Legge regionale 14 dicembre 1972, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 14 12 1972

Bollettino ufficiale 15 12 1972 n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15- 11- 1971 N. 18, RECANTE APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLE TABELLE DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE

Art. 1

Il termine utile per la presentazione delle domande di sistemazione straordinaria a ruolo del personale non insegnante in servizio nelle Scuole Secondarie della Regione, di cui all’articolo 8 della legge regionale 15- 11- 1971 n. 18, è riaperto e prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Il terzo comma dell’articolo 9 della legge regionale 15- 11- 1971 n. 18 è modificato come segue:

"Al personale di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti, ai fini dello sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, la intera anzianità maturata presso lo Stato o altri Enti pubblici, secondo i casi, nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) o nel ruolo degli applicati di segreteria (carriera esecutiva), nonché il periodo di servizio non di ruolo prestato prima dell’inquadramento nei ruoli suddetti, nella misura del quaranta per cento del periodo stesso".

Art. 3

Le norme degli articoli 8 e 9 della legge regionale 15- 11- 1971, n. 18, concernenti il riconoscimento, ai fini dello sviluppo della carriera a ruolo aperto, dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, si applicano anche al personale di segreteria, amministrativo ed ausiliario inquadrato nei ruoli regionali per effetto di precedenti disposizioni legislative della Regione.

Art. 4

Le norme degli articoli 9 e 10 della legge regionale 15- 11- 1971, n. 18 si applicano anche al personale di segreteria ed amministrativo, in possesso dei prescritti requisiti, che abbia presentato nei termini di legge domanda di immissione nei ruoli statali a norma del quarto comma dell’articolo 4 della legge 14-7-1965 n. 902, dell’articolo 2 della legge 4- 2- 1966 n. 32 e dell’articolo 25 della legge 28- 10- 1970 n. 775.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste al precedente comma potranno presentare domanda di inquadramento a ruolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Il personale ausiliario in servizio presso le Scuole Secondarie della Regione tuttora collocato nei ruoli speciali transitori regionali sarà trasferito e inquadrato a ruolo d’ufficio in posti vacanti del corrispondente ruolo ordinario, conservando l’intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 6

La spesa annua, prevista in Lire cinque milioni circa, derivante dalla applicazione della predetta legge e già finanziata ai sensi della legge regionale 15 novembre 1971 n. 18, graverà sul capitolo 581 (" Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole Secondarie della Regione ") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7

La spesa, prevista in Lire sette milioni circa, per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli in applicazione della presente legge, per il periodo dal primo - 1- 1971 al 21- 12- 1971, sarà imputata al residuo passivo (fondo di L. 74.000.000 impegnato con deliberazione di Giunta n. 5165 in data 31- 12- 1971 ai sensi dell’articolo 13 della legge 15- 11-1971 n. 18) e al capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Spese per conguaglio stipendi, ecc. ") ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 3-8- 1972 n. 21.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.