Legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 28 giugno 2011, n. 16

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013.

(B.U. del 5 luglio 2011, n. 28)

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011

Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi

Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi

Art. 3 - Aggiornamento delle previsioni di cassa

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4 - Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

Art. 5 - Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 40/2010 e 4 agosto 2006, n. 18

Art. 6 - Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

Art. 7 - Trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai rifiuti delle scuole di base

Art. 8 - Oneri per l'evoluzione del sistema contabile degli enti locali

Art. 9 - Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni

Art. 10 - Disposizioni per la continuità assistenziale nella Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz

Art. 11 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

Art. 12 - Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent

Art. 13 - Trasferimento al CELVA. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

Art. 14 - Trasferimenti alle scuole paritarie di finanziamenti per la realizzazione di progetti

Art. 15 - Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

Art. 16 - Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79

Art. 17 - Assegnazione straordinaria alla Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia

Art. 18 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 34 della l.r. 40/2010

Art. 19 - (6)

Art. 20 - Partecipazioni azionarie

Art. 21 - Interventi in materia di politica del lavoro

Art. 22 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

Art. 23 - Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia

Art. 24 - Interventi sulla rete viaria statale

Art. 25 - Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta

Art. 26 - Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44

Art. 27 - Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28 - Istituzione di unità previsionale di base

Art. 29 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 30 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 31 - Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio

Art. 32 - Copertura finanziaria

Art. 33 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO FINANZIARIO 2011

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2011/2013), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato, al 1° gennaio 2011, in euro 914.563.091,11.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 41/2010 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2011 in euro 999.490.322,09.

Art. 3

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 60.000.000 per l'anno 2011.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4

(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. Al fine di assicurare le risorse umane necessarie per il funzionamento della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di dieci unità di personale. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2010.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 40/2010, per l'anno 2011, previsto in euro 138.036.737 è incrementato di euro 180.000.

3. (1).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 10, della l.r. 40/2010, per le finalità di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, determinata in euro 120.000, è rideterminata, a decorrere dall'anno 2011, in euro 176.000 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse).

5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.3.1.10 (Servizi e spese generali) per euro 56.000 per l'anno 2011 e nell'UPB 1.02.01.10 (Trattamento economico del personale regionale) per annui euro 56.000 per gli anni 2012 e 2013.

6. Per l'applicazione dei commi 4 e 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 40/2010 e 4 agosto 2006, n. 18)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 40/2010, agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2011, di euro 8.913.618,74 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Per l'anno 2011, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 1.100.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 40/2010 (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione agli enti locali).

3. La somma di euro 8.913.618,74 è così ripartita:

a) euro 1.100.000 per gli interventi di cui al comma 2;

b) euro 7.813.618,74 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.15.1.10 - Oneri per interessi - parz.; UPB 1.15.1.30 - Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

4. La lettera c) del comma 1 e i commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali), sono abrogati.

Art. 6

(Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. (2).

Art. 7

(Trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai rifiuti delle scuole di base)

1. Al fine di garantire ai Comuni misure compensative, per gli anni 2006/2010, per la copertura delle spese a loro carico relative ai rifiuti degli edifici scolastici che ospitano le scuole di base, è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 576.000 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 8

(Oneri per l'evoluzione del sistema contabile degli enti locali)

1. Al fine di garantire la copertura delle spese connesse alla fase preliminare dell'evoluzione del sistema contabile degli enti locali, per l'anno 2011 è autorizzato il trasferimento al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) della somma di euro 139.118,74 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz).

Art. 9

(Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 40/2010, già determinata in complessivi euro 28.000.000, di cui euro 6.000.000 per l'anno 2011, è rideterminata in complessivi euro 30.900.000, di cui euro 8.900.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.).

Art. 10

(Disposizioni per la continuità assistenziale nella Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)

1. Al fine di assicurare la continuità e la qualità nell'erogazione dei servizi di assistenza alla persona e nel rispetto degli obblighi di partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), nelle more del riassetto organizzativo dei medesimi servizi, è autorizzata ad avvalersi, limitatamente agli anni 2011 e 2012, del personale già assunto, per garantire la costante erogazione dei servizi assistenziali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sino alla scadenza inizialmente stabilita o a quella successivamente prorogata.

