Legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2012, n. 26

Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

(B.U. del 14 agosto 2012, n. 34)

(Abrogata dal comma 1 dell'art. 66 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13)

[TITOLO I

PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 3 - Pianificazione energetica regionale

Art. 4 - Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia

Art. 5 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

TITOLO II

EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 6 - Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo

Art. 7 - Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale

CAPO II

REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 8 - Ambito di applicazione

Art. 9 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche

Art. 10 - Calcolo delle volumetrie edilizie

Art. 11 - Relazione tecnica e dichiarazione di conformità

CAPO III

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 12 - Disposizioni generali

Art. 13 - Ambito di applicazione

Art. 14 - Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica

Art. 15 - Definizione delle classi energetiche

Art. 16 - Attestato di certificazione energetica

Art. 17 - Targa energetica

Art. 18 - Certificatori energetici

CAPO IV

CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 19 - Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualità

Art. 20 - Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità

Art. 21 - Variazione dei requisiti

Art. 22 - Rinvio

TITOLO III

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

CAPO I

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 23 - Iniziative agevolabili

Art. 24 - Soggetti beneficiari

Art. 25 - Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione

Art. 26 - Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica

Art. 27 - Determinazione delle agevolazioni

Art. 28 - Divieto di cumulo

Art. 29 - Istruttoria e concessione delle agevolazioni

Art. 30 - Alienazione degli edifici

Art. 31 - Revoca delle agevolazioni

CAPO II

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 32 - Agevolazioni per impianti dimostrativi

Art. 33 - Soggetti beneficiari

Art. 34 - Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi

Art. 35 - Divieto di cumulo

Art. 36 - Concessione delle agevolazioni

Art. 37 - Realizzazione degli impianti

Art. 38 - Revoca dell'agevolazione

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

CAPO I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 39 - Ambito di applicazione

Art. 40 - Regimi di autorizzazione

Art. 41 - Autorizzazione unica

Art. 42 - Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica

Art. 43 - Regime giuridico dell'autorizzazione unica

Art. 44 - Aree non idonee

Art. 45 - Misure compensative

Art. 46 - Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

Art. 47 - Esenzione dal contributo di costruzione

Art. 48 - Trasparenza amministrativa

Art. 49 - Rinvio

TITOLO V

ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

CAPO I

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 50 - Ambito di applicazione

Art. 51 - Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52 - Controlli

Art. 53 - Sanzioni

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 - Pubblicità

Art. 55 - Rinvio

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 56 - Disposizioni transitorie

Art. 57 - Disposizioni finanziarie

Art. 58 - Abrogazioni

TITOLO I

PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge, la Regione disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;

b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia;

c) prevede forme di incentivazione economica;

d) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

e) disciplina le modalità di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici sul territorio regionale;

f) promuove iniziative di formazione nel settore energetico;

g) promuove iniziative di informazione nel settore energetico;

h) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

CAPO II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

Art. 3

(Pianificazione energetica regionale)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.

2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:

a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;

b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;

c) la definizione degli obiettivi energetici regionali con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.

3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano, con particolare riferimento agli interventi in atto e al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, può richiedere ai Comuni e alle strutture regionali, per quanto di competenza, nonché a soggetti pubblici e privati, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.

5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, sono predisposti e aggiornati periodicamente i BER e la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER).

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, definisce le caratteristiche, i contenuti e le modalità di gestione degli strumenti di cui al comma 5.

Art. 4

(Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi necessarie per l'archiviazione e l'aggiornamento periodico dei dati significativi in materia di energia relativi al territorio regionale e per la gestione del CER da parte della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;

b) elabora i dati necessari per il monitoraggio dello stato di attuazione del PEAR e dell'andamento del sistema energetico regionale;

c) supporta le strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica nell'elaborazione dei documenti di programmazione, nonché nella predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento, anche attraverso la redazione di studi specialistici e la proposta di specifiche azioni;

d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;

e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;

f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;

g) svolge l'istruttoria tecnica relativa all'applicazione dell'articolo 32 e organizza le attività finalizzate al monitoraggio degli impianti dimostrativi realizzati;

h) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, le attività relative all'attuazione dei capi I e II del titolo II in materia di efficienza energetica nell'edilizia;

i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui al capo III del titolo II;

j) svolge le funzioni di ente di accreditamento dei certificatori energetici di cui all'articolo 18;

k) organizza il sistema del contrassegno di qualità per installatori e imprese di cui al capo IV del titolo II e fornisce alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica il supporto necessario alla gestione dello stesso;

l) organizza il sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), fornendo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili il supporto necessario alla gestione degli stessi.

