Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 24

Modificazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2).

(B.U. del 8 novembre 2011, n. 46)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), č sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella concessione di un contributo annuale per l'acquisto di energia elettrica.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2010 č sostituito dal seguente:

"1. Hanno diritto al contributo annuale, nella misura indicata all'articolo 3, comma 2, gli utenti che acquistano energia elettrica, fino ad un limite massimo di 6 kW nominali di potenza impegnata.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 4/2010 č sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Concessione del contributo)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e a comunicare per iscritto, senza ritardo, ogni mutamento dei predetti requisiti.

2. L'importo del contributo č pari al 30 per cento della spesa complessiva sostenuta nel corso dell'anno per la componente energia determinata periodicamente, nell'ambito del prezzo di riferimento, dall'Autoritą per l'energia elettrica e il gas.

3. Il contributo č direttamente erogato ai beneficiari ed č calcolato sulla base dei dati, relativi al consumo di ciascun richiedente, trasmessi alla struttura competente dalle societą di distribuzione di energia elettrica operanti sul territorio regionale.

4. Le modalitą e la frequenza di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono stabilite con apposita convenzione, il cui schema-tipo č approvato con deliberazione della Giunta regionale. La convenzione quantifica inoltre gli oneri, che sono posti a carico del bilancio regionale, per la compensazione delle attivitą di elaborazione e di trasmissione dei dati stessi.".

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Le convenzioni rinnovate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 4/2010 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano automaticamente di avere efficacia a far data dal 1° gennaio 2012. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese di vendita di energia elettrica gią convenzionate trasmettono i dati identificativi dei clienti che usufruiscono dei benefici di cui alla l.r. 4/2010 stessa, i quali sono esonerati dall'obbligo di inoltrare una nuova richiesta di agevolazione, alle societą di distribuzione di energia elettrica operanti sul territorio regionale, al fine della individuazione degli utenti relativamente ai quali inviare, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della l.r. 4/2010, sostituito dall'articolo 3 della presente legge, i dati di consumo sui quali calcolare il contributo.

2. I contributi di cui alla l.r. 4/2010, come modificata dalla presente legge, sono concessi con le modalitą previste dalla stessa a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 4/2010, sostituito dall'articolo 3 della presente legge, č determinato in annui euro 40.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unitą previsionale di base 1.8.2.11 (Altri interventi di assistenza sociale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unitą previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.