Legge regionale 5 novembre 1973, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 05 11 1973

Bollettino ufficiale 6 11 1973 n. 11

MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 94 E 182 DELLE NORME SULL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

Art. 1

I tre ultimi commi dell’articolo 94 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

" L’efficacia della graduatoria si limita, di regola, ai posti messi a concorso.

Quando la graduatoria comprende un numero di concorrenti superiore a quello dei posti a concorso e taluno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina, l’Amministrazione può procedere, in sostituzione, alla nomina degli idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori rinunciatari o decaduti.

È altresì riservata all’Amministrazione la facoltà di procedere alla utilizzazione della stessa graduatoria per la copertura dei posti che si fossero resi vacanti nelle more del concorso o che si rendessero vacanti in seguito, limitatamente ai posti della stessa qualifica e grado e per i quali siano richiesti i medesimi requisiti.

La facoltà di cui al secondo comma può essere esercitata fino ad un anno dopo la data di approvazione della graduatoria; la facoltà di cui al terzo comma fino a sei mesi dopo la stessa data ".

Art. 2

Il primo comma dell’articolo 182 delle norme in precedenza citate è abrogato e sostituito dal seguente:

" Al Segretario generale competono le compartecipazioni ai diritti di segreteria, da liquidarsi nella misura e secondo le modalità previste dalla legge. Con l’approvazione della Giunta Regionale il Segretario generale può delegare al Vice Segretario generale le funzioni rogatorie dei contratti: in questo caso la quota dei diritti di segreteria dalla legge assegnata al Segretario generale spetterà al Vice Segretario generale ".

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.