Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35 - Testo vigente
Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35
Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).
(B.U. del 24 gennaio 2012, n. 4)
(Modificazione all'articolo 1)
1. (1)
(Modificazione all'articolo 2)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1997, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' comunque consentito alle guide alpine transitare con i clienti sui comprensori sciistici.".
(Modificazione all'articolo 2bis)
1. Al comma 3 dell'articolo 2bis della l.r. 7/1997, le parole: "Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM)" sono sostituite dalla seguente: "UVGAM".
(Modificazione all'articolo 8)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di turismo" sono soppresse.
(Modificazione all'articolo 12)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997, le parole: "e per conto della" sono sostituite dalle seguenti: "con la".
(Modificazioni all'articolo 16)
1. (3)
2. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 č abrogato.
(Modificazione all'articolo 17)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, le parole: "per conto e" sono soppresse.
(Modificazione all'articolo 18)
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di formazione delle professioni turistiche" sono soppresse.
(Modificazione all'articolo 20)
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: "con decreto, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".
(Modificazione all'articolo 21)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di turismo" sono soppresse.
(Sostituzione dell'articolo 26)
1. (4)
(Sostituzione dell'articolo 28)
1. (5)
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Aggiunge il comma 1bis dell'art. 1 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.
(2) Articolo abrogato dalla lettera i) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.
(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 16 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.
(4) Sostituisce l'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.
(5) Sostituisce l'art. 28 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.