Legge regionale 5 febbraio 1963, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 05 02 1963

Bollettino ufficiale 15 2 1963

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio

1959- 1960 L. 379.604.845

- Riscossioni nell’esercizio 1960- 1961 L. 6.432.286.969

- Totale delle riscossioni L. 6.811.891.814

- Pagamenti nell’esercizio 1960- 1961 L. 6.540.476.477

- Fondo di cassa al 30 giugno 1961 L. 271.415.337

SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo di cassa al 30 giugno 1961 L. 271.415.337

- Residui attivi al 30 giugno 1961 L. 3.205.692.212

- Totale dell’attivo al 30 giugno 1961 L. 3.477.107.549

- Residui passivi al 30 giugno 1961 L. 3.001.940.798

- Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1961 L. 475.166.751

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1960 L. 649.733.916

- Variazioni attive nell’esercizio 1960- 1961:

in aumento dell’attivo L. 553.843.045

in diminuzione del passivo L. 432.485.297

- Totale dell’attivo L. 1.636.062.258

- Variazioni passive nell’esercizio 1960- 1961:

in diminuzione dell’attivo L. 112.013.438

in aumento del passivo L. 80.000.000

totale variazioni passive L. 192.013.438

- Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1961 L. 1.444.048.820

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate in L. 6.810.202.713 delle quali:

- Riscosse per entrate di competenza L. 5.833.122.561

- rimaste da riscuotere L. 927.080.152

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate in L. 6.381.520.953 delle quali:

- pagate L. 4.990.316.132

- rimaste da pagare L. 1.391.204.821

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961:

- ENTRATE L. 6.810.202.713

- SPESE L. 6.381.520.953

Avanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1960- 1961 L. 428.681.760

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 sono riassunti e approvati in complessive L. 3.205.692.212 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 2.828.615.133

- Residui attivi esercizio 1959- 1960 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 838.665

- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1959- 1960 e precedenti L. 549.164.408

- Residui attivi esercizio 1959-1960 e precedenti rimasti da riscuotere al 30 giugno 1961 L. 2.278.612.060

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1960- 1961 (articolo 2) L. 927.080.152

- Totale residui attivi al 30 giugno 1961 L. 3.205.692.212

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

i residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1960- 1961 sono riassunti e approvati in complessive L. 3.001.940.798 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio 1960- 1961 L. 3.405.208.105

- Residui passivi pagati in conto esercizio 1959- 1960 e precedenti L. 1.550.160.345

- Differenza L. 1.855.047.760

- Residui passivi esercizio 1959- 1960 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 244.311.783

- Residui passivi esercizio 1959- 1960 e precedenti rimasti da pagare al 30- 6- 1961 L. 1.610.735.977 - Residui passivi accertati in conto esercizio 1960- 1961 (articolo 3) L. 1.391.204.821

- Totale residui passivi al 30 giugno 1961 L. 3.001.940.798

Art. 7

(SITUAZIONE FINANZIARIA)

È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 475.166.751 l’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1960- 1961 risultante come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

VARIAZIONI MIGLIORATIVE

- Miglioramento della gestione di competenza (articolo 4) L. 428.681.760

- Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6) L. 244.311.783

totale variazioni migliorative L. 672.993.543

VARIAZIONI PEGGIORATIVE

- Disavanzo degli esercizi precedenti L. 196.988.127

- Peggioramento della gestione dei residui attivi L. 838.665

totale variazioni peggiorative L. 197.826.792

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 L. 475.166.751

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1961 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

TABELLA RISTRUTTURATA ATTIVO

- Beni immobili L. 1.722.790.277

- Beni mobili L. 274.003.611

- Crediti diversi L. 4.148.866.949

totale attivo L. 6.145.660.837

PASSIVO

- Mutui passivi L. 1.699.671.219

- Debiti diversi L. 3.001.940.798

totale passivo L. 4.701.612.017

- Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1961 L. 1.444.048.820

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.