Legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 14 giugno 2011, n. 14

Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative.

(B.U. del 28 giugno 2011, n. 27)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, la presente legge disciplina la concessione da parte della Regione di contributi per le imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato. (1)

Art. 2

(Soggetti beneficiari) (2)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese, secondo la normativa europea vigente, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

2. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono, al momento della presentazione della domanda:

a) essere costituite da non più di cinque anni;

b) essere operative da non meno di sei mesi.

3. Sono considerate innovative le imprese che, alternativamente:

a) possono dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) possono dimostrare di aver sostenuto costi di ricerca e di sviluppo di almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto, oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Art. 3

(Tipologia degli interventi) (3)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese previste per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 150.000 euro per impresa.

2. (3a)

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese previste per la realizzazione di piani di sviluppo che individuano gli obiettivi di crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del loro raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria. (4)

2. (4a)

3. I piani di sviluppo devono essere avviati successivamente alla valutazione tecnica e amministrativa della domanda di cui all'articolo 5, comma 2, e avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

4. Le spese devono essere sostenute non oltre i tre anni successivi alla concessione del contributo.

Art. 5

(Procedure)

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, sull'apposita modulistica predisposta dalla medesima struttura.

2. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, previo parere della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo. La struttura competente può avvalersi del supporto di un soggetto esperto in merito alla valutazione dell'innovatività, della sostenibilità tecnica e delle prospettive di mercato del piano di sviluppo. In relazione alla complessità della valutazione del piano di sviluppo, la struttura competente può, inoltre, avvalersi del supporto di più soggetti, sino ad un massimo di tre. (5)

3. I contributi sono erogati, se del caso anche in misura parziale rispetto all'importo concesso, sulla base degli esiti della verifica tecnico-amministrativa delle spese, dell'avanzamento del piano di sviluppo, della conformità al piano presentato e del raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'impresa, condotta da FINAOSTA S.p.A. o dalla struttura competente. (6)

4. Le imprese beneficiarie possono richiedere un anticipo del contributo, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa. (6a)

5. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

6. (6b)

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può prevedere, in alternativa al procedimento a sportello, la concessione dei contributi mediante procedimento a bando, stabilendo, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse. (7)

Art. 6

(8)

Art. 7

(Revoca dei contributi)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano di sviluppo;

b) messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano di sviluppo o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;

c) interruzione ingiustificata del piano di sviluppo, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del piano di sviluppo in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

d) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di tre anni dalla conclusione del piano di sviluppo;

e) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del piano di sviluppo. (9)

2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo concesso maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo. (10)

3bis. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria. (11)

Art. 8

(Cumulo) (12)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 8bis

(Premi per la creazione di imprese) (13)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può approvare bandi per sostenere la creazione di start up innovative e di spin off innovative di imprese esistenti prevedendo la corresponsione di aiuti senza costi ammissibili individuabili in denaro alle imprese. Il bando stabilisce criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi per investimenti, stabilendo i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, e specifiche procedure di selezione delle imprese e definisce, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse, anche in deroga a quanto previsto per gli altri contributi di cui alla presente legge.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 550.000 per l'anno 2011 e 600.000 annui a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.3.1.11 (Comitati e commissioni), 1.11.1.10 (Interventi a sostegno dello Sviluppo economico) e 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche), per euro 50.000 nel 2011 e annui euro 100.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) nell'UPB 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013), per annui euro 500.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013.

4. Le entrate di cui all'articolo 7, comma 3, sono introitate nel bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo alla dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).".

(2) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

La lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 è stata modificata dall'art. 10, comma 1, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 8, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16, il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"a) essere costituite da non più di tre anni;".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge le nuove imprese innovative classificate come piccole imprese, secondo la vigente definizione comunitaria di piccola media impresa (PMI).

2. Ai fini della concessione dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere costituite da non più di tre anni;

b) avere sede operativa nel territorio regionale.

3. Sono considerate imprese innovative le imprese che possono dimostrare che i costi di ricerca e di sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale dei costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione del contributo.

4. Nel caso di start-up senza antefatti finanziari, sono considerate imprese innovative quelle che possono dimostrare che le spese per la ricerca e lo sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale delle spese operative, riferite ad un periodo almeno semestrale, nella revisione contabile del loro periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

5. Le imprese innovative di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 800/2008 una sola volta nel periodo in cui corrispondono alla definizione di nuove imprese innovative ai sensi del medesimo regolamento.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Tipologia degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 300.000 euro per impresa.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali che non possono superare l'importo annuo di 150.000 euro per impresa.".

(3a) Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali che non possono superare l'importo annuo di 75.000 euro per impresa.".

