Legge regionale 20 giugno 1979, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 20 06 1979

Bollettino ufficiale 20 7 1979 n. 7

Aumento limitatamente all’anno 1979, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1, recante norme per la concessione di contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla CEE (FEOGA)

Art. 1

È autorizzata, limitatamente all’anno 1979, la maggiore spesa di Lire duecentomilioni per l’applicazione della legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1, recante norme per la concessione di contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla CEE( FEOGA).

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 4220 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2745 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Cap. 4220 - Spese per contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla CEE( FEOGA) - Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1 L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.