Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 20

Disposizioni in materia di riordino fondiario.

(B.U. del 14 agosto 2012, n. 34)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove una gestione sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientali dell'Unione europea.

2. Il riordino fondiario consiste nel riassetto catastale, nell'accorpamento delle proprietà frammentate e polverizzate, nell'arrotondamento delle superfici dei fondi, nell'eventuale rettificazione dei confini e, ove necessario, nella eventuale realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario ed è finalizzato:

a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;

b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;

c) allo sviluppo di attività economiche e al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;

d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

3. Il procedimento di riordino fondiario si articola nelle seguenti fasi:

a) elaborazione di uno studio preliminare della ricomposizione fondiaria;

b) redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario;

c) predisposizione del piano di riordino fondiario.

4. Il piano di riordino fondiario si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprietà, e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 2

(Soggetti promotori ed esecutori)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua i Consorzi di miglioramento fondiario istituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), di seguito denominati Consorzi, quali soggetti promotori ed esecutori dei riordini fondiari.

2. Nell'ambito del procedimento di riordino fondiario, i Consorzi provvedono a premunirsi di tutti i pareri, le concessioni, i permessi, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutti i fondi agricoli situati nel territorio regionale ricompresi nei perimetri dei Consorzi.

2. Il comprensorio del riordino fondiario deve essere composto da terreni agricoli situati in zone di tipo E, così come risultanti dal piano regolatore generale comunale (PRG) in vigore al momento della presentazione della proposta di cui all'articolo 5, comma 2.

3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, comunque, compresa tra 5 e 50 ettari.

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 è definita, in relazione alle diverse tipologie di terreni, la minima unità particellare, quale estensione minima attribuibile ai fondi all'esito del riordino fondiario.

Art. 4

(Commissione tecnica di valutazione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita una commissione tecnica di valutazione, di seguito denominata Commissione, composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di riordini fondiari, di seguito denominata struttura competente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale;

d) da un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Valle d'Aosta che non abbia preso parte alle attività di progettazione del riordino fondiario da esaminare;

e) da un funzionario esperto nominato dall'Institut agricole régional;

f) dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune interessato.

2. La Commissione esprime pareri tecnici relativamente ad ogni fase del procedimento di riordino fondiario di cui all'articolo 1, comma 3.

3. La Commissione è convocata e presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di riordino fondiario. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della Commissione.

4. Su richiesta del presidente, alle sedute della Commissione può partecipare, con funzioni consultive, il presidente del Consorzio interessato.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 5

(Avvio del procedimento)

1. Il procedimento di riordino fondiario è avviato dal Consorzio interessato con la presentazione della proposta di cui al comma 2 alla struttura competente.

2. Al fine di avviare il procedimento, i Consorzi sono tenuti ad approvare in assemblea generale dei consorziati, con le modalità previste dai rispettivi statuti e la maggioranza indicata al comma 3, una proposta di riordino fondiario che deve contenere:

a) una relazione recante le motivazioni di interesse generale e gli obiettivi da raggiungere con il riordino fondiario, nonché l'individuazione dei vincoli esistenti e l'attestazione della coerenza del riordino fondiario con gli strumenti urbanistici vigenti;

b) la planimetria catastale relativa al perimetro dell'area oggetto del riordino fondiario;

c) un estratto planimetrico del PRG relativo al comprensorio e una documentazione fotografica, possibilmente aerea;

d) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 18.

3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata. (1)

4. Con la proposta di cui al comma 2 il Consorzio si impegna a rispettare le scadenze procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 10 e 11. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la revoca degli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 66, commi 1, lettera a), e 2, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e la restituzione da parte del Consorzio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di revoca, dell'ammontare dei medesimi maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione degli aiuti e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 6

(Approvazione della proposta)

1. La proposta di cui all'articolo 5, comma 2, è approvata con provvedimento del dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'interesse generale alla realizzazione del riordino fondiario.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 autorizza la redazione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria prevedendo la concessione degli aiuti per la redazione del medesimo ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007.

