Regolamento regionale 28 febbraio 2012, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 28 febbraio 2012, n. 1

Modificazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978).

(B.U. del 13 marzo 2012, n. 12)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 56)

1. L'articolo 56 del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978), è sostituito dal seguente:

"Art. 56

(Esercizio delle funzioni)

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvede un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale nomina anche un revisore dei conti supplente, per i casi di assenza o impedimento del membro effettivo. Il revisore dei conti, dotato di adeguata professionalità, dura in carica tre anni e può essere rinominato per non più di due volte nello stesso ambito territoriale.

2. Al revisore dei conti nominato ai sensi del comma 1 è affidato il riscontro di più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione è operata dalla struttura regionale competente in materia di istruzione tenuto conto:

a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;

b) della vicinanza o del facile collegamento tra le diverse sedi;

c) della situazione geografica o ambientale in cui operano le istituzioni scolastiche.

3. I revisori dei conti esterni all'Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Ad essi spetta un compenso onnicomprensivo, correlato all'effettiva attività svolta, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di nomina e corrisposto dalle istituzioni scolastiche.

4. I revisori dei conti interni all'Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nel registro di cui al comma 5. L'attività degli stessi è svolta a titolo gratuito.

5. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore alla categoria D di cui al testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, nonché i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori legali. L'elenco comprende un'apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti i revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.".

Art. 2

(Disposizione di coordinamento)

1. Ogni riferimento al collegio dei revisori dei conti, comunque indicato, contenuto nel r.r. 3/2001, deve intendersi effettuato al revisore dei conti nominato ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del r.r. 3/2001, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. I collegi dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza naturale del mandato. Alle nuove nomine si provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del r.r. 3/2001, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.