Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 - Testo storico

Legge regionale n. 39 del 11 08 1975

Bollettino ufficiale 9 9 1975 n. 10

Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d’Aosta.

Art. 1

(Ordinamento della professione)

La disciplina e l’organizzazione delle guide e dei portatori alpini in Valle d’Aosta sono affidate all’Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti, il quale le esercita in conformità delle norme previste dalla presente legge.

Art. 2

(Autorizzazione all’esercizio della professione)

Nella Regione Valle d’Aosta l’autorizzazione all’esercizio delle professioni di guida alpina e di portatore alpino, di cui agli articoli 123 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 234 e 237 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è concessa dall’Assessore regionale al turismo, con proprio decreto, e ha validità annuale. L’Assessore può revocare in ogni tempo, con decreto motivato se l’interessato perde uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma successivo.

Per la concessione dell’autorizzazione di cui al primo comma si richiede:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articoli 11 primo comma e 23 secondo comma del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza di corsi e dal superamento degli esami tecnico - pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo articolo 9 - secondo comma - lettera a), ovvero, per coloro che provengono da altre Regioni, dai corrispondenti certificati rilasciati dal Club alpino italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge;

d) idoneità psico - fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore ad un anno;

e) buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione, risultante dalla frequenza ai corsi e dal superamento degli esami di cui alla lettera c) o, per coloro che provengono da altre Regioni, dall’esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una Commissione nominata e presieduta dall’Assessore regionale al turismo e composta da due guide, designate una dall’Unione valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo articolo 8, e una dal Consorzio nazionale guide e portatori del Club alpino italiano;

f) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957;

g) età minima di diciotto anni per i portatori, di venticinque anni per le guide; età massima di sessanta anni.

Art. 3

(Procedura per l’autorizzazione)

Le domande per la concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo precedente debbono essere presentate all’Assessore regionale al turismo.

Contro la mancata concessione o contro la revoca dell’autorizzazione, le quali dovranno essere motivate, è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 4

(Condizioni per l’esercizio della professione in Valle d’Aosta)

Per l’esercizio stabile delle professioni di guida e di portatore alpino in Valle d’Aosta è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 2.

L’esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall’estero, non è soggetto ad autorizzazione, ma è subordinato all’osservanza delle norme di cui al successivo articolo 5.

L’apertura di corsi e di scuole di alpinismo, anche solo stagionali, e, in genere, l’esercizio della professione in Valle, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella Regione, costituisce esercizio stabile della professione ai fini delle disposizioni della presente legge.

Art. 5

(Classificazione delle salite e limitazioni al numero dei clienti)

Le salite si distinguono in salite di primo ordine, salite di secondo ordine ed escursioni facili.

I regolamenti delle società locali riconosciute a norma del successivo articolo 10 o, dove queste non vi siano, l’Unione valdostana guide di alta montagna di cui al successivo articolo 8, stabiliscono, per le rispettive zone, quali salite debbano considerarsi di primo ordine e quali di secondo ordine.

Nelle salite di primo ordine le guide non possono portare nella propria cordata più di un cliente, in quelle di secondo ordine più di due clienti.

Alle comitive sociali organizzate da sezioni di clubs alpini o di società alpinistiche italiane ed estere è data facoltà di assumere anche una sola guida per la condotta di ascensioni sociali. In tal caso la guida ha però la sola responsabilità degli alpinisti legati alla sua cordata.

I portatori possono fungere da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando facciano parte di una cordata condotta da una guida e siano invitati a ciò dalla guida stessa;

b) quando siano a capo di una cordata che faccia parte di una comitiva condotta da una guida.

Le società locali riconosciute di guide e di maestri di sci stabiliscono per ciascuna zona, di intesa fra loro, quali salite e percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l’assistenza di una guida.

In mancanza decide l’Assessore regionale al turismo, sentiti l’Unione valdostana guide di alta montagna e l’organismo regionale rappresentativo dei maestri di sci.

