Legge regionale 5 febbraio 1963, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 05 02 1963

Bollettino ufficiale 15 2 1963

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1957- 1958 L. 1.706.066.554

- Riscossioni nell’esercizio 1958- 1959 L. 6.419.697.743

- Totale delle riscossioni L. 8.125.764.297

- Pagamenti nell’esercizio 1958- 1959 L. 6.887.682.553

- Fondo di cassa al 30 giugno 1959 L. 1.238.081.744

SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo di cassa al 30 giugno 1959 L. 1.238.081.744

- Residui attivi al 30 giugno 1959 L. 1.162.167.358

- Totale dell’attivo al 30 giugno 1959 L. 2.400.249.102

- Residui passivi al 30 giugno 1959 L. 2.485.506.229

- Disavanzo di amministrazione al 30 giugno 1959 L. 85.257.127

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1958 L. 1.396.933.840

- Variazioni attive nell’esercizio 1958- 1959:

in aumento dell’attivo L. 199.217.363

in diminuzione del passivo L. 803.064.915

- Totale dell’attivo L. 2.399.216.118

- Variazioni passive nell’esercizio 1958- 1959:

in diminuzione dell’attivo L. 1.679.404.637

- Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1959 L. 719.811.481

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

- per avanzo di amministrazione L. 342.371.451

- per entrate di competenza L. 5.629.459.745 totale L. 5.971.831.196

delle quali:

- riscosse per avanzo di amministrazione L. 342.371.451

- riscosse per entrate di competenza L. 5.007.233.752

totale L. 5.349.605.203

- rimaste da riscuotere L. 622.225.993

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate in: L. 6.178.086.398

delle quali:

- pagate L. 5.176.050.720

- rimaste da pagare L. 1.002.035.678

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959:

- ENTRATE L. 5.971.831.196

- SPESE L. 6.178.086.398

- Disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1958- 1959 L. 206.255.202

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 sono riassunti e approvati in complessive L. 1.162.167.358, come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 1.902.249.338

- Maggiori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1957- 1958 e precedenti L. 50.156.018

- Totale L. 1.952.405.356

- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1957- 1958 e precedenti L. 1.412.463.991

- Residui attivi esercizio 1957- 1958 e precedenti rimasti da riscuotere al 30- 6- 1959 L. 539.941.365

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1958- 1959 (articolo 2) L. 622.225.993

- Totale residui attivi al 30- 6- 1959 L. 1.162.167.358

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1958- 1959 sono riassunti e approvati in complessive L. 2.485.506.229 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio

1958- 1959 L. 3.265.944.441

- Residui passivi pagati in conto esercizio

1957- 1958 e precedenti L. 1.711.631.833

- Differenza L. 1.554.312.608

- Residui passivi esercizio 1957- 1958 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 70.842.057

- Residui passivi esercizio 1957- 1958 e precedenti rimasti da pagare al 30- 6- 1959 L. 1.483.470.551 - Residui passivi accertati in conto esercizio 1958- 1959 (articolo 3) L. 1.002.035.678

- Totale residui passivi al 30- 6- 1959 L. 2.485.506.229

Art. 7

(SITUAZIONE FINANZIARIA)

È accertato ed approvato nell’ammontare di Lire 85.257.127 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1958- 1959 risultante come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

VARIAZIONI MIGLIORATIVE

- Miglioramento della gestione dei residui attivi (articolo 5) L. 50.156.018

- Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6) L. 70.842.057

totale L. 120.998.075

VARIAZIONI PEGGIORATIVE

- Disavanzo della gestione di competenza (articolo 4) L. 206.255.202

- Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959 L. 85.257.127

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1959 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali: TABELLA RISTRUTTURATA

ATTIVO

- Beni immobili L. 1.644.723.041

- Beni mobili L. 188.843.051

- Crediti diversi L. 3.032.658.502

totale attivo L. 4.866.224.594

PASSIVO

- Mutui passivi L. 1.660.906.884

- Debiti diversi L. 2.485.506.229

totale passivo L. 4.146.413.113

- Patrimonio netto di inventario al 30- 6- 1959 L. 719.811.481

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.