Art. 7

(Studio preliminare della ricomposizione fondiaria)

1. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria si compone dei seguenti elaborati:

a) analisi dello stato attuale dell'area interessata dal riordino fondiario, redatta su carta tecnica regionale, anche in formato digitale, recante:

1) la descrizione dell'assetto della proprietà fondiaria;

2) la descrizione degli usi in essere presso ciascun fondo, con l'indicazione delle colture in atto;

3) l'estratto del PRG con l'indicazione di tutti i vincoli insistenti sui fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;

4) l'indicazione delle infrastrutture esistenti nei fondi inclusi nell'area oggetto del riordino fondiario;

5) la cartografia relativa agli ambiti con particolare rilevanza ambientale e paesaggistica e l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;

b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;

c) elaborati di progetto recanti:

1) una relazione sui criteri generali cui si ispira il riordino fondiario, sulle motivazioni dell'intervento e sulle esigenze da soddisfare, tenuto conto dei vincoli ambientali e paesaggistici;

2) l'inquadramento generale e la delimitazione del comprensorio;

3) l'analisi agricola delle colture in atto e di quelle future;

4) il quadro di raffronto indicante i proprietari le cui superfici di terreno sono inferiori o superiori alla minima unità particellare di cui all'articolo 3, comma 4;

d) preventivo parametrico delle opere da realizzare;

e) ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 18.

2. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria è presentato alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il dirigente competente, con proprio provvedimento, approva lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, e autorizza la redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario, prevedendo la concessione degli aiuti per il finanziamento della medesima, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007.

Art. 8

(Progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario)

1. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è presentata alla struttura competente previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, e l'acquisizione degli atti di verifica di assoggettabilità alle procedure di VAS e VIA ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009).

2. La progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4.

3. Con l'approvazione di cui al comma 2, il perimetro del comprensorio soggetto al riordino fondiario non è più modificabile, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.

4. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario e i trasferimenti di proprietà ai sensi dell'articolo 11, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

5. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario e la redazione del piano di ricomposizione fondiaria, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per il relativo finanziamento ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007.

Art. 9

(Piano di riordino fondiario)

1. Il piano di riordino fondiario, come definito dall'articolo 1, comma 4, è redatto a cura del Consorzio il quale ne garantisce la rispondenza alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2. Il piano di ricomposizione fondiaria è composto dei seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-descrittiva recante i criteri ai quali si ispira il riordino fondiario e gli obiettivi perseguiti;

b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;

c) elenco dei compendi unici, qualora previsti;

d) registro dei movimenti della proprietà recante, per ogni ditta, gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, con riferimento alla minima unità particellare, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta, l'eventuale conguaglio in denaro ovvero la somma corrisposta a fronte della rinuncia alla proprietà;

e) elenco dei diritti reali preesistenti, con l'indicazione dei relativi titolari presenti in anagrafe tributaria, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri immobiliari, nonché dei diritti reali di godimento, delle ipoteche e delle servitù prediali necessarie per la nuova sistemazione;

ebis) elenco delle particelle risultanti di proprietà di persone irreperibili, sconosciute o decedute senza eredi, ovvero decedute con eredi in assenza di presentazione della dichiarazione di successione nei termini di legge o in caso di rinuncia espressa all'eredità, con l'indicazione dell'importo presunto da corrispondere a titolo di indennizzo in caso di avvio, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), della procedura espropriativa, ove consentito dalla normativa vigente; (2)

f) documenti, anche su base informatica, inerenti ai servizi di pubblicità immobiliare e catastale;

g) stima particellare analitica basata sulle rendite fondiarie medie delle tipologie di utilizzazione riferite all'azienda tipo del comprensorio del riordino fondiario e riguardante il suolo nudo;

h) preventivo di spesa per le operazioni di riconfinamento e per l'acquisto dei cippi di confinamento.

"hbis) elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi alla proprietà, fra il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari. (3)

[2bis. Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora nell'area interessata risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il Consorzio convoca l'assemblea dei consorziati affinché i soggetti interessati possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per vantare l'eventuale titolarità dei predetti beni. L'assemblea si pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma 2, lettera b), con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3. A tali fini, il notaio verbalizza le generalità dei dichiaranti e, per ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprietà di cui essi vantano la titolarità, dando atto, nello stesso verbale, che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito negativo della procedura, la possibilità, per il Consorzio, di dare atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente e previa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).] (4)

Art. 10

(Deposito del piano di riordino fondiario)

1. Il piano di riordino fondiario, previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, è depositato, a cura del Consorzio, presso i Comuni nei cui territori insistono i terreni oggetto del riordino fondiario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati. Il Consorzio comunica inoltre l'avvenuto deposito:

a) ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera ebis), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di notificazioni;

b) ai consorziati proprietari assenti all'assemblea di cui all'articolo 5 o contrari alla proposta ivi approvata, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di godimento, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data del deposito del piano di riordino fondiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (5)

2. Le eventuali osservazioni e opposizioni al piano di riordino fondiario sono presentate al Consorzio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio.