2. I rapporti tra Regione e FINAOSTA S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a stipulare, previo parere della commissione consiliare competente, convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

3. FINAOSTA S.p.A. può avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

3bis. (1)

Art. 5

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, FINAOSTA S.p.A. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

a) raccolta e organizzazione in apposite banche dati delle tecnologie e dei materiali presenti sul mercato, con particolare riguardo alle soluzioni utilizzabili sul territorio regionale;

b) elaborazione dei dati climatici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);

c) formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'articolo 32 e effettuazione dei controlli funzionali all'erogazione dei contributi ivi previsti;

d) effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA S.p.a. e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica.

2. I rapporti tra FINAOSTA S.p.A. e ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definiti con apposita convenzione. La convenzione può prevedere un rimborso a destinazione vincolata, a favore di ARPA, nella misura massima complessiva di annui euro 150.000.

TITOLO II

EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 6

(Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)

1. Il presente capo disciplina le metodologie per la determinazione dell'efficienza energetica degli edifici, correlata alla prestazione energetica globale dei medesimi, riferita ai fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) le metodologie di cui al comma 1, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso degli edifici e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;

b) i dati climatici a supporto delle metodologie di cui alla lettera a).

Art. 7

(Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, sulla base degli attestati di certificazione energetica di cui all'articolo 14, comma 6.

CAPO II

REQUISITI E PRESCRIZIONI

Art. 8

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni del presente capo si applicano:

a) agli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;

b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e relative disposizioni attuative;

c) agli edifici esistenti soggetti a interventi di nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termoigrometrico e la qualità dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale, ivi inclusa la sostituzione di generatori di calore e unità frigorifere.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:

a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

b) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;

d) le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale;

e) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo.

3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione del presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni del presente capo possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 9

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)

1. Gli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica e osservare le prescrizioni specifiche definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e possono riguardare:

a) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio;

b) gli indici parziali di prestazione energetica dei diversi sottosistemi, quali la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione;

c) le caratteristiche dell'involucro edilizio e la relativa prestazione energetica;

d) le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale, di climatizzazione estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;

e) il fabbisogno annuale di energia primaria da soddisfare mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;

f) i casi in cui prevedere la predisposizione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e la dotazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli edifici.

3. Negli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), le opere, riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti, necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, devono essere predisposte compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell'allacciamento.

4. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti e le prescrizioni più restrittivi per gli edifici di proprietà pubblica al fine di promuovere la realizzazione di edifici con fabbisogno energetico quasi nullo, definiti edifici a energia quasi zero.

Art. 10

(Calcolo delle volumetrie edilizie)

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.

3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9 beneficiano, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.

4. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a raggiungere prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla l.r. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime o delle altezze massime.

5. Le ristrutturazioni totali di edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla l.r. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3 e 5 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 4.

7. Gli interventi di cui all'articolo 2 della l.r. 24/2009, riguardanti l'isolamento termico dell'involucro verticale dell'intero edificio o della copertura aventi prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 9, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della l.r. 24/2009.

Art. 11

(Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 8, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta nei casi e secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La relazione tecnica di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata dal proprietario dell'edificio presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.

3. Il proprietario dell'edificio deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalità telematica, allo sportello unico territorialmente competente.

CAPO III

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 12

(Disposizioni generali)

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di certificazione energetica.

Art. 13

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'articolo 14.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:

a) gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo;

c) le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

(Obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, con esclusione dei casi previsti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di certificazione energetica.

