Legge regionale 25 gennaio 1963, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 25 01 1963

Bollettino ufficiale 31 1 1963

Corresponsione di un assegno mensile al personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1962 al personale dell’Amministrazione regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione e retribuito in base ai sottoriportati assegni annui principali previsti dalle vigenti tabelle organiche per il personale dell’Amministrazione regionale è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio o di salario, come da sottoriportata tabella, con un minimo di lire diecimila:

Grado gerarchico regionale Stipendi e salari annui Coefficienti corrispondenti

1° 2.700.000 900

2° 2.239.000 746

3° 2.010.000 670

4° 1.500.000 500

5° 1.206.000 402

6° 975.000 325

7° 813.000 271

8° 687.000 229

9° 606.000 202

10° 540.000 180

11° 471.000 157

12a 540.000 180

12b 519.000 173

12c 477.000 159

12d 453.000 151

12e 426.000 142

Art. 2

L’assegno mensile di cui al precedente articolo 1 non è corrisposto:

a) al personale incaricato retribuito mediante compensi e indennità mensili d’incarico;

b) al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro;

c) al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St-Vincent;

d) al personale addetto alla pulizia degli Uffici dell’Amministrazione regionale e al personale, comunque assunto o incaricato, retribuito non in base agli assegni tabellari e alle norme del regolamento organico per il personale dell’Amministrazione regionale.

Art. 3

L’assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o salario nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizioni disciplinari o di altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio o salario.

Art. 4

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire sessantasei milioni, per la corresponsione dell’assegno mensile di cui all’articolo 1 della presente legge si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli 11 (per Lire 46.734.800), 15 (per Lire 4.078.200), 20 (per Lire 422.320), 38 (per lire 169.680), 66 (per Lire 4.956.360), 68 (per Lire 133.560), 73 (per Lire 1.744.680), 74 (per Lire 126.840), 95 B (per Lire 2.442.720), 107 (per Lire 782.040), 108 A (per Lire 3.079.440), 226 (per Lire 1.326.360) della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, capitoli che presentano la necessaria disponibilità, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive Lire trentatre milioni, per la corresponsione dell’assegno mensile di cui all’articolo 1 della presente legge per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1962 si provvederà mediante imputazione al nuovo capitolo 126 bis della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962- 1963, capitolo di spesa che viene istituito e finanziato con le seguenti variazioni agli stati di previsione della ENTRATA e della SPESA del bilancio stesso:

a) Parte prima - ENTRATA: aumento di Lire trentatre milioni allo stanziamento del capitolo 34 " Provento gestione degli stabilimenti speciali di St-Vincent ".

b) Parte seconda - SPESA: istituzione del seguente nuovo capitolo 126 bis, con lo stanziamento di Lire trentatre milioni: " Spese per la corresponsione al personale, per il primo semestre 1962, di assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio o salario ".

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.