Legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 6

Istituzione dell'Avvocatura regionale

(B.U. del 5 aprile 2011, n. 14)

Art. 1

(Avvocatura regionale)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), presso la Presidenza della Regione, è istituita l'Avvocatura regionale alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

2. L'Avvocatura regionale provvede, in particolare:

a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione regionale e alla connessa difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale;

b) alla formulazione delle proposte alla Giunta regionale, in collaborazione con i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta competenti, in ordine all'avvio delle liti attive e passive e all'opportunità di transigere o di conciliare le liti;

c) alla cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, in collaborazione con le strutture regionali competenti, in tutti i casi in cui il patrocinio della predetta Avvocatura si rende obbligatorio in relazione a contenziosi afferenti all'esercizio di funzioni prefettizie;

d) alla formulazione delle proposte alla Giunta regionale di affidamento di incarichi esterni di patrocinio per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale o quando questi si rendano necessari in relazione alla specificità o alla particolare complessità delle materie trattate o al grado o alla sede della circoscrizione della autorità giurisdizionale competente, nonché alla cura degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;

e) alla consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;

f) alla cura degli adempimenti e degli atti inerenti ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale;

g) all'assunzione degli oneri relativi al patrocinio legale per gli amministratori e i dipendenti regionali nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3. All'Avvocatura regionale è preposto un avvocato dirigente, scelto tra i dirigenti della qualifica unica dirigenziale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e degli altri requisiti di legge per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed incaricato con le modalità stabilite per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), o, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 5, della medesima l.r. 22/2010, ad un soggetto esterno che abbia esercitato la professione di avvocato per almeno cinque anni precedenti il conferimento dell'incarico; il trattamento economico complessivo spettante è stabilito dal contratto collettivo regionale per l'area separata della dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attività professionale svolta.

4. L'Avvocatura relaziona annualmente al Presidente della Regione in merito allo stato del contenzioso che interessa l'Amministrazione regionale e alle necessità organizzative e funzionali della struttura, alla quale è assegnato il personale amministrativo necessario alla cura degli adempimenti amministrativi e contabili di competenza.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di due unità di personale appartenenti alla categoria D. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2010. Al predetto personale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, compete un'indennità stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della l.r. 22/2010, correlata allo svolgimento delle funzioni di assistenza legale dell'Amministrazione regionale.

6. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, in ordine all'iscrizione dei dirigenti e dei funzionari addetti all'Avvocatura regionale all'elenco speciale di cui al all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del r.d.l. 1578/1933, convertito, con modificazioni, dalla l. 36/1934.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Alla definizione dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Avvocatura regionale si provvede non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Restano fermi gli incarichi di patrocinio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 6, è determinato in euro 115.000, a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.12 (Altri interventi per il personale regionale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.