2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di certificazione energetica deve essere consegnata al Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.

3. Per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della 1.r. 12/2011, l'attestato di cui al comma 1 è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico territorialmente competente unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, nei contratti è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare.

5. Nei contratti di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. La disposizione si applica solo agli edifici o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica.

6. Gli edifici di proprietà pubblica devono dotarsi di attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il termine e le modalità per la certificazione energetica dei predetti edifici.

7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario l'attestato di certificazione energetica.

Art. 15

(Definizione delle classi energetiche)

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.

3. Le classi di cui al comma 1 sono differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e sono, ove possibile, correlate ai requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 9.

Art. 16

(Attestato di certificazione energetica)

1. L'attestato di certificazione energetica è il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.

2. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico accreditato ai sensi dell'articolo 18.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, inoltre, le modalità e gli strumenti per la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

Art. 17

(Targa energetica)

1. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa può essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio.

2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo.

3. Gli edifici di proprietà pubblica in possesso di attestato di certificazione energetica devono dotarsi di targa energetica da esporre in luogo facilmente visibile al pubblico.

Art. 18

(Certificatori energetici)

1. Possono essere accreditati, quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, aventi le caratteristiche individuate con deliberazione della Giunta regionale o conseguimento di esperienza professionale comprovata dall'iscrizione da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza;

c) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

2. Fatto salvo il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), possono essere accreditati come certificatori energetici anche i soggetti in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), conseguiti in Stati appartenenti all'Unione europea, previa verifica dell'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di accreditamento.

4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'articolo 14, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

CAPO IV

CONTRASSEGNO DI QUALITÀ PER GLI INSTALLATORI E PER LE IMPRESE

Art. 19

(Istituzione e utilizzo del contrassegno di qualità)

1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela dei diritti degli utenti finali.

2. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali.

Art. 20

(Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)

1. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica sulla base dei modelli messi a disposizione dalla medesima struttura.

2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito elenco, pubblico e aperto.

Art. 21

(Variazione dei requisiti)

1. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

Art. 22

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto e adempimento, anche procedimentale, utile al fine dell'applicazione del presente capo, con particolare riferimento ai requisiti che le imprese devono possedere per il rilascio del contrassegno di qualità e ai criteri e ai casi di sospensione e revoca del contrassegno medesimo.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

CAPO I

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 23

(Iniziative agevolabili)

1. La Regione concede agevolazioni economiche per la realizzazione di iniziative nel settore dell'edilizia residenziale relativamente a:

a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungano determinati livelli di prestazione energetica;

b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia e impiantistica che comportino:

1) un miglioramento dell'efficienza energetica;

2) un utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la revoca delle relative agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Art. 24

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, ivi compresi i soggetti che esercitano attività d'impresa finalizzata alla costruzione di edifici a condizione che le predette agevolazioni ricadano sugli acquirenti finali e siano evidenziate nell'atto di trasferimento della proprietà.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce gli adempimenti a carico delle imprese al fine di verificare il trasferimento del beneficio economico di cui al comma 1 dalle imprese agli acquirenti finali.

Art. 25

(Agevolazioni per edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), sono concesse a fronte dell'acquisto o della realizzazione di edifici o di singole unità abitative da destinare all'edilizia residenziale e sono determinate in relazione alla prestazione energetica dei medesimi indicata nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16.

2. Le istanze di agevolazione sono presentate dal proprietario dell'immobile e sono ammesse ad istruttoria purché il titolo abilitativo sia stato rilasciato successivamente al 9 ottobre 2005 e a condizione che l'istanza sia presentata entro due anni dalla data di fine lavori.

Art. 26

(Agevolazioni per edifici esistenti oggetto di trasformazione edilizia e impiantistica)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), sono determinate in relazione alla maggiore efficienza energetica o al maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili conseguiti a seguito degli interventi effettuati.

2. Le istanze di agevolazione sono ammesse ad istruttoria a condizione che le spese siano state sostenute nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione delle istanze medesime.

