumentato di Lire quarantacinque milioni.

- Variazioni in aumento alla parte IIa SPESA (per complessive Lire 45.000.000):

- Variazioni in aumento alla parte IIa SPESA (per complessive Lire 45.000.000):

Lo stanziamento del capitolo 11 (" Stipendi, salari, indennità fisse, assegni e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell’Amministrazione regionale ") è aumentato di L. 30.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 15 (" Stipendi, salari, indennità, assegni e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del servizio forestale regionale ") è aumentato di Lire 2.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 38 (" Stipendi, salari, assegni, assicurazioni e trattamento di quiescenza al personale addetto alla Commissione di Coordinamento ") è aumentato di Lire 200.000.

Lo stanziamento del capitolo 66 (" Spese per la manutenzione

delle strade regionali - salari e indennità ai cantonieri e capi cantonieri ecc. ") è aumentato di Lire 3.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 73 (" Spese per le scuole medie superiori - Stipendi, indennità, assegni, competenze fisse ecc. al personale, ecc. + ") è aumentato di Lire 1.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 93 (" Spese per l’Istituto Professionale Regionale - Stipendi, indennità, assegni, competenze fisse ecc. al personale, ecc. + ") è aumentato di Lire 300.000.

Lo stanziamento del capitolo 95B (" Spese per l’organizzazione

ed il funzionamento dei servizi del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi - Spese per stipendi, salari, indennità, assegni e competenze fisse ecc. + ") è aumentato di Lire 1.500.000.

Lo stanziamento del capitolo 107 (" Spese per funzionamento

della locale Federazione ONMI comprese le spese per il personale amministrativo ") è aumentato di Lire 500.000.

Lo stanziamento del capitolo 108A (" Spese per il funzionamento dei servizi dell’Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta - Spese per stipendi, salari, indennità, assegni ecc. + del personale ") è aumentato di Lire 5.000.000.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.