3. Il Consorzio si pronuncia sulle osservazioni e sulle opposizioni entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 provvedendo, in caso di accoglimento, alla modificazione del piano di riordino fondiario e degli elaborati progettuali.

Art. 11

(Approvazione del piano di riordino fondiario) (6)

1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente, dichiarando le particelle per cui intende avviare, ove consentito dalla normativa vigente, la procedura espropriativa. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). (7)

2. L'approvazione del piano di riordino fondiario costituisce vincolo preordinato all'esproprio ed equivale ad atto di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della l.r. 11/2004. (8)

3. A seguito dell'approvazione del piano di riordino fondiario da parte della Giunta regionale, l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce al Consorzio, al solo fine degli adempimenti di cui al comma 4, la proprietà dei terreni rientranti nel comprensorio del riordino, compresi quelli oggetto di espropriazione, con l'indicazione degli identificativi catastali alla data di approvazione del piano, e definisce i nuovi lotti con una sigla provvisoria, come da planimetria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b). (9)

4. Il Consorzio, acquisita la proprietà dei terreni facenti parte del comprensorio del riordino a seguito del decreto di cui al comma 3, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo provvede, in particolare, in ordine ai seguenti adempimenti presso la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della normativa vigente in materia catastale:

a) deposito del decreto;

b) fusione o accorpamento dei mappali interessati dal riordino;

c) frazionamento dei nuovi lotti;

d) rimozione di qualsiasi eventuale causa ostativa ai fini del trasferimento finale delle proprietà.

5. Fatti salvi comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore per i quali può essere ammessa una proroga, in caso di mancato compimento degli adempimenti di cui al comma 4 nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il trasferimento di proprietà dei terreni al Consorzio si intende automaticamente risolto.

6. A seguito degli adempimenti di cui al comma 4 e in conformità all'articolo 853 del codice civile, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, con il quale provvede ai trasferimenti coattivi della proprietà e degli altri diritti reali e si costituiscono le servitù imposte dal piano.

Art. 12

(Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario) (10)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, il Consorzio provvede:

a) alla trascrizione del decreto e alle volture catastali con cui dà atto del trasferimento delle proprietà, della costituzione delle nuove servitù e del passaggio dei diritti reali sui fondi di nuova assegnazione;

b) ai pagamenti e alle riscossioni di eventuali conguagli in denaro;

c) all'acquisto e al posizionamento dei cippi di confinamento dei terreni di nuova assegnazione.

2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti e provvedimenti da compiersi in esecuzione della presente legge si applicano gli articoli 37, comma primo, del r.d. 215/1933 e 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Art. 13

(Delimitazione dei confini)

1. Eseguiti ed ultimati i lavori, il Consorzio provvede, entro un anno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, al posizionamento dei cippi di confinamento.

Art. 14

(Vincolo di indivisibilità, di inedificabilità e di coltivazione)

1. I terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario devono essere coltivati secondo la buona tecnica agraria e senza soluzione di continuità per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario. In caso di violazione del vincolo di coltivazione, il proprietario del fondo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La sanzione è contestata dalla Regione e irrogata dal Presidente della Regione, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Fatto salvo l'eventuale esproprio per sopravvenuta pubblica utilità, per un periodo di venti anni decorrenti dalla data di approvazione del piano di riordino fondiario i terreni rientranti nel comprensorio del riordino fondiario sono indivisibili e non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi né essere destinati ad opere di edificazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi e i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione.

4. Il vincolo di cui al comma 3 è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura del Consorzio. La violazione del vincolo comporta la revoca degli aiuti concessi in proporzione alla estensione del fondo interessato in rapporto alla superficie totale del comprensorio di riordino fondiario.

5. La revoca comporta l'obbligo, per il proprietario del terreno che ha violato il vincolo di cui al comma 3, di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto, come definito dal comma 4, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

7. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

8. Nel caso in cui la violazione del vincolo di cui al comma 3 sia commessa da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, oltre alla revoca del contributo, si applica quanto disposto dall'articolo 5bis, comma 2, della l. 97/1994.

Art. 15

(Disciplina dei diritti reali)

1. Per la disciplina dei diritti reali sui terreni di nuova assegnazione trova applicazione l'articolo 25 del r.d. 215/1933.