Art. 27

(Determinazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse nella forma del contributo in conto capitale per un importo minimo di euro 500 e per un importo massimo di euro 35.000.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), sono concesse nelle seguenti percentuali massime delle spese ammissibili documentate:

a) 50 per cento, per le iniziative che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica;

b) 70 per cento, per le iniziative che comportino un utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

3. Le spese ammissibili di cui al comma 2, considerate al netto degli oneri fiscali, devono essere comprese tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 50.000. Qualora la spesa superi il predetto limite massimo, l'eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'agevolazione.

4. La struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili provvede alla quantificazione delle agevolazioni in base all'istruttoria della documentazione allegata all'istanza e alle disponibilità di bilancio.

Art. 28

(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime iniziative nella forma del contributo in conto capitale.

Art. 29

(Istruttoria e concessione delle agevolazioni)

1. Le istanze di agevolazione relative alle iniziative di cui all'articolo 23 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne effettua l'istruttoria.

2. L'istruttoria consiste nella verifica della completezza e della regolarità delle istanze presentate e nell'accertamento tecnico-amministrativo della documentazione allegata alle medesime.

Art. 30

(Alienazione degli edifici)

1. Gli edifici o le singole unità abitative oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), non possono essere alienati dal beneficiario delle stesse per un periodo di quattro anni, decorrente dalla data di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle medesime, secondo quanto previsto dall'articolo 31.

Art. 31

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono revocate qualora dai controlli effettuati emerga che gli interventi realizzati non sono conformi alla normativa vigente al momento dell'intervento.

2. Le agevolazioni sono altresì revocate nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 24, comma 1, non abbiano trasferito il beneficio economico agli acquirenti finali o non abbiano rispettato gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero importo dell'agevolazione maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge.

CAPO II

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IMPIANTI DIMOSTRATIVI

Art. 32

(Agevolazioni per impianti dimostrativi)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale, la Regione promuove la realizzazione di impianti dimostrativi per il risparmio energetico, per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica aventi aspetti migliorativi rispetto alle tecnologie e agli impieghi comunemente diffusi attraverso:

a) la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale;

b) l'indizione di bandi per la realizzazione di progetti specifici.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, individua annualmente l'ambito oggettivo delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 33

(Soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti privati, nonché agli enti locali in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce il contenuto dei bandi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), con particolare riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione.

Art. 34

(Determinazione dell'agevolazione per impianti dimostrativi)

1. L'agevolazione massima concedibile è pari al 70 per cento della spesa ammissibile documentata e, per gli impianti dimostrativi presentati da soggetti privati, fino ad un importo massimo pari a euro 150.000.

2. La spesa ammissibile di cui al comma 1 è considerata al netto degli oneri fiscali, fatta eccezione per gli impianti realizzati dagli enti locali.

3. Ai soggetti che esercitano attività d'impresa, le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse in regime de minimis in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 35

(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse iniziative.

Art. 36

(Concessione delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per la presentazione delle istanze alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione, alla revoca e alla liquidazione delle agevolazioni di cui al presente capo prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

Art. 37

(Realizzazione degli impianti)

1. Le iniziative oggetto di agevolazione devono essere avviate entro un anno dalla data del provvedimento di concessione e devono essere ultimate entro cinque anni dalla medesima data.

2. L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere successivo alla presentazione dell'istanza.

3. Fatta eccezione per gli enti locali, gli impianti dimostrativi non possono essere ceduti a titolo gratuito o oneroso per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.

4. L'impianto dimostrativo deve mantenere la destinazione d'uso dichiarata in sede di presentazione dell'istanza per un periodo pari ad almeno cinque anni dalla data di liquidazione dell'agevolazione.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente capo devono garantire il monitoraggio dei dati di funzionamento dell'impianto per un periodo pari a cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

6. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, per comprovati motivi, con deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

Art. 38

(Revoca dell'agevolazione)

1. La Regione provvede alla revoca dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 31, commi 3, 4 e 5, qualora dai controlli effettuati emerga:

a) la violazione di quanto stabilito all'articolo 37, fatto salvo quanto previsto in caso di proroga dei termini;

b) la realizzazione delle opere in modo sostanzialmente difforme rispetto al progetto approvato con il provvedimento di concessione.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, gli eventuali ulteriori casi di revoca delle agevolazioni di cui al presente capo.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

CAPO I

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 39

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 60 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile e da fonti rinnovabili.

