Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 5 - Testo vigente
Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 5
Modificazioni di leggi regionali concernenti interventi assistenziali a favore di persone fisiche e contributi a favore di associazioni e istituti di patronato.
(B.U. del 28 febbraio 2012, n. 10)
(Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82)
1. (1)
2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 82/1981 sono abrogati.
(Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)
1. (2)
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/1994 č abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/1994, le parole: "struttura regionale competente in materia di disabilitą" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di politiche sociali".
(Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 9)
1. (3)
2. (4)
3. (5)
4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/1996, le parole: "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente della struttura competente".
(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10)
1. (6)
(Disposizione transitoria)
1. Sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui agli articoli 2, comma 1, della l.r. 12/1994 e 2, comma 1, della l.r. 9/1996, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della presente legge, i contributi previsti dalle predette leggi continuano ad essere concessi con il sistema di punteggio ivi stabilito.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1981, n. 82.
(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1994, n. 12.
(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 9 aprile 1996, n. 9.
(4) Inserisce il comma 1bis dell'art. 2 della L.R. 9 aprile 1996, n. 9.
(5) Sostituisce l'art 3 della L.R. 9 aprile 1996, n. 9.
(6) Sostituisce l'art 4 della L.R. 9 aprile 2003, n. 10.