Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15 - Testo vigente
Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012.
(B.U. del 5 giugno 2012, n. 24)
(Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: "al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello unico,".
2. (1)
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'esercizio".
4. (2)
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/2006, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico".
6. All'articolo 12 della l.r. 29/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere g) e h) , le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";
b) al comma 2, le parole: "dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla presentazione della SCIA".
7. (3)
8. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006, le parole: "titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti l'attività agrituristica".
9. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 29/2006, le parole: ", ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata" sono soppresse.
10. (4)
(Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le parole: "della salute" sono soppresse.
2. (5)
(Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2)
1. (6)
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1:
a) il comma 6 dell'articolo 7;
b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10;
c) il comma 4 dell'articolo 10;
d) l'articolo 12.
2. Sono, altresì, abrogati:
a) l'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7;
b) l'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44;
c) l'articolo 10 della l.r. 29/2006;
d) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/2006;
e) l'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;
f) il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
g) l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31;
h) l'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33;
i) l'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35.
(1) Aggiunge il comma 5bis all'art. 7 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 29.
(2) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 29.
(3) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 29.
(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 29.
(5) Aggiunge la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.
(6) Aggiunge il comma 4bis all'art. 7 della L.R. 16 febbraio 2011, n. 2.