Art. 40

(Regimi di autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 39 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 41.

2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedono la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.

3. Gli impianti solari termici di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011 sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998.

4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del d.lgs. 22/2010, per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).

5. Agli interventi di installazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4 si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia è subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia è corredata di perizia geologica asseverata.

6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per potenze installate superiori a 3 MW. Per gli impianti di potenza installata inferiore alla suddetta soglia si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998.

7. Gli impianti per la produzione di energia termica installati in edifici esistenti e al servizio dei medesimi sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune territorialmente competente.

8. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 è avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

9. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma 1 gli impianti alimentati da rifiuti, anche qualora questi rientrino nell'ambito delle fonti di cui all'articolo 39, comma 1.

10. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui ai commi 5 e 6.

Art. 41

(Autorizzazione unica)

1. Il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1, si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con proprio provvedimento dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonché di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure.

4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso, il procedimento può essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.

7. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza di servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui è ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile è documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Art. 42

(Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 41, comma 1, costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia fideiussoria a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente.

2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 39, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità delle installazioni con l'esercizio delle attività agricole.

Art. 43

(Regime giuridico dell'autorizzazione unica)

1. L'autorizzazione unica deve prevedere un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

2. I termini stabiliti al comma 1 possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attività di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni territorialmente competenti, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.

Art. 44

(Aree non idonee)

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti, può individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Art. 45

(Misure compensative)

1. L'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore della Regione.

2. Le misure compensative a favore dei Comuni territorialmente competenti possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati.

3. L'autorizzazione unica prevede l'entità delle eventuali misure compensative e le modalità con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.

Art. 46

(Termine della vita utile dell'impianto e dismissione)

1. Al termine della vita utile dell'impianto, il proponente deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.

2. Il proponente deve comunque provvedere alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da più di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune territorialmente competente, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune territorialmente competente, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi.

Art. 47

(Esenzione dal contributo di costruzione)

4. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.

Art. 48

(Trasparenza amministrativa)

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, compresi gli adempimenti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 49, nonché l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che nell'anno precedente hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5 e 7.

Art. 49

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso ai procedimenti autorizzativi di cui al presente capo, anche con riferimento all'articolo 18 della l.r. 11/1998.

TITOLO V

ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

CAPO I

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 50

(Ambito di applicazione)

1. Gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione sono soggetti al controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica.

2. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o un soggetto terzo, come individuato dalla normativa statale vigente, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti di cui al comma 1 e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

Art. 51

(Controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici)

1. Al controllo dello stato di esercizio e alla manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 50 provvede un operatore incaricato dai soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, il quale svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'operatore incaricato, al termine delle medesime attività, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui all'articolo 50, comma 2, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti di esercizio, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli, nonché i modelli di rapporti di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia e alla potenzialità dell'impianto.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere un sistema di autocertificazione delle condizioni di esercizio degli impianti da parte degli operatori incaricati del controllo e della manutenzione, le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono stabilite nella medesima deliberazione.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52

(Controlli)

1. Il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli adempimenti di cui al titolo II, capi II e III, è verificato tramite appositi controlli riguardanti principalmente:

a) la completezza e regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 11, degli attestati di certificazione energetica di cui all'articolo 16 e degli adempimenti ad essi correlati;

b) la congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi, utilizzati ai fini della redazione dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16 e della relazione tecnica di cui all'articolo 11, con le metodologie di calcolo di cui all'articolo 6 e la correttezza dei relativi risultati;

c) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 e la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 11.

