Legge regionale 14 dicembre 1972, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 14 12 1972

Bollettino ufficiale 15 12 1972 n. 12

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1972.

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della ENTRATA ( Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 6 - Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 3 lettera a) b) e c) della legge 6- 12- 1971 n. 1065 L. 211.000.000

Cap. 16 - Proventi della Casa da Gioco di St -Vincent L. 140.000.000

Cap. 33 - Interessi su titoli di proprietą e su giacenze di Cassa L. 100.000.000

Cap. 49 - Compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili (articolo 2 legge 9- 2- 1952 n. 49 e articolo 8 legge 22- 12- 1969 n. 964) L. 82.500.000

Totale L. 533.500.000

Art. 2

Č approvata l’istituzione del seguente nuovo capitolo nello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972:

Cap. 68 - Fondi assegnati dallo Stato quale quota parte del Fondo Nazionale Ospedaliero istituito con l’articolo 33 della legge 12- 2- 1968 n. 132, con lo stanziamento di L. 19.390.000

Art. 3

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della SPESA ( Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 212 - Spese per acquisto e costruzione di beni patrimoniali L. 100.000.000

Cap. 327 - Spese per acquisto e manutenzione automezzi per i Servizi Forestali L. 7.000.000

Cap. 337 - Contributi ad Enti, Consorzi ed Istituzioni varie che svolgono attivitą interessanti l’agricoltura L. 2.000.000

Cap. 375 - Spese e contributi per rimboschimenti, per sistemazioni idraulico - forestali e per l’esecuzione di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana L. 107.000.000

Cap. 512 - Spese, contributi e sussidi per la manutenzione delle strade comunali e consorziali, sgombro neve e spese accessorie L. 70.000.000

Cap. 532 - Spese per la costruzione di fognature, cimiteri e opere di risanamento igienico degli abitati L. 50.000.000

Cap. 539 - Contributi ad Enti e Consorzi per la costruzione di acquedotti L. 50.000.000

Cap. 540 - Contributi per la costruzione di fognature, cimiteri e per il risanamento igienico degli abitati L. 100.000.000

Cap. 656 - Spese, contributi e sussidi per il trasporto degli alunni della Scuola Media obbligatoria e della Scuola Professionale (articolo 14 legge 31- 10- 1966 n. 942) L. 5.000.000

Cap. 660 - Contributi e sussidi per l’acquisto di arredamento e di attrezzature scolastiche L. 5.000.000

Cap. 662 - Contributi e sussidi per attivitą sportive L. 15.000.000

Cap. 745 - Spese per contributi annuali agli ECA a pareggio spese per programmi assistenziali L. 2.500.000

Cap. 749 - Spese e contributi per assistenza minori presso colonie estive, marine e montane L. 20.000.000

Totale L. 533.500.000

Art. 4

Č approvata l’istituzione del seguente nuovo capitolo nello stato di previsione della SPESA (Allegato B) del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972:

Cap. 770 - Contributi agli Enti Ospedalieri per rinnovo attrezzature tecnico - sanitarie sui fondi assegnati dallo Stato quale quota parte del Fondo Nazionale Ospedaliero L. 19.390.000

Art. 5

Il limite di spesa annua, per l’anno finanziario 1972, sul capitolo 375 del bilancio preventivo della Regione, di cui all’articolo 13 della legge regionale 29 aprile 1972 n. 2, č aumentato a lire seicentoquarantamilioni.

Art. 6

Il limite di spesa annua, per l’anno finanziario 1972, sul capitolo 512 del bilancio preventivo della Regione, di cui all’articolo 19 della legge regionale 29 aprile 1972 n. 2, č aumentato a lire trecentoquarantamilioni comprensive della spesa di Lire duecentomilioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1972 n. 10.

Art. 7

Il limite di spesa annua, per l’anno finanziario 1972, sul capitolo 749 del bilancio preventivo della Regione, di cui all’articolo 24 della legge regionale 29 aprile 1972 n. 2, č aumentato a Lire sessantacinquemilioni.

Art. 8

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.