2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondi rustici aventi ad oggetto terreni interessati al riordino fondiario, l'affittuario ha diritto al pagamento di un equo indennizzo, da parte del Consorzio, ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Art. 16

(Manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario)

1. A decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione delle opere previste dal piano di riordino fondiario spetta al Consorzio.

Art. 17

(Viabilità rurale ai fini della classificazione)

1. All'eventuale nuova viabilità all'interno del comprensorio del riordino fondiario contribuiscono tutti i proprietari interessati dal piano di riordino fondiario in misura proporzionale alla superficie di proprietà.

Art. 18

(Rinvio)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni adempimento o aspetto anche procedimentale di cui alla presente legge, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione alla struttura competente delle proposte di cui all'articolo 5, degli elaborati tecnici di cui agli articoli 7, 8 e 9, e la documentazione da allegare ai medesimi.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. Ai riordini fondiari avviati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 (Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario), e della l.r. 32/2007, e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte della Regione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio deve presentare alla struttura competente una nuova proposta di riordino fondiario, ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di accoglimento della proposta, al procedimento di riordino fondiario si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario approvato con deliberazione della Giunta che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate. (11)

4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della medesima l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate. (12)

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della l.r. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 10. Le istanze istruite positivamente nell'anno di competenza, ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'articolo 66, comma 2, della l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate. (13)

6. La riattivazione del procedimento di riordino fondiario e gli adempimenti procedimentali successivi alla medesima, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, devono essere approvati dalla maggioranza dei consorziati e, in ogni caso, da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare almeno il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.

7. Ai procedimenti riattivati ai sensi dei commi 3, 4 e 5, si applica l'articolo 5, commi 4 e 5, limitatamente agli aiuti concessi a seguito della predetta riattivazione.

Art. 20

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

_____

(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 5 recitava:

"3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da tutti i consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono rappresentare il 100 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.".

(2) Lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

La lettera ebis) del comma 2 dell'articolo 9 era stata inserita dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37, nel modo seguente:.

"ebis) elenco delle particelle risultanti di proprietà di persone irreperibili, sconosciute o decedute senza eredi, con l'indicazione dell'importo presunto da corrispondere a titolo di indennizzo in caso di avvio, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), della procedura espropriativa, ove consentito dalla normativa vigente;".

(3) Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(4) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5, dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2020.

(5) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. Il piano di riordino fondiario, previa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3, è depositato, a cura del Consorzio, presso i Comuni nei cui territori insistono i terreni oggetto del riordino fondiario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati. Il Consorzio comunica inoltre l'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di godimento, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data del deposito del piano di riordino fondiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.".

(6) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

"Art. 11

(Approvazione del piano di riordino fondiario)

1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'articolo 66, commi 1, lettera a), e 2, della l.r. 32/2007.

2. L'approvazione del piano di riordino fondiario costituisce atto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario e determina, ai sensi dell'articolo 29 del r.d. 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.

3. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, con il quale si dà atto del trasferimento coattivo delle proprietà, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.".

(7) Comma sostituito dal comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).".

(8) Comma sostituito dal comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Il comma 2 dell'articolo 11 era già stato modificato dal comma 3 dell'art. 12 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5, nel modo seguente:

"2. L'approvazione del piano di riordino fondiario equivale ad atto di dichiarazione di pubblica utilità e determina, ai sensi dell'articolo 29 del r.d. 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 11 recitava:

"2. L'approvazione del piano di riordino fondiario equivale ad atto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario e determina, ai sensi dell'articolo 29 del r.d. 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.".

(9) Comma modificato dal comma 5 dell'articolo 9 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 11 recitava:

"3. A seguito dell'approvazione del piano di riordino fondiario da parte della Giunta regionale, l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce al Consorzio, al solo fine degli adempimenti di cui al comma 4, la proprietà dei terreni rientranti nel comprensorio del riordino, con l'indicazione degli identificativi catastali alla data di approvazione del piano, e definisce i nuovi lotti con una sigla provvisoria, come da planimetria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).".

(10) Articolo sostituito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

Art. 12

(Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario)

1. Il Consorzio provvede, entro un anno dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 3, alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permute e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.

2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti da compiersi in esecuzione della presente legge si applicano gli articoli 37, comma primo, del r.d. 215/1933 e, nel caso di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, l'articolo 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).".

(11) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 19 recitava:

"3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 8. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario.".

(12) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 2, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 19 recitava:

"4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'articolo 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della medesima l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.".

(13) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 3, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 19 recitava:

"5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'articolo 52 della l.r. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 10. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'articolo 66, comma 2, della l.r. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali.".