Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 - Testo vigente
Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29
Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria.
(B.U. del 13 novembre 2012, n. 47)
(Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70)
1. L'articolo 20 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), è sostituito dal seguente:
"Art. 20
(Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti)
1. La Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che la presiede;
b) il dirigente responsabile della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
d) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
e) il dirigente della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con ruolo di referente del piano sanitario regionale di risanamento;
f) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. Alla Commissione possono partecipare, di intesa con le amministrazioni interessate, i dirigenti o i funzionari responsabili del Ministero della salute, del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da micobacterium bovis, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), e del Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS).
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) predisposizione dei programmi di profilassi e di risanamento per l'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, sentito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti di cui all'articolo 20bis;
b) valutazione dell'andamento dei programmi annuali di eradicazione;
c) predisposizione delle misure di lotta nei confronti di specifiche epizoozie;
d) ogni altra attività di consulenza e supporto tecnico ai compiti di cui alle lettere a), b) e c).".
2. Dopo l'articolo 20 della l.r. 70/1982, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"Art. 20bis
(Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti)
1. E' istituito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti con il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo 20.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che ne assicura il coordinamento, o suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici, o suo delegato;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.
3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.".
(Modificazioni alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17)
1. L'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Identificazione)
1. I capi della specie suina ed equina sono identificati a cura dell'AREV secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.
2. I capi della specie bovina e ovi-caprina sono identificati, rispettivamente, entro venti giorni ed entro sei mesi dalla nascita dell'animale, e comunque prima che il capo lasci l'azienda di nascita, mediante l'apposizione di una marca auricolare provvista di microchip al padiglione auricolare sinistro e di una marca auricolare semplice al padiglione auricolare destro. Per la specie bovina, la marca auricolare è munita di un dispositivo per il prelevamento di campioni di materiale biologico.
3. Ai capi della specie bovina e ovi-caprina provenienti da altre regioni italiane o da stati esteri, sprovvisti di marca auricolare dotata di dispositivo elettronico, la marca auricolare di identificazione apposta al padiglione auricolare sinistro è sostituita con una provvista di microchip.
4. L'AREV, entro trenta giorni dall'identificazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione all'anagrafe del bestiame.".
2. L'articolo 8 della l.r. 17/1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Composizione)
1. La Commissione di cui all'articolo 7 è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici;
b) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
c) il direttore dell'AREV.
2. La Commissione può essere integrata, in relazione agli argomenti trattati, da un rappresentante dell'ente o dell'associazione interessati.".
(Modificazioni alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 37)
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14), è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per animali di affezione domestici deve farne preventiva richiesta al Comune territorialmente competente al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle predette attività. L'autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL, di un parere igienico-sanitario di conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature delle attività in corso di allestimento alle norme vigenti in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento degli animali. Le predette attività restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente.".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 37/2010 è abrogato.
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 17 luglio 1995, n. 23 (Sanzioni amministrative in materia di protezione degli animali da allevamento e da macello ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979), è abrogata.
2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 39;
b) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Articolo abrogato dell'art. 12, comma 4, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 3 recitava:
"(Modificazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Norme di profilassi e cura delle malattie degli animali), le parole: "di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del cinquanta per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del 40 per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico.".
2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di usufruire dei benefici economici di cui all'articolo 1, la dispensazione dei medicinali presso le farmacie pubbliche e private convenzionate della Valle d'Aosta è effettuata su presentazione di prescrizione medico-veterinaria redatta su moduli predisposti, anche su supporto informatico, dalla struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria e con le modalità dalla stessa indicate.".
3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/1996, le parole: "Il modulario" sono sostituite dalle seguenti: "Il modulo".
4. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 3/1996, le parole: "L'uso del modulario" sono sostituita dalle seguenti: "L'uso del modulo".
5. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 3/1996 è abrogato.
6. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/1996, le parole: "e dell'art. 32 del d.lgs. n. 119/1992" sono sostituite dalle seguenti: "e al d.lgs. 193/2006.".
(2) Articolo abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 34 della L.R: 3 agosto 2016, n. 17.
Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 4 recitava:
(Modificazione alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3)
1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituita dalla seguente:
"c) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati;""