Art. 6

(Tariffe professionali)

Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide e dei portatori alpini in Valle d’Aosta sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale al turismo, su proposta dell’Unione valdostana guide di alta montagna. Esse sono vincolanti per tutte le guide ed i portatori alpini esercenti stabilmente in Valle d’Aosta.

Art. 7

(Sanzioni)

Le guide e i portatori alpini che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono condannati, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al turismo, al versamento di una somma, da un minimo pari alla tariffa di una giornata di guida ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva, a favore del fondo di previdenza per le guide ed i portatori alpini, di cui al successivo articolo 12.

I provvedimenti di cui al primo comma, adottati a carico di guide o portatori alpini appartenenti all’Unione valdostana guide di alta montagna o ad altre associazioni riconosciute di guide alpine, sono comunicati dall’Assessore regionale al turismo all’organizzazione di cui il trasgressore fa parte.

Art. 8

(Unione valdostana guide di alta montagna)

L’Assessore regionale al turismo si avvale, come organismo tecnico di consulenza e di esecuzione nella materia di cui all’articolo 1, nonché nelle altre materie concernenti le attività e il turismo alpini, dell’Unione valdostana guide di alta montagna.

L’Unione di cui al comma precedente è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza dell’Assessore regionale al turismo.

Lo Statuto ed i regolamenti dell’Unione e le successive modificazioni sono deliberati dall’assemblea degli iscritti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale.

Hanno diritto, a richiesta, di far parte dell’Unione, con piena parità di diritti e di doveri, tutte le guide ed i portatori alpini residenti ed esercenti stabilmente in Valle d’Aosta che abbiano superato gli esami per l’accertamento della idoneità tecnica all’esercizio della professione organizzati dalla Regione a norma della lettera a) del secondo comma del successivo articolo 9, e che accettino lo statuto e i regolamenti dell’Unione medesima.

Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide, residenti in Valle d’Aosta, che abbiano cessato dall’esercizio della professione dopo almeno venti anni di servizio, svolto almeno dieci anni nella Regione, nonché alle guide e ai portatori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo articolo 14.

Non possono far parte dell’Unione i portatori che, trascorsi dieci anni dal momento in cui hanno ottenuto per la prima volta l’autorizzazione all’esercizio della professione, non abbiano superato gli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnica all’esercizio della professione di guida organizzati a norma della lettera a) del secondo comma del successivo articolo 9. Potranno tuttavia continuare a far parte dell’Unione i portatori i quali a seguito di invalidità o infermità sopravvenute non possano più ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di guida.

Parimenti non possono far parte dell’Unione le guide le quali non ottemperino all’obbligo di frequentare, almeno ogni quinquennio, e salvo impedimenti derivanti da forza maggiore, riconosciuti dall’Assessore regionale al turismo, un corso di aggiornamento e perfezionamento organizzato a norma della lettera a) del secondo comma dell’articolo 9.

Detto obbligo cessa al compimento del cinquantesimo anno di età.

L’appartenenza all’Unione è incompatibile con la posizione di appartenenza alle forze armate in attività di servizio.

L’Unione ha un bilancio proprio, alimentato dalla quota degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo articolo 18 e da ogni altra eventuale entrata.

Dell’organo dell’Unione incaricato della revisione dei conti fa parte di diritto un componente designato dall’Assessore regionale al turismo. Nel caso di accertare gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell’Unione, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell’Assessore regionale al turismo.

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l’assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi.

Art. 9

(Compiti dell’Unione valdostana guide di alta montagna)

L’unione valdostana guide di alta montagna ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico - professionale delle guide e dei portatori alpini esercenti in Valle d’Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra i professionisti e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