2. (3)

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano complessivamente maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto agli stanziamenti ivi previsti, dovendo gli eventuali maggiori oneri trovare copertura con le economie di spesa derivanti dal riassetto organizzativo di cui al comma 1.

Art. 11

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), già determinata dall'articolo 21 della l.r. 40/2010 in euro 2.600.000 per l'anno 2011, è rideterminata in euro 7.600.000 per la stessa annualità (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per l'importo e per il periodo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10).

Art. 12

(Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)

1. Ad integrazione e completamento degli interventi di investimento previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno 2007), il finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent per l'anno 2011, determinato in euro 1.150.000 dall'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), è incrementato di euro 700.000 per la stessa annualità (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

Art. 13

(Trasferimento al CELVA. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)

1. (4)

Art. 14

(Trasferimenti alle scuole paritarie di finanziamenti per la realizzazione di progetti)

1. Alle scuole paritarie della Regione sono concessi appositi finanziamenti per l'adesione e la realizzazione di progetti di educazione alimentare e sportiva a valenza regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di annui euro 35.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013. Alla determinazione degli eventuali oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio (UPB 1.5.2.10 Contributi per il funzionamento di istituzioni scolastiche non regionali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.5.1.10 (Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

(Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, già determinata in euro 3.980.000 per l'anno 2011 dall'articolo 28 della l.r. 40/2010, è incrementata, per lo stesso anno, di euro 300.000.

2. L'autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 11.080.000, annualmente così suddivisa:

anno 2011 euro 4.280.000;

anno 2012 euro 3.400.000;

anno 2013 euro 3.400.000;

(UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria del Forte di Bard, da effettuare per il tramite dell'Associazione Forte di Bard ai sensi dell'apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Associazione stessa, è autorizzata per l'anno 2011 una maggiore spesa di euro 300.000 che trova copertura nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

Art. 16

(Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79)

1. All'elenco di cui all'allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), dopo il n. 10bis) è aggiunto il seguente:

"10ter) Centre d'études La maison des anciens remèdes;".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000 per l'anno 2011 (UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

Art. 17

(Assegnazione straordinaria alla Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), la Giunta regionale è autorizzata a concedere un'assegnazione straordinaria per l'anno 2011, pari a euro 300.000, a favore della Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia, a titolo di contributo finalizzato alla ristrutturazione e al restauro della sede della Fondazione medesima (UPB 1.7.2.20 Assegnazioni ad enti culturali per investimenti, istituita ai sensi dell'articolo 24).

Art. 18

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 34 della l.r. 40/2010)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata per l'anno 2011 in complessivi euro 272.681.270 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della l.r. 40/2010, è incrementata di euro 14.000.000.

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 40/2010, le parole "in euro 272.681.270 per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti "in euro 286.681.270 per l'anno 2011".

3. (5).

Art. 19

(Modificazione all'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32) (6)

Art. 20

(Partecipazioni azionarie)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, è autorizzata la spesa di euro 1.050.000, per l'anno 2011, per la sottoscrizione di quote di capitale sociale della Autoporto Valle d'Aosta s.p.a. (UPB 1.11.1.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).

Art. 21

(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 36 della l.r. 40/2010, per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009, è incrementata di 1.200.000 euro per l'anno 2011.

2. L'autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 21.079.200, annualmente così suddivisa:

anno 2011 euro 8.504.400;

anno 2012 euro 6.292.400;

anno 2013 euro 6.282.400;

(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. La Regione assicura il finanziamento delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2010 per la concessione di contributi alle imprese, previsti nell'ambito del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, al fine di favorire l'assunzione di lavoratori disabili e molto svantaggiati e l'adattamento dei posti di lavoro, richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata per l'anno 2011 la maggiore spesa di euro 19.500, che trova finanziamento nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1 (UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale).

Art. 22

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 37, comma 3, lettera a), della l.r. 40/2010 in euro 3.914.954 per il triennio 2011/2013, di cui euro 1.279.229 per l'anno 2011, è rideterminata per il triennio in euro 3.950.453,89, di cui euro 1.314.728,89 per l'anno 2011 (UPB 1.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 - parz.).

2. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinati dall'articolo 37, comma 6, della l.r. 40/2010 in euro 3.454.156 per il triennio 2011/2013, di cui euro 1.653.327 per l'anno 2011, sono rideterminati per il triennio in euro 3.496.590, di cui euro 1.695.761 per l'anno 2011 (UPB 1.11.9.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

Art. 23

(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia)

1. La Regione è autorizzata al finanziamento delle domande di agevolazione relative ad iniziative di installazione di sistemi ed impianti effettuate entro il 31 dicembre 2010 per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), nei limiti delle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006, e, comunque, per un importo massimo di 600.000 euro.

Art. 24

(Interventi sulla rete viaria statale)

1. Al fine di favorire l'esecuzione di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria statale interessante il territorio della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore di ANAS s.p.a., sulla base di apposite convenzioni regolanti i reciproci impegni.

2. L'entità del contributo di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento del costo complessivo di ciascun intervento.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2011 in euro 200.000. Alla determinazione degli eventuali oneri per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di bilancio (UPB 1.13.1.20 Investimenti per la viabilità - parz.).

Art. 25

(Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta)

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di contributo relative ad iniziative di demolizione, acquisto o riconversione effettuate entro il 31 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta ).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2011 la maggiore spesa di euro 320.000 (UPB 1.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

Art. 26

(Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), le parole "i cui oneri sono rimborsati alla Regione dalla società di servizi" sono abrogate.

Art. 27

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 40/2010, sono modificate, per il triennio 2011/2013, nella misura indicata nell'allegato B.

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28

(Istituzione di unità previsionale di base)

1. Nello stato di previsione della spesa per il triennio 2011/2013 è istituita la seguente unità previsionale di base: "1.7.2.20 Assegnazioni ad enti culturali per investimenti.".

Art. 29

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:

1) UPB 0.0.0.0 "Avanzo di amministrazione"

anno 2011 euro 108.238.866,89;

2) UPB 1.5.1.10 "Accensione di prestiti a medio e lungo termine"

anno 2011 euro 5.000.000,00;

b) in diminuzione:

1) UPB 1.5.1.10 "Accensione di prestiti a medio e lungo termine"

anno 2011 euro 25.000.000,00.

Art. 30

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

1) UPB 1.1.1.10 (Consiglio regionale)

anno 2011 euro 864.000,00

anno 2012 euro 555.760,00

anno 2013 euro 555.760,00;

2) UPB 1.10.1.20. (Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento)

anno 2012 euro 600.000,00

anno 2013 euro 600.000,00;

3) UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi)

anno 2011 euro 34.000,00

anno 2012 euro 944.240,00

anno 2013 euro 944.240,00;

b) in aumento, come indicato analiticamente nell'allegato C, per complessivi euro:

anno 2011 euro 58.313.304,15

anno 2012 euro 2.100.000,00

anno 2013 euro 2.100.000,00.

Art. 31

(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio)

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 30.823.562,74 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato D.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2011 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 24.663.293,62, quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato D.

3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2011 ammontano ad euro 6.160.269,12, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2011/2013, limitatamente all'anno finanziario 2011, sono apportate le variazioni in aumento per euro 6.160.269,12, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.

Art. 32

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 88.238.866,89 per l'anno 2011, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 28.

Art. 33

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

(2) Aggiunge il comma 6bis all'art. 45 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

(5) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

(6) Articolo abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'art. 34 della L.R: 3 agosto 2016, n. 17.

Il comma 1 aggiungeva il comma 2bis all'art. 57 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

Il comma 2 aggiungeva il comma 2ter all'art. 57 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 19 recitava:

"Art. 19

(Modificazione all'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

"2bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per far fronte agli oneri di cui al comma 2.".

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 57 della l.r. 32/2007, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2ter. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 2bis.".

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000 per l'anno 2011 e in annui euro 600.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 1.10.1.10 Politiche di sviluppo rurale - Interventi di parte corrente - parz.).".