Legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 06 06 1977

Bollettino ufficiale 24 6 1977 n. 6

Provvidenze per l’artigianato - Norme per la concessione di contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane.

Art. 1

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attivitą artigiane, possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, quale concorso nel pagamento delle spese per l’impianto, l’ammodernamento e l’ampliamento dei laboratori e per l’acquisto di macchinario, di attrezzi nuovi e di scorte, contributi per investimenti fino a lire 5.000.000, con la percentuale del 30 percento fino ad un ammontare di lire 1.500.000.

Alle societą cooperative di artigiani i contributi possono essere concessi con la percentuale del 40 percento fino ad un ammontare massimo di lire 4.000.000 per investimenti fino a L. 10.000.000.

I contributi possono essere concessi anche quale concorso nelle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici dei laboratori sino ad un massimo del 50 percento della spesa, con un massimale di contributo di lire 1.500.000.

Art. 2

Possono essere concessi a favore delle imprese artigiane individuali e societarie contributi nella misura massima corrispondente all’8 percento dell’ammontare totale degli interessi praticati dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione, con esclusione delle spese accessorie, che rimangono a carico delle imprese stesse, su finanziamenti erogati da Istituti di credito bancari, d’intesa con la Regione e da questa garantiti, previo accordo con gli Istituti medesimi.

I contributi sono concessi su finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all’ammontare di lire 10.000.000 per l’impianto, l’ammodernamento, l’ampliamento dei laboratori, per l’acquisto di macchinario, automezzi nuovi e per l’acquisto di scorte, il cui valore non superi il 20 percento dell’ammontare del finanziamento.

La Giunta regionale č autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito bancari.

Art. 3

Le imprese artigiane possono chiedere di usufruire contemporaneamente delle provvidenze di cui all’articolo 1 della presente legge - in relazione ad una parte dell’importo complessivo della spesa e delle provvidenze di cui all’articolo 2 - in relazione alla rimanente parte della spesa -, nel rispetto degli importi massimi di intervento previsti dalla presente legge.

Art. 4

La concessione di contributi e finanziamenti alle imprese artigiane č disciplinata con direttive del Consiglio regionale, adottate mediante deliberazioni.

Le deliberazioni recanti le direttive di cui al comma precedente, gią adottate dal Consiglio prima dell’entrata in vigore della presente legge, continuano ad avere efficacia per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.

Art. 5

Per l’attuazione della presente legge č prevista ed autorizzata la spesa annua di L. 600.000.000.

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul Cap. 4891 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 e nei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell’onere di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione del cap. 4890 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4890 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attivitą economiche e contributo al consorzio garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d’Aosta (legge regionale 11 agosto 1976, n. 32) L. 600.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 4891 - di nuova istituzione - Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane (legge regionale 6 giugno 1977, n. 41) L. 600.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.