Legge regionale 21 novembre 2012, n. 30 - Testo vigente

Legge regionale 21 novembre 2012, n. 30

Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative.

(B.U. del 27 novembre 2012, n. 49)

Art. 1

(Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalle Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22 e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica ivi indicati, lo stanziamento iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 nell'UPB 1.15.02.13 - Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica, è incrementato di euro 30.890.000.

2. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati, per gli anni successivi, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015.

Art. 2

(Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2012, ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, già rideterminato in euro 111.845.046 dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012), è rideterminato in euro 111.345.046 di cui euro 99.815.389 destinati al finanziamento dei Comuni.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2012, ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, già rideterminato in euro 116.986.982,72 dall'articolo 4, comma 4, della l.r. 19/2012, è rideterminato in euro 117.486.982,72.

3. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è abrogata.

4. All'articolo 11, comma 2, della l.r. 30/2011 le parole: "Il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma costituisce indice di virtuosità ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie di cui all'articolo 16, comma 5, lettera c)" sono soppresse.

5. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione individuati nell'allegato A alla l.r. 30/2011, già modificati dalla legge regionale 27 marzo 2012, n. 8 (Adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modificazioni di leggi regionali), e dalla l.r. 19/2012 e le correlate disposizioni previste da leggi regionali sono ulteriormente modificati come risulta dall'allegato A alla presente legge e dal presente articolo.

6. L'autorizzazione di spesa per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'articolo 6 della l.r. 30/2011, determinata in euro 1.800.000 per l'anno 2012, è rideterminata in euro 2.000.727,29 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

7. L'autorizzazione di spesa per il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari di Aosta (CCIE), di cui all'articolo 23 della l.r. 30/2011, determinata in euro 370.000 per l'anno 2012, è rideterminata in euro 400.000 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è aggiunto il seguente:

"2bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del presente comma è determinato, per l'anno 2012, in complessivi euro 180.000 (UPB 1.4.2.13 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.".

9. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 8/2012 è sostituito dal seguente:

"4. Per le finalità di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è autorizzata la spesa di euro 495.000 per l'anno 2012, di cui euro 95.000 nell'UPB 1.4.2.17 (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore del turismo e impianti a fune) e euro 400.000 nell'UPB 1.4.2.26 (Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture turistico-sportive e impianti a fune). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.".

10. Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano [agli enti locali della Regione e] alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali. (1)

11. Per l'anno 2012, gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 18 e 19 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), possono essere finanziati con le risorse di cui al Fondo regionale per le politiche sociali e al Fondo nazionale per le politiche sociali.

12. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: "almeno ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quando se ne presenti la necessità".

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/2011 è inserito il seguente:

"2bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione, per gli anni 2012/2014, variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dai commi 1 e 2.".

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

"2. La Regione procede al rimborso dei tributi di sua competenza, versati in eccesso, per importi superiori a euro 15.".

2. La disposizione di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 30/2009, come modificato dal comma 1, si applica con decorrenza dal 1° luglio 2012.

Art. 4

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relativa al periodo 2007/2015, già determinata dall'articolo 50, comma 5 della l.r. 30/2011 in euro 31.051.443, è rideterminata in euro 29.297.443, di cui euro 2.756.414 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'anno 2012 (UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 oggetto di cofinanziamento FAS - parz.).

Art. 5

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione all'articolo 46 della l.r. 30/2011)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata in euro 291.133.677,00 per l'anno 2012 dall'articolo 46, comma 1, della l.r. 30/2011, è ridotta di euro 1.890.000 ed è così ripartita:

a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per euro 269.845.984 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale) dei quali euro 250.880.000 per l'anno 2012 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

1) euro 1.850.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

2) euro 204.000 per iniziative di formazione professionale;

3) euro 7.950.000 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

4) euro 8.325.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;

5) euro 636.484 per la copertura del disavanzo di gestione all'Azienda USL relativo al bilancio di esercizio 2011;

b) spese per il servizio sanitario regionale per euro 19.397.693 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:

1) euro 18.004.573 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;

2) euro 1.393.120 per interventi diretti della Regione.

Art. 6

(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), l'autorizzazione di spesa di euro 25.000 per l'anno 2012, iscritta nell'UPB 1.7.3.20 - Contributi per investimenti per i beni culturali - dello stato di previsione delle spese, è destinata al concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili.

Art. 7

(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)

1. Le domande presentate nell'anno 2012 per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), e non finanziate per le limitazioni agli impegni di spesa conseguenti alla rideterminazione degli obiettivi aggiuntivi di concorso alla finanza pubblica di cui al decreto-legge 95/2012 sono ripresentate d'ufficio nell'anno 2013 e sono ammesse a finanziamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con priorità rispetto alle nuove domande. Di tale nuova modalità di ripresentazione delle domande è data comunicazione, da parte della struttura regionale competente, alla platea dei soggetti interessati mediante forme di pubblicità idonee, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Art. 8

(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 49 della l.r. 30/2011, per l'attuazione dei piani triennali degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvati con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009, integrata con deliberazione del Consiglio regionale n. 1926/XIII del 27 luglio 2011, e con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, come incrementata dall'articolo 15 della l.r. 19/2012, è ulteriormente incrementata di 327.000 euro per l'anno 2012 (UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale).

2. La Regione assicura il finanziamento delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2011 per la concessione dei contributi, ai datori di lavoro, previsti nell'ambito del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro al fine di favorire l'assunzione di lavoratori disabili, svantaggiati e molto svantaggiati e l'adattamento dei posti di lavoro, richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2012 la maggiore spesa di euro 56.800 che trova copertura nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma l si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) della parte prima del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014.

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 30/2011, dalla l.r. 8/2012 e dalla l.r. 19/2012, sono modificate per l'anno 2012 nella misura indicata nell'allegato B.

Art. 10

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2012/2014 sono apportate, per l'anno 2012, variazioni, sia in diminuzione sia in aumento, per euro 36.336.051,62 come indicate rispettivamente negli allegati C e D.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Allegati Omissis)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 31 ottobre 2013, n. 256 (Gazz. Uff. 6 novembre 2013, n. 45, prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "agli enti locali della Regione e".