2. I controlli riguardano inoltre:

a) la sussistenza e il mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità di cui al titolo II, capo IV e il corretto utilizzo del medesimo;

b) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al titolo III, capi I e II, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari;

c) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 50, comma 2;

d) la rispondenza delle condizioni e dei requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 51, comma 3, rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. I controlli di cui ai commi 1 e 2, effettuati anche a campione, possono comprendere accertamenti documentali e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera.

4. Le modalità di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale può prevedere un periodo di sperimentazione dei controlli di cui al comma 1, in cui non trovano applicazione le relative sanzioni di cui all'articolo 53.

Art. 53

(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, non corretta è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.

2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 16 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere il nuovo documento, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque dopo tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il certificatore energetico è sospeso dall'attività di redazione degli attestati per un periodo di sei mesi ed è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 6.000. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità della relazione tecnica o dell'attestato di certificazione energetica.

4. Il certificatore energetico che non rispetta quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000 e l'attestato di certificazione energetica rilasciato perde di validità.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 3.000.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la contestazione è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente.

7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 9 è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 15.000.

8. Il proprietario che non abbia provveduto a depositare presso il Comune o presso lo sportello unico territorialmente competente l'attestato di certificazione energetica entro novanta giorni dalla data di validazione dello stesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 300.

9. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo improprio accertato.

10. In relazione ai procedimenti disciplinati dal titolo IV si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del d.lgs. 28/2011.

11. I soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pari a euro 600.

12. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione di cui all'articolo 51, comma 1, che non ottemperi a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 1.200.

13. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono contestate dalla Regione e irrogate dal Presidente della Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7 e 8 sono contestate, irrogate e introitate dai Comuni.

14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54

(Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 55

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 56

(Disposizioni transitorie)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), la cui fine lavori sia stata dichiarata prima del 20 luglio 2011, le agevolazioni sono determinate secondo le modalità previste negli atti attuativi della l.r. 3/2006.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.

3. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali di cui all'articolo 58 e le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005.

4. Le disposizioni di cui al titolo III trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di impianti di cui all'articolo 40, commi 4 e 5, già installati o in corso di installazione, devono comunicare le caratteristiche e l'ubicazione degli impianti stessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che predispone, altresì, i relativi modelli.

Art. 57

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico del bilancio regionale, derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 3, commi 2 e 5, 4, 14, comma 5, 23, comma 1 e 32, comma 1, è determinato in euro 208.000 per l'anno 2012, in euro 7.244.000 per l'anno 2013, in annui euro 7.260.000 per gli anni 2014 e 2015 e in annui euro 9.260.000 a decorrere dall'anno 2016.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella Parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:

a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.729.000 per il 2013 e per euro 1.745.000 per il 2014;

b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;

c) nell'UPB 1.13.05.10 (Spese di gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche) per annui euro 15.000 per gli anni 2013 e 2014.

d) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.11.07.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per euro 83.000 per il 2012, per euro 1.744.000 per il 2013 e per euro 1.760.000 per il 2014;

b) nell'UPB 1.11.07.20 (Interventi di investimento finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) per annui euro 5.375.000 per gli anni 2013 e 2014;

c) nell'UPB 1.13.05.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento) per annui euro 125.000 per il triennio 2012-2014.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle revoche dei contributi di cui agli articoli 30, 31, comma 1, e 38, nonché delle sanzioni di cui all'articolo 53, commi 2, 4, 9, 10, 11 e 12 sono introitate nella Parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 58

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) 14 ottobre 2005, n. 23;

b) 18 aprile 2008, n. 21;

c) 2 marzo 2010, n. 8;

d) articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

2. A far data dal 1° gennaio 2013 sono, inoltre, abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) 3 gennaio 2006, n. 3;

b) 23 dicembre 2009, n. 50;

c) 20 dicembre 2010, n. 42;

d) articolo 31 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30.

e) articolo 25 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15;

f) articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

_______________________________

(1) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 39, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18, il testo del comma 3bis dell'articolo 4 recitava:

"3bis. L'onere previsto per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 è finanziato, a decorrere dall'anno 2014, per un importo massimo di euro 1.100.000, con le disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale presso Finaosta s.p.a. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta s.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).".