Legge regionale 4 agosto 1975, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 04 08 1975

Bollettino ufficiale 8 8 1975 n. 9

Modificazione dell’articolo 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, recante norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. UNICO

Il secondo comma dell’articolo 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificato con l’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, è sostituito dai seguenti nuovi commi:

"Il Consiglio o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza di nomina, sentiti gli interessati e i rappresentanti sindacali dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, possono trasferire ad altro posto, da un servizio od ufficio ad altro servizio od ufficio, il personale regionale, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che si tratti di posti relativi allo stesso gruppo regionale;

b) che il personale sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti per il nuovo posto;

c) che il personale sia ritenuto idoneo, a giudizio della Giunta regionale, a svolgere le mansioni relative al nuovo posto.

Al personale trasferito ai sensi del presente articolo, spettano gli assegni relativi al nuovo posto ed è conservata l’anzianità maturata nel posto di provenienza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.