L’Unione in particolare:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e dei portatori alpini, organizzando fra l’altro per conto e di intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il Club alpino italiano od altri organismi pubblici, i corsi e gli esami per l’accertamento della idoneità tecnica all’esercizio delle professioni di guida e di portatore alpino, nonché organizzando corsi di aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini;

b) promuove ed organizza manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l’alpinismo e la conoscenza della montagna;

c) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida e portatore alpino;

d) promuove e sviluppa le relazioni con gli altri organismi operanti nei campi che interessano le professioni di guida e portatore alpino;

e) coordina l’attività delle società locali di guide riconosciute a norma del successivo articolo 10, nel rispetto della loro autonomia;

f) formula proposte e pareri all’Assessore regionale al turismo sulle questioni relative all’ordinamento delle professioni di guida e di portatore alpino, nonché sulle questioni relative ai lavori a rifugi e ad altre opere alpine, ogni volta che ne sia richiesta o che lo ritenga opportuno;

g) svolge le altre funzioni ad essa affidate dalla legge o dalla Regione o previste dallo statuto dell’Unione.

Art. 10

(Società locali riconosciute)

Con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, sentito il parere dell’Unione valdostana guide di alta montagna, possono essere riconosciute società locali di guide e portatori alpini.

A tali società possono essere affidati compiti tecnico - esecutivi nell’ambito delle funzioni svolte dall’Unione valdostana guide di alta montagna.

In ciascuna zona della Regione, comprensiva di uno o più Comuni, non potrà essere riconosciuta che una sola società di guide e portatori alpini.

Hanno diritto, a richiesta, di far parte delle società locali riconosciute tutte le guide e i portatori alpini, esercenti stabilmente nella rispettiva zona, che abbiano superato gli esami per l’accertamento della idoneità tecnica all’esercizio della professione organizzati a norma della lettera a) del secondo comma dell’articolo 9 e che accettino lo statuto ed i regolamenti delle società.

Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide e ai portatori, residenti nella rispettiva zona, che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 8 - quinto comma, e che accettino lo Statuto ed i regolamenti delle società.

Si applicano alle società riconosciute le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 8.

Gli statuti ed i regolamenti delle società locali riconosciute a norma del presente articolo indicheranno i Comuni compresi nella rispettiva zona e saranno approvati dall’Unione valdostana guide di alta montagna e dall’Assessore regionale al turismo, che ne accerteranno l’armonia con i principi della presente legge e con lo statuto ed i regolamenti dell’Unione stessa.

La radiazione da una società locale, adottata a norma del rispettivo statuto e regolamento, e convalidata dagli organi direttivi dell’Unione, comporta altresì la radiazione dell’Unione medesima.

Art. 11

(Soccorso alpino valdostano)

Un’apposita sezione dell’Unione valdostana guide di alta montagna, denominata " Soccorso alpino valdostano ", organizza e svolge per conto della Regione, da sola o d’intesa con il Club alpino italiano o altri organismi, il servizio di soccorso alpino in Valle d’Aosta.

Il Soccorso alpino valdostano ha un bilancio separato, alimentato dai contributi erogati dalla Regione a norma della lettera a) del successivo articolo 18 e da ogni altra eventuale entrata.

Le indennità spettanti per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso alpino sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale al turismo, su proposta dell’Unione valdostana guide di alta montagna.

I responsabili del Soccorso alpino valdostano si avvalgono delle guide e dei portatori alpini iscritti all’Unione valdostana guide di alta montagna e possono avvalersi in caso di necessità, di volontari nonché di altre guide e portatori alpini.

Art. 12

(Fondo di previdenza)

Presso l’Unione valdostana guide di alta montagna è costituito un fondo di previdenza, alimentato dai contributi degli iscritti, da quelli erogati dalla Regione a norma della lettera d) del successivo articolo 18, nonché da altre eventuali entrate. Il fondo è amministrato dall’Unione in base ad apposito regolamento da essa deliberato e approvato dal Consiglio regionale.

A carico del fondo di cui al primo comma sono erogati:

a) assegni mensili di anzianità;

b) assegni mensili di invalidità permanente, ordinari o speciali;

c) assegni mensili di reversibilità;

d) premi di assicurazione per la copertura, a favore delle guide e dei portatori iscritti all’Unione, dei rischi di invalidità temporanea, conseguente ad infortunio, tale da impedire l’esercizio della professione, nonché per la corresponsione di somme " una tantum " in caso di morte o invalidità permanente.

