Legge regionale 20 giugno 1978, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 20 06 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Proroga, con modificazioni, per l’anno 1978, delle provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 1

È prorogata, per l’anno 1978, l’applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

Art. 2

Il quarto comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, già modificato con l’articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 e dall’articolo 2 della successiva legge regionale 12 agosto 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

"L’importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell’alloggio o all’importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio il seguente importo massimo:

L. 16.000.000 per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, il completamento, l’ammodernamento di alloggi o la sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti ".

Art. 3

Il capoverso lettera c) dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall’articolo 1 punto 4 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, dall’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, dall’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, dall’articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

" C) Il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 8.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;

il lavoratore dipendente che intenda beneficiare del contributo regionale deve comprovare, con il modello " 101 " rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, di non superare, né singolarmente né unitamente al coniuge, il limite di reddito imponibile netto complessivo annuo di otto milioni di lire.

L’artigiano, il coltivatore diretto e l’ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo non inferiore a Lire 6.000.000, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico.

L’artigiano, il coltivatore o l’ambulante che intenda beneficiare del contributo regionale deve dimostrare, con dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Imposte Dirette o con il modello " 740 ", relativi all’ultimo reddito definito prima della presentazione della domanda, di non raggiungere, né singolarmente né unitamente al coniuge, il limite di reddito lordo complessivo annuo di sei milioni di lire ".

Art. 4

Il capoverso lettera f) dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, con l’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, con l’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40 e con l’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 63 è sostituito dal seguente:

" Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:

a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati (ex dipendenti):

- fino a L. 5.000.000 annui: punti 10

- per i redditi compresi fra L. 5.000.001 e L. 8.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazionedi lire 300.000 annue eccedenti i 5.000.000, con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 7.700.000.

b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):

- fino a L. 3.000.000 annui: punti 10

- per i redditi compresi tra L. 3.000.001 e L. 6.000.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 300.000 annue eccedenti L. 3.000.000 con riduzione a punti zero per i redditi superiori a L. 5.700.000 ".

Art. 5

L’importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l’anno finanziario 1978 ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire due miliardi; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive Lire unmiliardoseicentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantamilioni ciascuna, a decorrere dall’anno finanziario 1978 e fino all’anno 1997.

L’onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di L. 80.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa dello stesso bilancio, (punto n. 3 dell’allegato F al bilancio medesimo).

All’onere di L. 80.000.000 per gli anni dal 1979 al 1997 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all’apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 6

Il primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40 è così modificato:

- per il 25 percento in contributi per l’acquisto di alloggi di primo trasferimento costruiti in data non anteriore al primo gennaio 1969;

- per il 35 percento in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

- per il 40 percento in contributi per la sistemazione, il completamento, l’ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Art. 7

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 per le operazioni di mutuo previste all’articolo 5 della presente legge, sono valutati in annue L. 1.000.000 e graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da riduzione di pari importo del capitolo 1925 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.

Per gli anni futuri, gli eventuali oneri necessari saranno iscritti con la legge d’approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 1925 - Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa L. 1.000.000

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) L. 80.000.000

Totale L. 81.000.000

Variazione in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale primo aprile 1975, n. 7) L. 1.000.000

Cap. 2655 - Contributi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, e 20 giugno 1978, n. 37) L. 80.000.000

Totale L. 81.000.000

Nell’allegato I è aggiunto quanto segue: Legge regionale 20 giugno 1978, n. 37.

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 9

Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento su cespiti delegabili, nonché a sottoscrivere le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.