Legge regionale 29 marzo 1963, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 29 03 1963

Bollettino ufficiale 31 3 1963

Concessione di un contributo straordinario alla Sezione di Aosta del Club Alpino Italiano.

Art. 1

È autorizzata la concessione alla Sezione di Aosta del Club Alpino Italiano di un contributo straordinario di Lire quarantadue milioni nelle spese a carico della Sezione stessa per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari con la Sezione di Torino del Club Alpino Italiano concernenti la comproprietà e la gestione del vecchio Rifugio "Torino" e del nuovo Rifugio - Albergo "Torino" al Colle del Gigante (gruppo del Monte Bianco).

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di Lire quarantadue milioni di cui al precedente articolo sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte Ia - ENTRATA e della Parte IIA - SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:

a) Parte Ia - ENTRATA

Aumento della somma di Lire quarantadue milioni alla previsione di entrata del capitolo 34 "Provento gestione degli stabilimenti speciali di St-Vincent".

b) Parte IIa - SPESA

Istituzione del seguente nuovo capitolo 195 bis "Contributo straordinario alla Sezione di Aosta del Club Alpino Italiano", con lo stanziamento di Lire quarantadue milioni.

Art. 3

Il contributo straordinario di cui all’articolo 1 sarà concesso e liquidato con deliberazioni della Giunta regionale, previa approvazione della proposta di convenzione da stipulare tra le Sezioni di Aosta e di Torino del Club Alpino Italiano per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari concernenti la comproprietà e la gestione del vecchio Rifugio " Torino " e del nuovo Rifugio - Albergo " Torino " al Colle del Gigante (gruppo del Monte Bianco).

La spesa per la concessione del contributo straordinario di cui sopra sarà imputata all’apposito capitolo 195 bis del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.