Art. 13

(Assegni di anzianità )

L’assegno di anzianità spetta a tutte le guide e portatori iscritti all’Unione che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed esercitato la professione per almeno venticinque anni;

b) abbiano esercitato la professione per almeno trentacinque anni e non svolgano più attività; in questo caso il diritto all’assegno di anzianità cessa qualora il titolare dell’assegno riprenda l’esercizio della professione.

Alle guide ed ai portatori i quali all’atto dell’entrata in vigore della presente legge fruiscano dell’assegno di cui alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, e successive modificazioni, l’assegno di cui al primo comma spetta anche se non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma nei limiti di ammontare dell’assegno previsto dalla suddetta legge regionale.

Dopo il sessantesimo anno l’entità della somma annua corrisposta verrà equiparata a quella dell’assegno di anzianità.

Le guide e i portatori di cui al secondo comma non sono tenuti al versamento dei contributi al fondo di previdenza di cui all’articolo 12.

All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma che precede si farà fronte esclusivamente mediante un congruo aumento delle quote di contribuzione a carico degli iscritti all’Unione.

L’assegno di anzianità di cui al presente articolo spetta altresì a tutte le guide e portatori iscritti all’Unione che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed abbiano esercitato la professione per almeno venti anni complessivi.

Art. 14

(Assegni ordinari e speciali di invalidità permanente)

L’assegno ordinario di invalidità permanente spetta a tutte le guide ed ai portatori iscritti all’Unione, i quali abbiano esercitato la professione per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e che, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, non siano più in grado di disimpegnare appieno i loro obblighi professionali per sopraggiunta invalidità specifica tale da ridurre a meno della metà la loro capacità di guadagno.

L’assegno speciale di invalidità spetta a tutte le guide ed ai portatori iscritti all’Unione, indipendentemente dal tempo per il quale abbiano esercitato la professione, qualora siano colpiti da invalidità specifica, a norma del comma precedente, derivante da causa di servizio.

Al fine dell’attribuzione dell’assegno speciale di invalidità di cui al secondo comma è ritenuta ammissibile anche l’invalidità contratta in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

L’assegno di invalidità permanente, ordinario o speciale, può essere revocato per cessazione dello stato di invalidità.

L’invalidità dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal medico regionale.

Art. 15

(Assegni di reversibilità )

L’assegno di reversibilità viene erogato in caso di morte:

a) del titolare dell’assegno di anzianità o di invalidità permanente;

b) dell’iscritto all’Unione, nell’eventualità che il decesso non sia dovuto a causa di servizio, qualora abbia esercitato la professione per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data della morte;

c) dell’iscritto all’Unione che, alla data del decesso non dovuto a cause di servizio, abbia esercitato la professione per almeno venticinque anni complessivi, indipendentemente dal tempo in cui abbia cessato l’attività;

d) dell’iscritto all’Unione, indipendentemente da qualsiasi altra condizione, ove la morte sia avvenuta per causa di servizio.

Hanno diritto all’assegno di reversibilità, nell’ordine:

1) il coniuge superstite, sempreché non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa;

2) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, nonché gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite e i soggetti regolarmente affidati al defunto, purché rispondano ad una delle seguenti condizioni:

a) che abbiano età non superiore ai diciotto anni;

b) che abbiano età compresa fra i diciotto e i ventuno anni, ove frequentino una scuola elementare, media o secondaria superiore, ovvero una scuola o un corso di istruzione professionale, e non prestino lavoro retribuito;

c) che abbiano età compresa fra i diciotto ed i ventisei anni, ove frequentino una università o istituto universitario e non prestino lavoro retribuito;

d) che, qualunque età abbiano, siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro;

3) i genitori legittimi o che hanno legittimato, riconosciuto o adottato il defunto, nonché coloro che lo abbiano affiliato o ricevuto in affidamento, purché alla data della morte dell’iscritto o del titolare dell’assegno essi abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e non vi siano il coniuge o figli superstiti aventi diritto all’assegno di reversibilità;

4) i fratelli e le sorelle nubili, purché alla data della morte dell’iscritto o titolare dell’assegno essi siano permanentemente inabili al lavoro e non vi siano il coniuge o figli o genitori superstiti aventi diritto all’assegno di reversibilità.

