Legge regionale 11 agosto 1976, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 11 08 1976

Bollettino ufficiale 20 9 1976 n. 10

Proroga, con modificazioni, per gli anni 1975 e 1976, delle provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 1

È prorogata, per gli anni 1975 e 1976, l’applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

Art. 2

Il quarto comma ed il quinto comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificati dall’articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

" L’importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell’alloggio o all’importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:

- L. 8.000.000 per acquisto di alloggi;

- L. 10.000.000 per la costruzione di alloggi, per ampliamento, completamento, ammodernamento o sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti.

Le provvidenze stesse, con le modificazioni di cui alla presente legge, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1976, agli ambulanti che all’atto della presentazione della domanda siano in possesso di una licenza di commercio ambulante, rilasciata a termine delle leggi 5 febbraio 1934, n. 327, e 19 maggio 1976, n. 398, e non risultino titolari di licenze di commercio fisso.

I due precitati importi massimi valgono anche per la concessione di mutui agevolati a favore degli ex lavoratori subordinati, degli ex artigiani, degli ex coltivatori diretti e, a decorrere dal 1+ gennaio 1976, degli ex ambulanti aventi diritto a un trattamento di pensione ".

Art. 3

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, punto 4, della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, il capoverso lettera c) dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 e dall’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, è sostituito come segue:

" c) il lavoratore dipendente che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 5.000.000, da comprovarsi con modello 101 e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;

l’artigiano, il coltivatore diretto e l’ambulante che, singolarmente o unitamente ai membri del loro nucleo familiare, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo superiore a L. 3.000.000, da dimostrarsi con dichiarazione da parte dell’Ufficio imposte con riferimento all’ultimo reddito definitivo antecedente alla presentazione della domanda, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico ".

Art. 4

Il capoverso lettera f) dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, e con l’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, è modificato come segue:

" Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:

a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati ex dipendenti:

- fino a L. 3.000.000 annui: punti 10;

- per i redditi compresi fra L. 3.000.001 e L. 5.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 200.000 annue eccedenti i 3.000.000, con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 4.800.000.

b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):

- fino a L. 1.000.000 annui: punti 10;

- per i redditi compresi tra L. 1.000.001 e L. 3.000.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 150.000 annue eccedenti L. 1.000.000 con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 2.350.000 ".

Art. 5

Il quarto comma dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Per ampliamenti, ammodernamenti e sistemazioni di rilievo di fabbricati già esistenti, potranno, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e per una razionale strutturazione dei fabbricati stessi, essere autorizzate deroghe al numero massimo dei vani e delle superfici previste dalle lettere a) ed f) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ".

Art. 6

L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, e già modificato dall’articolo 11 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 21, è sostituito dal seguente:

" Per un più razionale sfruttamento delle aree edificabili destinate alla costruzione di nuovi fabbricati, la Giunta regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq 220,00 purché non ripartita in più di due alloggi ".

Art. 7

L’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, è sostituito dal seguente:

" A parziale modificazione di quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, i fondi regionali di cui all’articolo 16 della legge regionale stessa e successive modificazioni saranno destinati e assegnati:

- per il 10 percento in contributi per l’acquisto di nuovi alloggi;

- per il 40 percento in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

- per il 50 percento in contributi per la sistemazione, il completamento, l’ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

La Giunta regionale è autorizzata a riservare parte dei fondi destinati alla costruzione di nuovi alloggi a favore di cooperative di aventi diritto che intendano costruire in condominio fabbricati comprendenti non meno di 4 alloggi e non più di 12 alloggi.

In tali casi la precedenza nella concessione dei mutui sarà stabilita in base alla somma dei punteggi dei singoli membri della cooperativa ".

Art. 8

L’importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l’esercizio 1976, ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall’anno finanziario 1976 e fino all’anno finanziario 1995.

Al finanziamento della sopracitata spesa, derivante a carico della Regione dall’applicazione del presente articolo, si provvederà:

a) per l’anno finanziario 1976:

con imputazione della spesa di lire 40 milioni all’apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l’anno 1976 (" Contributi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare "), il cui stanziamento annuo viene aumentato da L. 470.000.000 a L. 510.000.000 mediante prelievo della somma di lire 40 milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - Allegato F "), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40 milioni;

b) per i successivi anni finanziari:

con imputazione della spesa annua di lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all’anno 1995.

Art. 9

L’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, con l’articolo 3 della legge 20 maggio 1972, n. 4, con l’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, con l’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, e con l’articolo 3 della legge 23 gennaio 1976, n. 6, viene integrato con l’aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

" Lire 13.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall’anno 1976 e fino all’anno 1995.

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonché nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la Giunta regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue lire 35 milioni, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all’atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell’intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ".

Art. 10

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dall’articolo 9 della presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio in corso, con l’assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204.

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.