Legge regionale 8 novembre 1974, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 08 11 1974

Bollettino ufficiale 30 11 1974 n. 10

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura.

Art. 1

Per la corresponsione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura residenti in Valle d’Aosta, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, è approvata la maggiore spesa annua di lire cinquemilioni, a decorrere dall’esercizio 1974.

Art. 2

La spesa di lire cinquemilioni derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 755 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 755 " Spese per l’estensione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle di Aosta " L. 5.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) " L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.