L’assegno di reversibilità è riconosciuto nella seguente misura:

a) sessanta per cento dell’assegno diretto: al coniuge superstite;

b) venti per cento dell’assegno diretto: ad ogni figlio, quando sia superstite anche il coniuge;

c) quaranta per cento dell’assegno diretto: ad ogni figlio, se non è superstite il coniuge, con diritto però ad un minimo pari al sessanta per cento dell’assegno diretto nel caso in cui vi sia un unico figlio superstite;

d) quindici per cento dell’assegno diretto ad ogni genitore o ad ogni fratello o sorella.

La somma delle quote dell’assegno di reversibilità non può mai essere superiore all’importo dell’assegno diretto attribuito o che sarebbe spettato al defunto.

Il diritto all’assegno di reversibilità cessa, per il coniuge superstite, quando contragga nuovo matrimonio; per i figli, quando raggiungono i limiti di età o vengano meno le altre condizioni alle quali tale diritto è subordinato.

Al coniuge superstite che perda il diritto all’assegno di reversibilità per sopravvenuto matrimonio, anche se continui il pagamento delle quote dovute ai figli, spetta un assegno una tantum pari all’importo di due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, della quota dell’assegno di reversibilità nell’ultima misura goduta.

L’assegno di reversibilità secondo le modalità di cui ai precedenti commi spetta altresì ai congiunti delle guide e portatori già esercenti in Valle d’Aosta, deceduti in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge e che abbiano esercitato la professione per almeno venti anni complessivi, ovvero la cui morte sia avvenuta per causa di servizio.

Art. 16

(Norme generali sugli assegni di anzianità, invalidità e reversibilità )

Ai fini dell’anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio avvenuto od a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di servizio militare prestato in tempo di guerra.

Gli assegni di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono cumulabili con eventuali altri assegni o pensioni spettanti all’iscritto all’Unione o ai suoi familiari in forza di altre assicurazioni obbligatorie o volontarie.

Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all’ufficio competente.

L’assegno di reversibilità e le sue eventuali successive modifiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui il decesso sia avvenuto anteriormente a tale data. La domanda per il riconoscimento dell’assegno di reversibilità deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte della guida o portatore, salvo che per i casi di decesso avvenuto in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge, per i quali deve essere presentata entro un anno da tale data.

Il regolamento di cui all’articolo 12 detterà ogni ulteriore norma eventualmente necessaria per l’applicazione delle norme di cui al presente articolo e agli articoli 12, 13, 14, 15.

Art. 17

(Assegni giornalieri di invalidità temporanea)

L’assicurazione di cui alla lettera d) del secondo comma dell’articolo 12 deve prevedere, in caso di invalidità temporanea, la erogazione di assegni giornalieri a compenso del mancato guadagno.

Art. 18

(Contributi finanziari della Regione)

La Regione:

a) assume a proprio carico le spese per l’organizzazione e la attuazione dei corsi ed esami per aspiranti guide e portatori alpini nonché dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall’Unione valdostana guide di alta montagna previa intesa con l’Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti. A tale fine si intendono per spese di organizzazione e di attuazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l’acquisto di materiali e per la remunerazione degli istruttori, nonché quelle relative all’uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono escluse invece le spese concernenti l’alloggiamento dei partecipanti e il loro trasporto nella località sede del corso. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall’Unione valdostana guide di alta montagna, eroga un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall’Unione valdostana guide di alta montagna e approvati dall’Assessore regionale al turismo.

b) interviene a pareggio del bilancio relativo all’organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino. A tale fine la Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal Soccorso alpino valdostano, eroga all’inizio di ogni anno un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l’approvazione del conto consuntivo.