(4) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione di piani di sviluppo che individuano gli obiettivi di crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del loro raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria e che siano relative:

a) al personale dipendente;

b) alle consulenze tecniche;

c) agli attivi materiali quali le attrezzature e le strumentazioni, sia di nuovo acquisto che già utilizzati, purché in tale ipotesi il loro valore sia certificato da apposita perizia;

d) agli attivi immateriali, quali le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;

e) alla locazione di immobili e alle relative utenze.".

(4a) Comma abrogato dall'art. 8, comma 9, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 4 recitava:

"2. Le spese di cui al comma 1, lettere c) e d), devono rappresentare almeno il 30 per cento del totale delle spese.".

(5) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

Il comma 2 dell'articolo 5 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 8, comma 5, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16:

"2. I contributi sono concessi a seguito di istruttoria della struttura competente e previo parere della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, in merito all'innovatività, alla sostenibilità tecnica e alle prospettive di mercato del piano di sviluppo."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. I contributi sono concessi previa istruttoria amministrativa della struttura competente, della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., in merito alla sostenibilità e all'adeguatezza del piano di sviluppo, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, in merito all'innovatività del piano di sviluppo. A seguito delle predette istruttorie, le domande sono trasmesse al Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), per la valutazione dell'ammissibilità delle stesse.".

(6) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

Il comma 3 dell'articolo 5 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 8, comma 5, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16:

"3. I contributi sono erogati da FINAOSTA S.p.A., se del caso anche in misura parziale, sulla base degli esiti della verifica dell'avanzamento del piano, della conformità al piano presentato e del raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'impresa."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. I contributi sono erogati tramite FINAOSTA S.p.A. sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese, dell'avanzamento del progetto e della congruità dei costi attestati dalla Commissione tecnica.".

(6a) Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 5 recitava:

"4. Le imprese beneficiarie possono richiedere un anticipo del contributo, nella misura massima del 30 per cento, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.".

(6b) Comma abrogato dall'art. 8, comma 9, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 5 recitava:

"6. Le domande istruite positivamente ma non agevolate per carenza di fondi possono essere ripresentate l'anno successivo e finanziate prioritariamente rispetto alle nuove domande.".

(7) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Il comma 7 dell'articolo 5 era già stato sostituito dall'art. 11, comma 4, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6, nel modo seguente:

"7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può prevedere, in alternativa al procedimento a sportello, la concessione dei contributi mediante procedimento a bando e definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse e i relativi massimali di contributo. Nel caso di procedimenti a bando, la Giunta regionale stabilisce, inoltre, i requisiti e i termini per la presentazione delle domande, indicando le risorse disponibili e le modalità di selezione delle iniziative ammissibili.".

e, precedentemente, modificato dall'art. 8, comma 5, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16, nel modo seguente:

"7. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può stabilire ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse e i relativi massimali di contributo, nei limiti previsti dall'articolo 3".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 5 recitava:

"7. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può stabilire ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse.".

(8) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera b), della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

Il comma 1 dell'articolo 6 era stato modificato nel modo seguente dall'art. 8, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16:

"1. La valutazione tecnica in merito all'innovatività dei piani di sviluppo è effettuata da un'apposita Commissione tecnica composta da non più di tre membri.".

Il comma 2 dell'articolo 6 era stato modificato nel modo seguente dall'art. 8, comma 6, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16:

"2. I componenti della Commissione tecnica sono nominati con provvedimento del dirigente della struttura competente che stabilisce il compenso lordo da corrispondere per ciascuna istruttoria.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Commissione tecnica)

1. La valutazione tecnica in merito all'innovatività dei piani di sviluppo è effettuata da un'apposita Commissione tecnica i cui membri, in numero massimo di tre, sono scelti tra i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della l.r. 84/1993.".

"2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. La medesima deliberazione fissa, altresì, il compenso lordo da corrispondere ai componenti della Commissione per ciascuna istruttoria, oltre al rimborso delle spese di trasferta nella misura prevista per il personale appartenente al ruolo unico regionale.".

(9) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 7, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria;

b) avvio di procedure concorsuali;

c) interruzione ingiustificata del piano di sviluppo o mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti;

d) violazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 5;

e) violazione del divieto di cumulo di cui all'articolo 8.".

(10) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 7, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 7 recitava:

"3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione regionale prevista dagli articoli 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.".

(11) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 7, lettera c) della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(12) Articolo sostituito dal comma 5 dell'art. 1 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

L'articolo 8 era già stato sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6, nel modo seguente:

Art. 8

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni di qualunque fonte pubblica per gli stessi costi ammissibili.".

Il comma 1 dell'articolo 8 era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 8, comma 8, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16:

"1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.".

Il comma 2 dell'articolo 8 era stato abrogato dall'art. 8, comma 9, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri finanziamenti relativi alle stesse spese ammissibili.

2. I contributi di cui alla presente legge non sono altresì cumulabili, nei tre anni successivi alla concessione dei medesimi, con gli aiuti esentati a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, ad eccezione degli aiuti esentati ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 del regolamento medesimo."

(13) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 24 aprile 2019, n.4.