Legge regionale 25 agosto 1980, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 25 08 1980

Bollettino ufficiale 25 9 1980 n. 10

Sostituzione dell’articolo 1, 1° comma, della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, recante la determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo forestale valdostano.

Art. 1

Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, recante la determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo forestale valdostano è così sostituito: " Con decorrenza dal primo giugno 1980, la misura dell’indennità sostitutiva del trattamento economico di missione, comprensiva anche della indennità per i rischi ed i disagi inerenti alle particolari attività e qualifiche, da corrispondere al personale appartenente alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è stabilita in lire centoventimila mensili lorde".

Art. 2

La maggiore spesa derivante dall’applicazione della presente legge, valutata in annue lire 57.000.000, graverà sul capitolo 21000 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980 (" Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni ") e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 00300 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980 (" Proventi della Casa da Gioco di St-Vincent "). Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 00300 Proventi della Casa da Gioco di St-Vincent L. 57.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 21000 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni L. 57.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.