Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 25

Modificazioni alle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), e 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).

(B.U. dell'8 novembre 2011, n. 46)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 18

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), le parole: "in conto capitale" sono soppresse.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 2 della l.r. 18/2008 č sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Beneficiari)

1. I contributi sono concessi ai soggetti, pubblici o privati, gestori delle piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani o ai soggetti incaricati dai gestori di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 18/2008)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008 č sostituito dal seguente: "I contributi sono concessi per gli interventi di seguito elencati per ordine di prioritą:".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di pannelli informativi".

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008, č aggiunta la seguente:

"dbis) la messa in sicurezza dei tracciati.".

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008, prima delle parole: "Sono ammesse a contributo", sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 3bis,".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008, come modificato dal comma 4, č aggiunto il seguente:

"3bis. Per i comprensori di nuova istituzione, le domande, limitatamente ai primi tre anni, sono ammesse a contributo se č stata garantita l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni, nella stagione invernale precedente alla richiesta di contributo.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 4 della l.r. 18/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2008, le parole: ", nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente" sono sostituite dalle seguenti: ", nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 5 della l.r. 18/2008 č sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Domande di intervento)

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura competente, secondo le modalitą stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 18/2008)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2008 č sostituita dalla seguente:

"b) alla predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di prioritą stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale.".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 18/2008 č abrogato.

Art. 7

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 18/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 18/2008 č sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi in tal modo disponibili, le ulteriori domande di concessione dei contributi, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al comma 1.".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 18/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 18/2008, le parole: "del soggetto gestore" sono sostituite dalle seguenti: "del soggetto beneficiario, gestore o incaricato dell'esercizio delle piste".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 20

Art. 9

(Modificazione all'articolo 29 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), le parole: "nominata dal dirigente della struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "nominata dal dirigente di primo livello del dipartimento competente in materia di trasporti".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 32 della l.r. 20/2008 č sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Oneri di collaudo)

1. Gli oneri di collaudo funzionale di cui all'articolo 29, l'importo dei quali č determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sono a carico del concessionario e sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Ai collaudatori dipendenti della Regione spetta un'indennitą pari al 45 per cento dell'importo determinato ai sensi del comma 1, nel caso di ingegnere appartenente alla categoria D e al 10 per cento del medesimo importo, nel caso di tecnico appartenente alla categoria C.".

Art. 11

(Disposizione transitoria)

1. Le indennitą di cui all'articolo 32, comma 2, della l.r. 20/2008, come sostituito dall'articolo 10, sono liquidate ai dipendenti della Regione nominati nelle commissioni di collaudo a far data dall'entrata in vigore della l.r. 20/2008.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 138.300 per l'anno 2011, in euro 34.200 per l'anno 2012, in euro 34.200 per l'anno 2013 e in annui euro 25.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unitą previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'UPB 1.13.3.10 (Gestione e sviluppo del trasporto ferroviario), per annui euro 30.000 per il triennio 2011/2013;

b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 108.300 per l'anno 2011, di euro 8.400 per l'anno 2012 e di euro 4.200 per l'anno 2013 nell'ambito dell'UPB 1.3.1.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 derivante dall'introito degli oneri di cui all'articolo 32, comma 1, della l.r. 20/2008, come sostituito dall'articolo 10.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.