Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41 - Testo vigente
Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41
Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.
(B.U. 9 settembre 1975, n. 10).
I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sono fissati nelle misure appresso indicate:
- articolo 5, secondo comma, nn. 1 e 3: 4 percento
- articolo 5, secondo comma, n. 2: 5 percento
- articolo 5, terzo comma: 4 percento
- articolo 7: 6 percento
- articolo 9: 7 percento
- articolo 11: 3,50 percento
- artt. 12 e 13: 5 percento
La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare i tassi suindicati ogni qualvolta si verifichino variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all'uno per cento (un punto).
Analogamente si procede ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità economica europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.
In entrambi i suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.
A decorrere dal primo gennaio 1976, cessa l'applicazione della deliberazione consiliare n. 36, in data 21 marzo 1959.
A decorrere dalla stessa data, sono abrogate le leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20; 9 febbraio 1968, n. 4; 11 marzo 1968, n. 8 e 12 luglio 1969, n. 8.
In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni altro stanziamento di bilancio che sia riservato ai settori di intervento ed ai beneficiari previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, assumendo le iniziative a questo scopo necessarie.
(1) Modifica l'art. 2 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
(2) Modifica l'art. 3 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
(3) Modifica l'art. 5 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
(4) Modifica l'art. 7 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
(5) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8 marzo 2004, n. 2. Modificava l'art. 8 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
(6) Modifica l'art. 14 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
(7) Modifica l'art. 22 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.
(8) Modifica l'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1972, n. 40.