c) eroga un contributo annuo a favore dell’Unione valdostana guide di alta montagna in misura non superiore all’ottanta per cento delle spese totali di funzionamento o comunque dirette al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Unione, quali risultano da un preventivo di massima presentato dall’Unione e approvato dall’Assessore regionale al turismo.

d) eroga un contributo annuo a favore del fondo di cui all’articolo 12, in misura non superiore al settanta per cento della cifra totale da erogarsi sotto forma di assegni di anzianità, di assegni ordinari e speciali di invalidità permanente, di assegni di reversibilità, e in misura non superiore all’ottanta per cento dell’importo dei premi relativi alla polizza di assicurazione che l’Unione valdostana guide di alta montagna provvederà a stipulare al fine di far fronte ai rischi di invalidità temporanea, nei termini previsti dall’articolo 12 - lettera d) e dall’articolo 17.

Art. 19

(Autorizzazione e finanziamento di spesa)

Per l’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 102 milioni, il cui onere graverà sui capitoli 814 e 815 già istituiti nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975 e sui capitoli 810 e 811 che sono istituiti nella parte Spesa del bilancio stesso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Per l’anno 1975, al finanziamento della maggiore spesa di lire 77 milioni si provvede:

- per lire 7 milioni mediante riduzione di una somma di pari importo dello stanziamento del capitolo 816 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975;

- per lire 70 milioni mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 20

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 810 di nuova istituzione - Contributi per corsi per aspiranti guide e portatori alpini nonché per corsi di aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini (articolo 18 - lettera a) legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) L. 12.000.000

Capitolo 811 di nuova istituzione - Contributo per il funzionamento dell’Unione valdostana guide di alta montagna (articolo 18 - lettera c) legge regionale11 agosto 1975, n. 39) L. 10.000.000

Capitolo 814, la cui denominazione è così modificata - Contributi per il funzionamento del Soccorso alpino valdostano (articolo 18 - lettera b) legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) L. 15.000.000

Capitolo 815, la cui denominazione è così modificata - Contributi per il fondo di previdenza dell’Unione valdostana guide di alta montagna (articolo 18 - lettera d) legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) L. 40.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) L. 70.000.000

Capitolo 816, la cui denominazione è così modificata - Contributi per corsi per aspiranti maestri di sci e per maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa associazione L. 7.000.000

Art. 21

(Norme transitorie)

Sono iscritti all’Unione valdostana guide di alta montagna tutte le guide e i portatori muniti, alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione all’esercizio della professione rilasciato dall’Assessore regionale al turismo che facciano domanda di iscrizione entro tre mesi dalla stessa data.

Sono altresì iscritti all’Unione tutte le guide e i portatori, residenti nella Regione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dall’esercizio della professione dopo almeno 20 anni di servizio, di cui almeno 10 in Valle d’Aosta, e che facciano domanda di iscrizione nel termine di cui al primo comma.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale al turismo provvede alla convocazione dell’assemblea degli iscritti per la formulazione e deliberazione dello statuto.

Hanno diritto di far parte delle società locali riconosciute tutte le guide e i portatori alpini muniti, alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione all’esercizio della professione rilasciata dall’Assessore regionale al turismo che esercitino stabilmente nella rispettiva zona e che accettino lo statuto ed i regolamenti delle società, nonché le guide e i portatori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente secondo comma, risiedano nella rispettiva zona ed accettino lo statuto ed i regolamenti della società.

In sede di prima applicazione del primo e quarto comma del presente articolo non si applica ai portatori la disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 8.

I portatori che si trovino nelle condizioni previste nel sesto comma dell’articolo 8 saranno peraltro tenuti, a pena di esclusione dall’Unione e dalle società locali, a frequentare con profitto un apposito corso di aggiornamento.

Art. 22

(Norma finale)

Sono abrogati:

a) la legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, ad eccezione delle norme di essa tuttora in vigore concernenti le professioni di maestro e aiuto maestro di sci;

b) la legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, e le successive modificazioni;

c) la lettera c) dell’articolo 1, e l’articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.