Legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 25 08 1980

Bollettino ufficiale 25 9 1980 n. 10

Interventi regionali per favorire l’accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 1

(Finalità )

La Regione Valle d’Aosta concede agli enti aventi facoltà di accedere al credito agevolato della Cassa Depositi e Prestiti, contributi sulle rate d’ammortamento in base alle norme stabilite dai successivi articoli.

Art. 2

(Limiti dell’intervento)

Le opere ammesse a contributo e i limiti d’intervento saranno annualmente stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e non potranno, comunque, superare i limiti percentuali sottoelencati della rata di ammortamento:

A - acquedotti, fognature e depuratori 90 percento

B - edifici scolastici e palestre per la scuola dell’obbligo 85 percento

C - strade 75 percento

D - edifici pubblici 70 percento

E - edifici per anziani 90 percento

Sono a totale carico della regione le rate di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di scuole materne.

Non potranno essere ammessi a contributo regionale i finanziamenti relativi ad opere che non abbiano ottenuto preventivo riconoscimento di effettiva necessità di esecuzione.

Art. 3

(Procedura di adesione)

Le domande di ammissione a contributo regionale vanno presentate all’Assessorato delle finanze, corredate da:

a) progetto di massima dell’opera da eseguire con l’indicazione del costo di realizzazione;

b) relazione sulle finalità dell’opera e sull’effettivo stato di necessità di esecuzione;

c) indicazione dei mezzi di bilancio a copertura della spesa non coperta da contributo regionale. L’Assessorato finanze sentiti gli Assessorati competenti, comunicherà, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, la disponibilità o meno ad ammettere l’opera a contribuzione regionale.

Art. 4

(Erogazione del contributo)

I contributi regionali saranno definitivamente erogati previa dimostrazione che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il finanziamento richiesto e saranno liquidati agli enti aventi diritto in annualità aventi la stessa cadenza del piano di ammortamento.

I contributi deliberati dalla Giunta regionale costituiscono limite di impegno per il bilancio della Regione per tutta la durata del mutuo.

Art. 5

(Decadenza)

I contributi regionali sono revocati se entro 12 mesi dalla segnalazione di cui all’ultimo comma del precedente articolo 3, l’Ente interessato non avrà concluso l’istruttoria della pratica oppure se l’Ente stesso pervenisse nella decisione di alienare il bene acquisito o costruito con il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6

(Norma finanziaria)

Ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la quantificazione della spesa derivante dall’applicazione della presente legge sarà disposta con legge di bilancio.

La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 1980 a dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla presente legge, con esclusione degli atti dai quali sorga un impegno finanziario e fino ad avvenuta quantificazione degli oneri indicati nel precedente comma.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.